Il termine "edilizia" ha oggi un significato più ampio che supera quello tradizionalmente riferito agli edifici pubblici e privati: è il momento operativo che traduce in una "realtà costruita" l'assetto del territorio, sia come insieme delle attività (politiche, economiche, tecniche, scientifiche, artistiche, sociali, legislative, ecc.) finalizzate a tale scopo, sia come insieme delle opere necessarie all'insediamento umano. In ultima analisi, l'edilizia indica l'attività e le opere dell'uomo per rendere il territorio agibile a fini insediativi. Perciò l'edilizia non può essere sottratta a una visione sul piano urbanistico, in quanto rappresenta il "farsi" della pianificazione urbanistica.
Per spazio costruito s'intende il luogo e l'ambiente che l'uomo crea artificialmente per poter svolgere determinate attività: dalla delimitazione di uno spazio aperto agli ambienti chiusi (gli edifici in senso stretto); dalla tenda alla mobil-house; dall'edificio singolo agli insiemi costituenti insediamenti agricoli sparsi, insediamenti industriali, unità residenziali; da questi alla città come struttura di spazi costruiti. Le opere infrastrutturali sono quelle opere indispensabili per la fruizione degli spazi costruiti alle varie scale d'intervento: dalle sistemazioni esterne ai vari allacci per i servizi, a livello di organismo edilizio; dalla viabilità alle reti per la distribuzione dell'energia, dell'acqua, per le telecomunicazioni, ecc., a livello di struttura urbana; dalle grandi opere di comunicazione (strade, ferrovie, ponti, viadotti, porti, aeroporti) alle costruzioni idrauliche e ai grandi impianti per la produzione e per la distribuzione dell'energia, a livello territoriale. In pratica l'edilizia ha la finalità di realizzare gli organismi edilizi (lo spazio costruito con le relative infrastrutture, dal singolo edificio alla struttura urbana) e le infrastrutture a livello territoriale (dalle opere stradali e ferroviarie ai porti e agli aereoporti, dai ponti e viadotti alle costruzioni idrauliche, ecc.).
L'edilizia deve soddisfare innanzitutto le esigenze abitative intese in senso lato; da ciò consegue che l'oggetto edilizio finale è caratterizzato dall'attività umana di cui consente lo svolgimento. Qualsiasi aggettivazione che qualifichi il termine edilizia (residenziale, agricola, sanitaria, scolastica, aeroportuale, industriale, ecc.) sta a indicare comunque un settore d'intervento, piuttosto che a configurare specifici oggetti edilizi. Infatti attualmente si tende a superare una visione stereotipa e disaggregata delle esigenze e delle attività umane, che ha condotto in passato a considerare l'oggetto edilizio come entità autonoma (la chiesa, la casa, il ponte, ecc.), per rivedere l'organismo edilizio e l'opera infrastrutturale come cellule di un tessuto più ampio (la città, il territorio). La qualificazione dell'edilizia per settori d'intervento e, in questo ambito, l'individuazione di categorie di oggetti edilizi, stanno a sintetizzare la destinazione d'uso dell'opera edilizia.
Nell'attuale organizzazione della società, in cui il processo edilizio è diversificato in più settori ed è articolato sul piano operativo in una serie di "deleghe", per garantire l'utenza e per regolare l'attività dei vari operatori alle diverse scale d'intervento è necessario tradurre le caratteristiche e le capacità di prestazione del bene edilizio in forme generali, in standard programmatici e progettuali, in regolamenti, fino a comprendere veri e propri atti di programmazione e di pianificazione. Per la rispondenza della singola opera edilizia, o dell'insieme insediativo, alle esigenze urbanistiche vengono definiti, sia attraverso apposite leggi a livello nazionale o regionale, sia attraverso regolamenti di organi ed enti pubblici di committenza, gli standard urbanistici. A livello di assetto territoriale l'edilizia.
Per soddisfare alle esigenze di sicurezza (sotto il profilo statico, dinamico, agli incendi, ai sismi, ecc.), per garantire, cioè, il lavoratore, in fase costruttiva, e l'utente, in fase di esercizio, vengono emanate a livello nazionale e regionale norme per definire le capacità di prestazioni in tal senso dei materiali base, degli elementi costruttivi isolatamente considerati, degli insiemi di elementi costruttivi (per es., norme sulle costruzioni a scheletro o a pannelli). Anche per quanto concerne il comfort si provvede con una normativa generale o specifica per destinazione d'uso (per es. scuole, ospedali, abitazioni, ecc.) relativa sia ai singoli elementi costruttivi (per es. capacità di prestazione di un pannello-facciata ai fini dell'isolamento termico) sia allo spazio costruito nel suo insieme (per es.
Ponendo in relazione le quantità e le qualità (in senso globale) dello spazio costruito da realizzare (con le relative infrastrutture) si può definire ai vari livelli d'intervento, in base alle possibilità finanziarie della committenza, lo stanziamento per l'intera operazione. Per preventivare i costi unitari ammissibili, s'indicizza, attraverso degli standard economici, il costo max di entità definite per categorie d'intervento (per es. per l'edilizia scolastica il costo max per aula o per posto allievo). Per quanto concerne il costo di costruzione tradizionalmente inteso (il momento relativo al rapporto impresa costruttrice-committenza) si determinano degli indici unitari di riferimento riguardanti sia il costo globale dell'opera (costo a m3 vuoto per pieno, costo a m2 di superficie coperta, ecc.) sia dei vari componenti (materiali ed elementi costruttivi, ivi compresa l'incidenza della mano d'opera); tutto ciò si concretizza negli elaborati tecnicoeconomici che sempre accompagnano un progetto, quali le specifiche di qualità e di modalità costruttive (per es.
L'insieme correlato delle attività in campo edilizio e il modo con cui esse si svolgono determinano il "processo edilizio". La struttura che assume il processo edilizio in un determinato momento storico è conseguente alle ideologie culturali e politiche, alle esigenze socio-economiche e al progresso scientifico-tecnico che la società manifesta. Nella società industriale di oggi il processo edilizio per porre in atto le opere per l'assetto del territorio si estrinseca (nell'intervallo tra la domanda da parte dell'utenza e la risposta in beni edilizi) in una serie complessa di attività da parte di una molteplicità di protagonisti, tanto da configurarsi in senso "delegato" piuttosto che "diretto", com'è il caso delle società primitive o comunitarie in cui il soddisfacimento di un'esigenza abitativa coinvolge in modo immediato e, appunto, diretto, la collettività. Al termine progetto edile oggi si dà un significato più ampio che, superato il principio di riferirlo restrittivamente al solo momento della redazione degli elaborati grafici e tecnico-economici, comprende l'intero arco di momenti intellettuali e operativi che va dall'analisi delle esigenze, alla pianificazione dell'intervento, alla fase di configurazione e conformazione dell'oggetto edilizio fino a coinvolgere la fase materiale dell'esecuzione nonché la fase di controllo dell'opera in esercizio.
L'azione-progetto è comunque un atto conoscitivo sperimentale che partendo dalle esigenze definisce la struttura di un oggetto attraverso la concezione di una forma e la determinazione del modo per realizzarla (la tecnica). Gli strumenti stessi della progettazione si vanno oggi evolvendo specie per quanto riguarda le fasi relative all'analisi e alla verifica, con l'introduzione delle apparecchiature elettroniche e delle tecniche dell'informatica. Il modo rinnovato d'intendere il progetto è consapevole che l'azione progettuale si manifesta alle varie scale, dalla scala territoriale a quella del singolo oggetto edilizio (finale o intermedio), e che l'azione relativa a ciascuna scala interagisce con altre a scala diversa.
Oggi l'attività costruttiva si estrinseca in una interrelazione e integrazione tra le attività cantieristiche e la produzione di materiali base e oggetti edilizi intermedi; infatti, oltre, ovviamente, al cantiere edile, luogo dove si erige l'opera e si predispone l'insieme degli impianti per la costruzione, occorre considerare i cantieri di prelievo (per es. le cave) per le materie prime, i cantieri di preparazione di determinati materiali base (per es. Gli elementi che caratterizzano sul piano strettamente operativo le attività costruttive sono i procedimenti costruttivi e i mezzi per porli in atto: in base al procedimento costruttivo si configura l'organizzazione sia del cantiere edile sia della produzione dei materiali base e degli elementi costruttivi.
Nell'ambito specifico del cantiere edile, qualunque sia la dimensione dell'intervento, oggi sono necessari la programmazione e il progetto del cantiere. Ambedue sono caratterizzati dal procedimento costruttivo usato, dagli impianti e mezzi relativi, dal tipo di organizzazione e dalla potenzialità dell'impresa costruttrice. In ogni modo l'attività costruttiva in senso stretto consiste sempre nella preparazione e nell'impianto dell'area destinata al cantiere, nella preparazione del terreno di sedime, nei tracciamenti, nelle opere di scavo e di eventuale rinterro, nell'immagazzinaggio e trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, nelle lavorazioni a piè d'opera e in opera, infine nel predisporre tutte le opere provvisionali.
La programmazione del cantiere edile, che oggi si basa su metodi statistico-matematici e sulla sistemistica, è finalizzata all'organizzazione temporale del lavoro, alla più razionale agibilità dello spazio destinato al cantiere, al coordinamento dell'approvvigionamento e del movimento dei materiali, all'utilizzazione di mano d'opera appropriata. In genere l'attività del cantiere edile propriamente esecutiva si articola in una gamma di cicli di lavorazione, ciascuno comprendente tutte le operazioni, a piè d'opera e in opera, necessarie per conferire a un elemento costruttivo funzionale (per es. un setto murario) determinate e definite capacità di prestazione nell'ambito dell'opera edilizia che si sta realizzando; l'insieme correlato dei cicli di lavorazione per realizzare un determinato organismo edilizio o un'opera infrastrutturale costituisce il sistema cantieristico.
Attualmente si tende a superare il criterio di considerare il bene edilizio come una conquista dell'iniziativa privata, cioè come espressione del potere economico acquisito dal singolo o da una collettività, sostituendolo col principio che vede nel bene edilizio un servizio per la collettività e il singolo, cioè espressione del soddisfacimento di fondamentali esigenze di vita. Se con il vecchio criterio il potere pubblico lascia che il processo edilizio si manifesti in base al principio della domanda e dell'offerta in un libero mercato, limitandosi a provvedimenti di carattere essenzialmente economico o a intervenire laddove l'iniziativa privata, regolata dalle leggi del profitto, non intenda operare (grandi opere infrastrutturali, edilizia economico-popolare, ecc.), con il nuovo criterio (bene edilizio come servizio) il potere pubblico, a livello nazionale e regionale, ha la possibilità di una gestione reale e coordinata. Questa gestione s'incentra in una programmazione generale per lo sviluppo economico e per l'assetto del territorio, in leggi e norme per l'edilizia a tutti i livelli d'intervento, leggi per il finanziamento, la produzione e il godimento del bene edilizio; inoltre l'intervento pubblico può manifestarsi sia in modo diretto, con propri enti di committenza e produzione, sia in modo indiretto, attraverso un'appropriata regolamentazione dell'iniziativa privata.
Un problema di viva attualità è quello relativo alla partecipazione attiva dell'utenza nella gestione del processo edilizio; utenza che sino ad ora ha assunto, o meglio ha dovuto assumere, un ruolo passivo delegando totalmente all'imprenditoria privata o alla committenza pubblica l'attuazione e la distribuzione del bene edilizio. Gli utenti, com'è noto, sono coloro che usufruiscono, a livello singolo o collettivo, del bene edilizio, della cui realizzazione debbono, in pratica, sopportare l'onere economico, direttamente o indirettamente. Oggi l'utenza, presa coscienza di questo, tende a voler incidere in modo sempre più diretto sulla gestione del processo edilizio.
Secondo definizione rientrano nella categoria di cantiere temporaneo: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Opere Pubbliche: Categorie e Classificazioni
Le opere pubbliche sono strutture progettate per soddisfare un interesse o un fine pubblico e si classificano in diverse categorie, tra cui: opere stradali, marittime, idrauliche, urbanistiche e edilizia popolare. I lavori pubblici da appaltare si suddividono in due macro-categorie: opere generali (OG) e opere specializzate (OS). Tale classificazione è funzionale al “sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori “e ai “requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”.
Infatti, l’art 100, comma 4 del nuovo Codice appalti prevede che per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
Qualificazione degli operatori economici
Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, è disciplinato dall’allegato II.12. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo determinati importi. Le categorie sono specificate nella Tabella A dell’allegato II.12.
Le classifiche vengono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
- I: fino a euro 258.000
- II: fino a euro 516.000
- III: fino a euro 1.033.000
- IIIbis: fino a euro 1.500.000
- IV: fino a euro 2.582.000
- IVbis: fino a euro 3.500.000
- V: fino a euro 5.165.000
- VI: fino a euro 10.329.000
- VII: fino a euro 15.494.000
- VIII: oltre euro 15.494.000
Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
Elenco delle categorie di opere generali (OG)
- OG 1: Edifici civili e industriali - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, completa delle necessarie strutture e impianti.
- OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico.
- OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea».
- OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro».
- OG 5: Dighe - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo.
- OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi.
- OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate.
- OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua.
- OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica.
- OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica.
- OG 11: Impianti tecnologici - Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 18, commi 20 e 21, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
- OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale - Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
- OG 13: Opere di ingegneria naturalistica - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Elenco delle categorie di opere specializzate (OS)
- OS 1: Lavori in terra - Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con.
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