In Italia, l'IVA agevolata in edilizia rappresenta un'opportunità significativa per ridurre i costi di ristrutturazione e manutenzione. Oltre ai noti benefici fiscali goduti nel 730 su ristrutturazioni e lavori energetici, vi è anche la questione dell’IVA agevolata al 10% e del 4%.
In edilizia, come del resto in altri ambiti, l’aliquota ordinaria dell’IVA è pari al 22%. Tuttavia, in determinate circostanze, possono essere applicate le aliquote agevolate del 4% e del 10 per cento. Vediamo nel dettaglio come funzionano queste agevolazioni e quali sono i requisiti per accedervi.
IVA Agevolata al 10%: Interventi di Manutenzione e Ristrutturazione
L’applicazione dell'IVA al 10% interessa le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sui fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata. L’aliquota agevolata riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso, vale a dire il lavoro esecutivo di manodopera svolto per il completamento della manutenzione.
Acquisto dei Prodotti e Contratto di Appalto
Per quanto riguarda invece l’acquisto dei prodotti, l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Per contratto di appalto si intende ovviamente l’accordo, anche verbale, esistente fra il contribuente e la ditta.
Solitamente, infatti, la ditta che esegue i lavori è anche la stessa da cui si acquistano i prodotti da installare. È in questo caso che l’IVA al 10% viene applicata per intero sia sulla manodopera che sull’acquisto del bene, appunto perché l’acquisto è ricompreso nel contratto.
Beni Significativi: Limitazioni all'IVA al 10%
Esiste una particolare categoria di beni, definiti "beni significativi", per i quali l'applicazione dell'IVA al 10% è soggetta a limitazioni. Tali beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre ‘99 e sono, nello specifico:
- Ascensori e montacarichi
- Infissi esterni e interni
- Caldaie
- Videocitofoni
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- Sanitari e rubinetteria da bagno
- Impianti di sicurezza
In questi casi, sull’acquisto del bene l’IVA al 10% non viene applicata per intero ma “soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione”, e sempre a condizione che la ditta da cui sono stati acquistati i beni è la stessa che poi verrà a installarli.
Volendo quindi fare un esempio pratico, se l’installazione di un condizionatore ammonta a 500 euro, mentre per il semplice acquisto se ne sono pagati 1.000, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 500 euro dell’installazione, più su 500 - dei 1.000 complessivi - spesi per l’acquisto. Sui restanti 500 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%.
Modalità di Fatturazione degli Interventi Agevolati
Riguardo infine alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi.
Se trattasi di beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica soltanto sul valore della prestazione. L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 1000 - 600 = 400 .
IVA Agevolata al 4%: Costruzione Prima Casa
Il regime dell’IVA al 4% esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa.
Tra i requisiti soggettivi emergono i seguenti: l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Non bisogna in questo senso dimenticare che per poter usufruire delle aliquote ridotte dell’IVA agevolata in edilizia occorre presentare una dichiarazione specifica.
Tabella Riepilogativa Aliquote IVA in Edilizia
| Tipologia di Intervento | Aliquota IVA Applicabile | Condizioni |
|---|---|---|
| Manutenzione Ordinaria | 22% | - |
| Manutenzione Straordinaria | 22% | - |
| Restauro e Risanamento Conservativo | 10% | Contratto di appalto, fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata |
| Ristrutturazione Edilizia | 10% | Contratto di appalto, fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata |
| Costruzione Prima Casa | 4% | Requisiti specifici relativi alla proprietà di altri immobili |
Cessione di Beni e Aliquote IVA: Dettagli Specifici
Per poter applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% o 4% l’oggetto della cessione deve riguardare beni finiti (es. rubinetteria, sanitari, cabine doccia, stufe ecc.). Le cessioni di materie prime, semilavorati per l’edilizia (es piastrelle, mattoni), arredobagno e accessoristica (es.
Aliquota IVA al 4%
L’aliquota IVA al 4% si applica alle cessioni di beni destinati alla costruzione di un fabbricato non di lusso e alla costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo.
L’aliquota IVA al 4% si applica anche alle cessioni di beni destinati all’ampliamento degli edifici in corso di costruzione o già costruiti (es. sopraelevazione) e al completamento di nuova costruzione (se non è stato rilasciato il certificato di agibilità).
Aliquota IVA al 10%
Le cessioni di beni da destinare a interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere effettuate applicando l’IVA agevolata al 10%. “Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio..”. Esempi: innovazione delle strutture verticali e orizzontali, adeguamento delle altezze dei solai, demolizione e ricostruzione strutture interne di un fabbricato ecc.
Le cessioni di beni da destinare a interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuate applicando l’IVA agevolata al 10%. “Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti..”. Esempi: demolizione e ricostruzione con stessa volumetria, mutamento di destinazione d’uso, recupero abitativo del sottotetto, realizzazione solaio, realizzazione balcone, apertura finestre e porte finestre, ecc.
Le cessioni di beni da destinare a interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere effettuate applicando l’IVA agevolata al 10%. “Sono quegli interventi rivolti alla sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
Le cessioni di beni da destinare a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate applicando l’IVA ordinaria al 22%. L’aliquota IVA 10% potrà essere ottenuta dal cliente, solamente in relazione alle prestazioni di servizi (manodopera) dipendenti da contratto di appalto, purché concernenti un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata.
Dichiarazione di Responsabilità e Casi Particolari
L’acquirente è tenuto a rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti.
Per gli ausili per disabili, deve essere presentata una certificazione della A.S.L. e la cessione dovrà riguardare un prodotto che presenti una specifica funzionalità atta a compensare almeno in parte l’handicap permanente. Sono esclusi i prodotti che non presentano alcun nesso funzionale con l’handicap permanente certificato dall’ASL.
È prevista l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle cessioni di “impianti di produzioni e reti di distribuzione calore e di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica ed eolica”; in tal caso non si rende necessaria la produzione di una dichiarazione di responsabilità. Sono previste limitazioni nel caso di cessione di singoli componenti dell’impianto.
Si applicano anche agli impianti solari fotovoltaici gli stessi principi previsti per gli impianti solari termici. Quindi i kit solari completi potranno essere ceduti con aliquota IVA agevolata al 10%, senza la produzione di una dichiarazione di responsabilità.
Chi emette la fattura è l'unico responsabile della correttezza dell'aliquota IVA applicata alla cessione o alla prestazione anche quando dipende da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario (Sent. Cassazione n. 3291 del 2 marzo 2012).
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