Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo. Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società.
Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge. I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità. Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.
Normativa di riferimento
La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero.
- Legge n. 13/1989 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
- D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze.
Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.
Spazi pubblici vs. abitazioni private
La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private. Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo.
Abitazioni private
Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche. Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina.
Luoghi pubblici
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza.
Dimensioni e spazi minimi
Le misure e le dimensioni dei bagni per disabili previste dalla legge sono di almeno 180×180 centimetri. La dimensione del bagno per il disabile è regolata in Italia da un’apposita legge, anche se spesso le varie norme possono risultare poco chiare. Ci sono molti obblighi e prescrizioni per realizzare un bagno disabili a norma di legge. In più, è opportuno considerare lo spazio di manovra in sedia a rotelle all’interno e fuori dal locale del bagno.
Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6. uno spazio minimo di 100 cm da destinare all’accostamento della sedia a rotelle e allo spostamento verso il WC.
La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.
È molto importante anche garantire la presenza e l’usabilità dei corrimano per disabili, utili come sostegno per aiutarsi a muovere la carrozzina o a camminare. Il bordo anteriore, invece, deve essere a 80 cm dal pavimento. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm frontali. Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.
Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina. Come già indicato, in fase di progettazione bisogna tener conto del posizionamento dei due corrimano o maniglioni laterali, che aiutano a usufruire del bagno in autonomia. Il pulsante di scarico e il porta-rotolo devono essere posizionati in modo da essere comodi e ben raggiungibili. Se nel bagno per disabili è presente una doccia, il piatto deve essere a filo con il pavimento.
Nel caso di vasca, deve essere dotata di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm.
Elementi essenziali di un bagno per disabili
Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:
- wc;
- corrimani orizzontale;
- porta con anta scorrevole o con apertura a libro;
- segnaletica situata sulla porta (lato esterno);
- appoggio ribaltabile;
- lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva;
- specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra.
WC per disabili
I sanitari bagno per disabili devono essere preferibilmente del tipo sospeso. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore. Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.
Osservando l’immagine della pianta, l’asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra.
Lavabo per disabili
Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Il lavabo per il bagno disabile deve essere a mensola e deve prevedere uno spazio libero sottostante di 70 cm. Il bordo anteriore deve essere posto a 80 cm dal pavimento e deve possedere almeno 80 cm frontali.
Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.
Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.
Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta.
Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.
Corrimani
Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:
- il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno;
- il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti;
- un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile;
- l’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.
Doccia o vasca per disabili?
La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile.
Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Può essere dotata di sistemi meccanizzati di ausilio all’ingresso e all’uscita.
In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, soprattutto per ragioni funzionali. Una soluzione senza piatto doccia, realizzata a filo pavimento, elimina il rischio di inciampare e consente l’accesso anche in carrozzella.
Porta del bagno
La larghezza della porta deve consentire il passaggio della sedia a rotelle. In base alla normativa, deve essere di almeno 75 cm anche se con deroghe apposite è possibile ridurla a 70 cm. È opportuno evitare i gradini che renderebbero impossibile il passaggio del disabile. Se possibile, posizionare il bagno al piano terra.
La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.
Pavimenti
Nell’area del bagno e nelle adiacenze della porta di accesso, i pavimenti devono rispettare alcune regole fondamentali. Questo è valido sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Il materiale deve essere necessariamente antiscivolo e antisdrucciolo. La pavimentazione non deve presentare deformazioni o affossamenti.
Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.
Aggiornamenti normativi del 2024
Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.
Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti. Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale.
Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
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