La dimensione del bagno per il disabile è regolata in Italia da un’apposita legge, anche se spesso le varie norme possono risultare poco chiare. Ci sono molti obblighi e prescrizioni per realizzare un bagno disabili a norma di legge. Le misure e la dimensione minima del bagno per diversamente abili è regolamentata da una singola legge del 1989.
Le principali norme a cui fare riferimento sono due: la legge n. 13 del 1989 che intende favorire gli interventi riguardanti attività di abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati ed il D.P.R. 503/96 per gli edifici pubblici.
A questi si aggiungono altre norme accessorie come il D.P.R. 384/78 - Norme tecniche per le strutture pubbliche d’uso collettivo che contiene anche le informazioni delle dimensioni del bagno e della porta stessa.
La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero.
- Legge n. 13 del 1989
- Decreto ministeriale n. 236/89
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989
Tale normativa si applica a tutti i bagni dedicati a persone con disabilità o difficoltà motorie, nonché ad anziani non deambulanti.
Fermo restando che la normativa non impone l’esistenza di un bagno ad uso esclusivo di persone con disabilità, la legge impone però che questo sia usufruibile anche da coloro che hanno particolari esigenze o difficoltà.
È opportuno ricordare, poi, che per la legge italiana i servizi igienici sono obbligatori in tutti gli esercizi commerciali che prevedono una attività di somministrazione di cibo o di bevande (bar, ristoranti, pizzerie e così via). Se la legge prescrive la presenza dei bagni, questi devono essere sempre due e distinti per sesso fino a 80 posti a sedere. La presenza dei servizi igienici è obbligatoria in tutti gli esercizi commerciali che prevedono una somministrazione di cibo e bevande. In poche parole, la legge italiana prevede la presenza del bagno nei locali che hanno i “posti a sedere”. Sono esenti dal rispetto di tale normativa quei locali che, pur somministrando cibo, prevedono esclusivamente il servizio d’asporto. L’esempio più concreto sono le gelaterie, ma non solo. I locali obbligati ad avere i servizi igienici devono sempre considerare due locali separati e distinti per sesso. Anche il wc per disabili è sempre obbligatorio.
Requisiti generali del bagno per disabili
La normativa in oggetto si occupa di eliminare tutte le barriere architettoniche che impediscono il corretto utilizzo dei servizi igienici da parte delle persone con disabilità motoria.
Nel progettare un bagno per disabili bisogna innanzitutto considerare i pavimenti. Devono essere costruiti in un materiale antiscivolo e antisdrucciolo, per evitare le cadute. Inoltre, la superficie deve essere il più possibile liscia, priva di gradini, dislivelli, impedimenti o fughe spesse e pronunciate. Nell’area del bagno e nelle adiacenze della porta di accesso, i pavimenti devono rispettare alcune regole fondamentali. Questo è valido sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Il materiale deve essere necessariamente antiscivolo e antisdrucciolo. La pavimentazione non deve presentare deformazioni o affossamenti. Sarebbe bene posizionare i bagni per disabili al piano terra. È opportuno evitare i gradini che renderebbero impossibile il passaggio del disabile. Se possibile, posizionare il bagno al piano terra.
La Porta del Bagno per Disabili
La porta del bagno deve avere una luce di passaggio netta di almeno 85 cm e aprirsi verso l’esterno (se a battente), mentre la maniglia va collocata ad un’altezza compresa tra 85 e 96 cm, altezza consigliata 90 cm. La chiusura deve essere del tipo “a nottolino” il che significa che la porta si può chiudere dall’interno girando una sorta di manopola (non c’è la chiave) e in caso di necessità si può aprire dall’esterno con una semplice moneta. Insieme al nottolino può essere installato anche un maniglione supplementare - interno ed esterno - che possa agevolare la manovra di entrata e di uscita dal locale.
La larghezza della porta deve consentire il passaggio della sedia a rotelle. In base alla normativa, deve essere di almeno 75 cm anche se con deroghe apposite è possibile ridurla a 70 cm. Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.
La maniglia della porta del bagno deve essere posta a circa 90 cm dal pavimento.
Secondo l'art. 8.1.1. L'altezza delle maniglie deve essere, sempre secondo l'art. 8.1.1.
Le porte del bagno devono preferibilmente aprirsi verso l'esterno o essere a scorrimento (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), per evitare che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all'interno, perché ostacolata dalla persona caduta o dalla carrozzina.
È invece da evitare l'installazione di porte girevoli e quelle a ritorno automatico.
Deve comunque essere garantito uno spazio antistante e retrostante alla porta, dalla parte della maniglia in modo da consentire un'agevole impugnatura con le manovre necessarie per aprire e chiudere la porta e di compiere le curve per immettersi nei corridoi adiacenti.
Considerazioni sulla larghezza della porta
In merito alla dimensione della porta, secondo quanto viene riportato sul sito disabili.com in questo articolo, si legge che una luce di passaggio di 85-90 cm rischia di essere più inaccessibile rispetto ad una con una luce pari a 75-80 cm. Questo perché difficilmente le carrozzine hanno una dimensione in larghezza maggiore di 75 cm e una porta di grandi dimensioni, oltre ad essere più difficile da manovrare per un disabile, ha costi maggiori. Ovviamente queste considerazioni fanno sempre riferimento ad una porta a battente.
II D.P.R. 384 del '78 stabilisce che le porte devono avere una larghezza di 85 - 90 cm. Si è constatato che sta diventando più inaccessibile questo tipo di porta che non una che ha una luce netta di 75 - 80 cm. Oggigiorno difficilmente si consigliano carrozzine più larghe di 75 cm, nemmeno quelle di tipo elettrico con sistemi di postura particolare. Una persona che fa uso di una carrozzina inoltre trova più difficoltoso l'aprire, ma soprattutto il chiudere, una porta larga 90 cm che non una larga 75 cm. Porte così grandi per di più hanno costi abbastanza elevati perché non sono prodotte in serie.
Nel dare la consulenza sulla ristrutturazione della abitazione, è corretto scegliere delle porte di cm 75 - 80, in quanto rispettano la legge 13 del 1989 che si riferisce all'edilizia privata.
Sulle porte può essere installato, oltre alla normale maniglia opportunamente sagomata, un maniglione supplementare - interno ed esterno - per agevolare la manovra di entrata e di uscita.
Soluzioni con porte scorrevoli
Una porta scorrevole a scomparsa invece non presenta questo inconveniente perché l’apertura e la chiusura non intralciano con il passaggio della sedia a rotelle. Inoltre, grazie all’accessorio Autochiusura, la porta scorrevole, una volta aperta, si richiude da sola automaticamente.
Si sta rivelando molto comodo, quando la struttura lo consente, l'impiego nell'abitazione di porte scorrevoli, perché sono facili da manovrare e non creano problemi di spazio, anzi molte volte li risolvono (per esempio negli sgabuzzini), o possono rendere un locale più sicuro (per esempio il bagno).
Sempre con riferimento alle porte scorrevoli a scomparsa, esistono inoltre particolari soluzioni che possono ulteriormente aiutare la fruizione degli spazi. Questo controtelaio elimina l’unico limite imposto da una porta scorrevole, ovvero la collocazione di mobili e pensili sulla parete dove viene collocato il sistema scorrevole. In questo modo anche maniglioni e altri sistemi di supporto possono essere collocati anche sulla parete al cui interno è nascosto il sistema scorrevole, rendendo il bagno ancora più agevole.
Tecnologie Assistive per le Porte
Per chi ha grosse difficoltà inerenti all'apertura e chiusura della porta, possono essere installate porte ad apertura e chiusura tramite un telecomando o tramite automatismi (per esempio le porte scorrevoli a fotocellula che vengono utilizzate nei supermercati).
[E]motion è un motore lineare per porte scorrevoli a tecnologia magnetica. Silenzioso e facile da installare può esser installato anche sul modello citato sopra Ewoluto scorrevole. Il dispositivo offre diverse tipologie di regolazioni e modalità di funzione tra cui la push&go e l’automatica. Qualora dovesse incontrare un ostacolo, la porta si arresta immediatamente ed inverte il senso di marcia. Una porta scorrevole motorizzata garantisce il massimo della libertà in caso di difficoltà motorie.
Dimensioni Minime del Bagno
La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Le misure e le dimensioni dei bagni per disabili previste dalla legge sono di almeno 180×180 centimetri. In più, è opportuno considerare lo spazio di manovra in sedia a rotelle all’interno e fuori dal locale del bagno.
Le dimensioni minime di un bagno per un disabile sono pari 180 cm x 180 cm.
Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.
Altezza dei sanitari e accessori
Il lavabo per il bagno disabile deve essere a mensola e deve prevedere uno spazio libero sottostante di 70 cm. Il bordo anteriore deve essere posto a 80 cm dal pavimento e deve possedere almeno 80 cm frontali. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore. Il wc ha una seduta di 45-50 cm di altezza e deve sporgere 80 cm dal muro. Lo spazio laterale deve essere di almeno un metro.
Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.
Il bordo anteriore, invece, deve essere a 80 cm dal pavimento. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm frontali.
Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.
Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina.
Ausili e Accessori
Devono essere presenti due corrimano verticali vicino al wc fissati al pavimento e al soffitto per favorire il corretto utilizzo del bagno da parte del disabile. Il primo corrimano deve essere a sinistra, distante 40 cm dall’asse e 15 cm dalla parete retrostante.
Come già indicato, in fase di progettazione bisogna tener conto del posizionamento dei due corrimano o maniglioni laterali, che aiutano a usufruire del bagno in autonomia. Il pulsante di scarico e il porta-rotolo devono essere posizionati in modo da essere comodi e ben raggiungibili. In più, deve essere predisposto un campanello a cordone da suonare in caso di emergenza o necessità.
Il campanello di emergenza deve essere posto in prossimità del wc o della vasca.
Per assicurare una solida presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia) è necessario installare opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Tecnologia Assistita. Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
Doccia e Vasca
La doccia non deve avere un gradino, ma essere posta a filo con il pavimento. La vasca deve essere munita di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm. Deve presentare un sedile interno alto tra i 50 e i 55 cm. Oltre a questo, deve possedere un doccino estraibile e flessibile.
Se nel bagno per disabili è presente una doccia, il piatto deve essere a filo con il pavimento. Nel caso di vasca, deve essere dotata di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm.
La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile.
Nei casi di adeguamento, la vasca può anche essere sostituita con una doccia a pavimento (art.
Bisogna garantire lo spazio necessario per accostarsi lateralmente alla doccia. La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno.
Aggiornamenti Normativi 2024-2025
Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse.
Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale.
Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
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