L’attività di impiantistica riguarda la realizzazione degli impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all´applicazione del D.M. impianti di protezione antincendio.
Novità in Materia di Installazione Impianti
Attenzione alle novità in materia di Installazione Impianti: riformulata la Lettera B del D.M. 37/2008 e rivisti i requisiti cosiddetti professionali puri.
Il MISE, con parere 21/02/2022 , fornisce una rivisitata interpretazione dell’art.
Dal 2 gennaio 2023, non sarà pertanto più ammissibile l’esperienza professionale di 3 anni vantata da Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare, figure per le quali l’esperienza minima dovrà avere durata non inferiore ai 6 anni (4 anni per gli impianti idrici e sanitari).
Fa eccezione l'esperienza triennale di coloro che hanno già iniziato a maturarla prima del 2 gennaio 2023.
Per coloro che rientrassero in quest'ultimo caso di eccezione è possibile comunicare il requisito professionale puro compilando il riq.
Documentazione Necessaria
Alla pratica telematica, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante allegano, in formato pdf/A, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo - Requisiti/37L (Scia), per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia e per elencare gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti con incarichi all’interno dell’impresa; questi soggetti, altri, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, se persone fisiche, il Modulo di Autocertificazione Intercalare Antimafia/L ; se persone giuridiche, il Modulo Intercalare Antimafia PG/L (entrambi da allegare al Modello - Requisiti/37L (Scia) e identificare con lo stesso codice della pratica telematica cui riferiscono).
Le imprese che abbiano sede legale in altra provincia, ove non svolgano già l'attività di cui al D.M. 37/2008 e che vogliano avviare in provincia di Varese l'attività di impiantistica, devono presentare, unicamente alla Camera di Commercio competente per sede legale, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo - Requisiti/37L (Scia) per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art.
Si invitano gli interessati ad apporre una nota, in ciascuna delle due pratiche telematiche, che dia conto della presentazione dell’altro adempimento pubblicitario, in modo che le due Camere di Commercio coinvolte siano entrambe consapevoli dell’esistenza del procedimento correlato.
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M.
Requisiti Tecnici e Professionali
Per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) è previsto che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M.
Oltre ai requisiti tecnici e alla conoscenza dei sistemi tradizionali, l’idraulico di oggi deve sviluppare nozioni di risparmio energetico.
Le competenze dell’idraulico comprendono la conoscenza della tecnologia, delle nuove tecniche di progettazione e soprattutto dei nuovi componenti esistenti, da includere negli acquisti di materiale per la commessa.
Le imprese di installazione e manutenzione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.
In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Requisiti Specifici
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono svolgere, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (1 anno per le attività di cui alla lettera D), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. A titolo di esempio, sono considerati validi i diplomi di Perito industriale (tutte le lettere a seconda della specializzazione), Tecnico nautico (lettere C/D/G a seconda della specializzazione), Istituti professionali (tutte le lettere a seconda della spacializzazione), ecc. Per un elenco completo si rimanda al sito della Camera di Commercio.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D).
Classificazione degli Impianti (DM 37/2008)
Il Decreto Ministeriale 37/2008 classifica gli impianti in diverse categorie, ciascuna identificata da una lettera.
Il testo a cui fare riferimento è, come sarà noto a molti, il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90.
Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008) i settori di attività.
Categorie di Impianti
- A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- G. impianti di protezione antincendio.
Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica (ad eccezione della manutenzione ordinaria o degli uffici tecnici di imprese non installatrici che svolgono le loro attività internamente all’azienda) in uno, o più, dei settori appena citati, devono essere abilitate: a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.
Abilitazioni Limitate
Già così il quadro appare abbastanza complesso e di difficile gestione per chi non sia esperto in materia, tuttavia le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui si parla di “abilitazioni limitate”.
Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore.
Esempi di Abilitazioni Limitate
- le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
- le attività di cui alla lettera B;
- le attività di cui alla lettera C.
Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito.
Altri Obblighi e Certificazioni
Termoidraulici e caldaisti hanno l’obbligo di iscrizione al CURIT, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
Si tratta di una banca dati istituita da Regione Lombardia nel 2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.
Per operare nella fase di installazione e manutenzione degli impianti il responsabile tecnico deve essere in possesso del requisito F.E.R. ai sensi della Legge 28/2011, nota anche come Decreto Rinnovabili, che prevede requisiti specifici per chi vuole ottenere la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Per essere certificato come installatore e manutentore di impianti di climatizzazione ai sensi del DPR 146/2019, che attua il Regolamento (UE) n.
Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale.
Impianti di 1^ categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12/05/1927 n.
L’attività deve essere iscritta al Registro delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio. È obbligatoria per operare in modo legale.
Dovrai presentare la SCIA presso il Comune di riferimento, per dichiarare che l’attività è conforme ai requisiti di legge.
Gli enti previdenziali e assicurativi garantiscono copertura ai fini pensionistici e protezione in caso di infortuni sul lavoro.
Grazie al Servizio Avvio d’impresa, puoi affidarti a Confartigianato Bergamo per avere un’assistenza completa e personalizzata in ogni fase del processo di apertura della tua attività di installatore di impianti.
cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA.
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