Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 s.m.i. (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29.

Obblighi del Datore di Lavoro, Valutazione dei Rischi e Procedure

L’articolo 17 definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia:

  • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR).
  • La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo la modalità “classica”. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

  • Rischi legati a stress lavoro-correlato
  • Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
  • Rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi
  • Rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

Contenuti del DVR

Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
  • L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione.
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  • L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
  • L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
  • L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Procedure Standardizzate (Articolo 29)

L’articolo 29 introduce la modalità di redazione del DVR secondo le procedure standardizzate. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Eccezioni all'uso delle Procedure Standardizzate

Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività:

  • Aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto.
  • Centrali termoelettriche.
  • Impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

Aggiornamento del DVR

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. Malgrado la norma non fissa una data di scadenza del DVR, nel corso degli anni si sono succedute indicazioni e direttive INAIL che ne hanno variato la struttura, i codici degli articoli di legge ed alcuni termini di valutazione dei rischi. Inoltre, in caso di ispezione o verifica (oltre che in caso più grave di infortunio sul lavoro), potreste essere soggetti di sanzione in quanto non verificate ed aggiornate il DVR da molto tempo.

Il DVR dovrà avere data certa, mentre se il documento è firmato dal Datore di lavoro, dal responsabile alla sicurezza dei lavoratori e dal medico competente se necessario, la firma di quest'ultimi, specialmente del R.L.S equivale a data certa contenuta nel documento di valutazione del rischio.

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