Se sei un idraulico, la legge ti obbliga ad emettere la fattura elettronica quando ti viene richiesta dal tuo cliente. Vediamo cosa deve contenere la fattura elettronica di un idraulico e come gestire le diverse casistiche.
Fatturazione Elettronica e Regime Fiscale
Se il tuo regime fiscale è ordinario, organizzati sia per emettere che per ricevere tutte le tue fatture elettroniche. Se invece emetti le tue fatture con fatturapertutti, i calcoli del documento (il prezzo totale del prodotto al netto dello sconto, il calcolo del totale documento) vengono fatti automaticamente con la possibilità di gestire in modo molto semplice lo scorporo dell'IVA (il calcolo del prezzo al netto dell'IVA). Fatturapertutti ti permette anche di ricevere automaticamente le fatture elettroniche di acquisto dei tuoi fornitori, dovrai solo comunicare al tuo fornitore il tuo indirizzo telematico che ti comunicheremo noi. Con fatturapertutti sarà molto semplice.
Ti ricordo che dal 1 luglio 2022 è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica per le partite IVA in regime forfettario, per questo ti consiglio di utilizzare un software per la fatturazione elettronica che ti guida passo dopo passo dall’emissione della fattura alla conservazione sostitutiva. Puoi applicare facilmente la firma digitale, archiviare i dati in totale sicurezza direttamente sul PC o sul Cloud. Il software ti permette di calcolare l’importo della fattura prendendo in considerazioni vari dati: aliquota previdenziale, ritenuta d’acconto, ecc.
IVA al 10% e Beni Significativi negli Interventi di Manutenzione
In questo focus analizziamo tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera.In caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione Iva al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte Iva al 10). Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’Iva al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di (manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi). Tutta la parte eccedente va al 22%. Questa è la regola di base da seguire.
Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
L’art. 3 comma 1 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi. In particolare, alla lettera a) definisce come intervento di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“.
Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece definiti alla lettera b), come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne
- realizzazione nuovi impianti
- installazione di una caldaia e dell’impianto termico
- modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento
IVA al 10% negli Interventi: Condizioni e Limiti
L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).
Dunque:
- sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato di Iva al 10%
- sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se: la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto nei limiti previsti per i beni significativi
In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente.
Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco), anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%. La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.
In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:
- la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
- le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
- le prestazioni rese da professionisti.
Materie Prime, Semilavorati e Beni Significativi
L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo.
I beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate. Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva.
Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per motivi vari sono chiamati diversamente (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).
La legge 488/99 (art. 7 comma 1 lettera b) ha previsto per i beni significativi che l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
- una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
- la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%
Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Norma di Interpretazione Autentica sui Beni Significativi
Il concetto di beni significativi è stato oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018). In particolare, quest’ultima disposizione prevede che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva al 10.
In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale” (i.e. bene significativo). In altri termini, le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota non soggetta a Iva al 10%.
Come si desume dalla relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica, se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).
Altri Beni: Tapparelle, Zanzariere, Inferriate
Le Entrate, con la Circolare 15/E 2018, hanno individuato alcuni casi particolarmente degni di nota, su come individuare i beni; in particolare si tratta di: tapparelle, scuri, veneziane; zanzariere; inferriate o grate di sicurezza.
Le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore/costo delle tapparelle non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA al 10%. In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su entrambi solo se il valore delle tapparelle non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.
Le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che è applicabile l’aliquota IVA del 10%. Pertanto le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, anche qualora siano strutturalmente integrati negli stessi.
Compilazione della Fattura: Dati Essenziali e Regime Forfettario
All’interno delle fatture che emetti devi necessariamente inserire alcuni campi, indipendentemente dal regime fiscale in cui ti trovi. Li stabilisce l’articolo 21, comma 2, D.P.R. la data in cui hai fornito il bene o servizio oppure quella in cui il cliente ti corrisponde in tutto o in parte l’importo dovuto, sempre che sia diversa dalla data di emissione della fattura (a partire dal 1° luglio 2019, data in cui è entrato in vigore l’articolo 11, D.L.
I professionisti in regime forfettario devono comunicare chiaramente in fattura che non hanno applicato l’IVA sull’importo del documento, in quanto esenti da tale operazione. Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n.
Per rendere valida la tua fattura, devi anche applicare una marca da bollo da 2€ se l’importo supera i €77,47.
Abbiamo visto che tra le semplificazioni del regime forfettario c’è anche l’esonero dalla ritenuta d’acconto: non ne sei soggetto, né la devi applicare ai tuoi clienti. Per indicare questo fatto, inserisci nella fattura la frase: “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n.
Una volta compilata la fattura, dovrai procedere alla sua emissione, quindi all'invio al cliente. Entro quando emettere la fattura? Puoi farlo subito dopo aver consegnato il bene venduto o completato il servizio offerto, entro i 12 giorni seguenti, oppure entro il 15 del mese successivo.
Esempi Pratici di Fatturazione
Esempio 1: Manutenzione Ordinaria dei Servizi Igienici
Un contribuente si avvale di un’impresa per lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici nel proprio appartamento, consistenti nella sostituzione di pavimenti e rivestimenti e nella sostituzione degli apparecchi idrico-sanitari e della rubinetteria. Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa complessiva (al netto dell’IVA) di 8.000 Euro, costituita da 5.000 Euro per la fornitura di sanitari e rubinetterie, 1.000 Euro per la fornitura di altri materiali e 2.000 Euro per la mano d’opera.
- 10% su 3.000 Euro (valore della prestazione, cioè in pratica mano d’opera e altre forniture di beni non “significativi”);
- 10% su 3.000 Euro (valore dei beni significativi- sanitari e rubinetterie - forniti, fino a concorrenza del valore della prestazione);
- 22% su 2.000 Euro (valore dei beni significativi eccedente il valore della prestazione).
Esempio 1: Fattura
Lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici in appartamento, consistenti nella sostituzione di pavimenti e rivestimenti e nella sostituzione degli apparecchi idrico-sanitari e della rubinetteria, come da preventivo fornito.
| Descrizione | Imponibile | IVA | Totale |
|---|---|---|---|
| Esecuzione lavori e forniture varie | 3.000 | 10% | 3.300 |
| Fornitura sanitari e rubinetterie | 3.000 | 10% | 3.300 |
| Fornitura sanitari e rubinetterie | 2.000 | 22% | 2.440 |
| Totale generale | 9.040 |
Esempio 1: Fattura di Acconto
Lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici in appartamento, consistenti nella sostituzione di pavimenti e rivestimenti e nella sostituzione degli apparecchi idrico-sanitari e della rubinetteria, come da preventivo fornito.
| Descrizione | Imponibile | IVA | Totale |
|---|---|---|---|
| Esecuzione lavori e forniture varie (acconto 50%) | 1.500 | 10% | 1.650 |
| Fornitura sanitari e rubinetterie (acconto 50%) | 1.500 | 10% | 1.650 |
| Fornitura sanitari e rubinetterie (acconto 50%) | 1.000 | 22% | 1.220 |
| Totale generale | 4.520 |
Esempio 2: Manutenzione Straordinaria con Caldaia
Un contribuente si avvale di un’impresa per lavori di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento, consistenti nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con altro di migliore efficienza energetica. Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa complessiva (al netto dell’IVA) di 18.000 Euro, costituita da 5.000 Euro per la fornitura di una nuova caldaia, 5.000 Euro per la fornitura di altri materiali e 8.000 Euro per la mano d’opera.
- 10% su 13.000 Euro (valore della prestazione, cioè in pratica mano d’opera e altre forniture di beni non “significativi”);
- 10% su 5.000 Euro (valore dei beni significativi- caldaia - forniti, fino a concorrenza del valore della prestazione).
Non ci saranno in questo caso somme da assoggettare ad aliquota IVA piena.
Esempio 2: Fattura
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
| Descrizione | Imponibile | IVA | Totale |
|---|---|---|---|
| Esecuzione lavori e forniture varie | 13.000 | 10% | 14.300 |
| Fornitura caldaia | 5.000 | 10% | 5.500 |
| Totale generale | 19.800 |
Come emerge dal secondo esempio, in presenza dei beni significativi l’aliquota IVA agevolata al 10% si può applicare solo fino a concorrenza del doppio della differenza fra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi, cosicché se il valore di questi ultimi non eccede la metà del corrispettivo complessivo della prestazione, l’intera operazione può fruire dell’aliquota IVA agevolata.
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