Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

  • Valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
  • Misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
  • Organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc.)

Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere. Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all’obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Contenuti Minimi del POS

Come stabilito dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
    • La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
  • I nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
  • Il nominativo del medico competente ove previsto
  • Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
  • Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
  • Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
  • La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
  • L’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
  • Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Il POS è conforme a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Modello Semplificato di POS

Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.

La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di attività svolta dall’impresa né dalla tipologia di cantiere in cui è chiamata ad operare.

Il Modello semplificato di POS nasce con la finalità di essere il più possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. Il POS con gli allegati editabili in word è inoltre idoneo a dimostrare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, il requisito indispensabile introdotto dal nuovo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, disciplinato dall’Allegato XVII.

Requisiti Tecnico Professionali

Il responsabile tecnico deve possedere in alternativa uno dei requisiti tecnico professionali, elencati nell’art. I diversi requisiti tecnico professionali vengono riportati con l’indicazione della documentazione da autocertificare/allegare per consentire le necessarie verifiche da parte dell’ufficio.

Sono immediatamente abilitanti, senza necessità di effettuare un’esperienza professionale presso imprese abilitate, i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S., rilasciati dalle Scuole ad alta Specializzazione Tecnologica. Tali percorsi, hanno di norma una durata biennale e si articolano in semestri, con un numero di ore formative pari a 1800/2000, nell’ambito dei quali sono previsti anche stage della durata di almeno il 30% del monte ore complessivo.

L’art. 15 del D.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013 e convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria per i responsabili tecnici delle imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER). In particolare, soltanto coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 ovvero con titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), devono ampliare i propri requisiti professionali frequentando con esito positivo un corso di formazione regionale di n.

Inoltre, per tutti i preposti alla gestione tecnica che operano nell’ambito degli impianti FER, è stato introdotto l’obbligo (la cui prima scadenza era fissata al 31/12/2019) di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n.

I periodi di lavoro indicati in tutto il paragrafo 3), che consentono di maturare il requisito tecnico professionale si riferiscono a contratti di lavoro fulltime. L’esperienza lavorativa può essere maturata anche presso imprese non installatrici di impianti, ma che curano l’installazione e la manutenzione dei propri impianti aziendali, ovvero presso i cosiddetti Uffici Tecnici Interni.

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