La fascia di servitù idraulica è un concetto fondamentale nel diritto urbanistico e nella gestione del territorio, strettamente legato alla tutela delle acque e alla prevenzione dei rischi idrogeologici. Questo articolo esplora la definizione normativa di tale fascia, con particolare riferimento al Regio Decreto 523/1904 e ad altre disposizioni rilevanti.
Definizione e Finalità
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.
Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, risponde all'esigenza di natura pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile. L'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 opera con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto.
Riferimenti Normativi Principali
L’articolo 96, primo comma, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904, che riguarda, in genere, le acque pubbliche. Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96 vieta: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori da fiumi, torrenti e canali navigabili, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.
L'art. 96 R.D. 523/1904 contiene un'elencazione di lavori vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra i quali, alla lett. g), è compreso il divieto di estrarre ghiaia e arena. I divieti posti dall'art. 96 R.D. 523/1904 sono inderogabili e sono posti a tutela non solo della demanialità delle acque ma soprattutto del libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ed dell’agevole svolgimento dei lavori di manutenzione di volta in volta necessari a tale scopo.
Distanze Minime e Deroghe
La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa: a) nell'art. 133, lett. a), R.D. 368/1904 che si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica e prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) nell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, che si applica ai restanti corsi d'acqua e prevede la distanza minima di dieci metri.
Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, il rinvio alla normativa locale assume carattere eccezionale. Tale normativa, espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, per prevalere sulla norma generale, deve avere ca...L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in mancanza di una specifica disciplina locale destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini stesi che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.
Il riferimento alle “discipline vigenti nelle diverse località” contenuto nell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 deve intendersi come un rinvio mobile ad una disciplina non applicabile sull’intero territorio nazionale e che tenga conto delle specificità locali; tale carattere è riferibile anche alla disciplina regionale. Nulla vieta che la norma locale che deroghi alla distanza stabilita dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga al R.D. 523/1904 in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi.
In materia di distanza dagli argini, la normativa locale, anche espressa mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, per prevalere sulla norma generale di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), deve avere carattere esplicito e specifico.
Interpretazioni e Applicazioni
L'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904, il quale stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua, è applicabile anche quando i corsi d'acqua siano stati coperti da una strada pubblica. Nel divieto di cui all'art. 96 R.D. 523/1904 è inclusa ogni opera che alteri o lo stato o la forma o le dimensioni dell'alveo, degli argini o delle sponde, e che possa arrecare pregiudizio alla stabilità degli argini stessi. La compromissione della stabilità che la norma mira ad impedire, può derivare dalla modificazione anche di una soltanto delle caratteristiche dell'argine, senza che occorra che la modificazione le investa tutte. Anche i semplici muretti rientrano tra le "fabbriche" che sono vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, ai sensi art. 96 del R.D. n. 523 del 1904.
Ai fini del divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 è irrilevante la circostanza che manchi una sorgente a monte e che, pertanto, abitualmente non vi scorra acqua, perché anche un fossato creatosi naturalmente tra due rilievi collinari, convogliando le acque meteoriche, può determinare il dilavamento dei terreni, mettendone in pericolo la stabilità e turbando il regime delle acque superficiali.
La distanza di un manufatto dall'argine di un fiume deve essere determinata riferendosi alla delimitazione effettiva del corso d’acqua, partendo dal ciglio della sponda, quale confine naturale dell’ordinaria portata d’acqua, e non già dal piede esterno dell’argine ogni qual volta esso non esplichi una funzione analoga alla sponda nel ... _OMISSIS_ ...Per le aree gravate dal vincolo di cui all'art. 142 lett. c) d.lgs.
Casi Specifici e Deroghe
Nella Regione Puglia la lama e la gravina, che costituiscono specie nell’ambito del genus torrenti, risultano entrambe tutelate col vincolo di inedificabilità dell’art. 51, lettera h), della l.r. n. 56/80, tutela successivamente ribadita con la l.r. n. 30/90.
Il divieto di edificazione a distanza inferiore a 4 o 10 metri dai canali di bonifica stabilito dall'art. 133 R.D. 368/1904 si applica anche agli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione, naturalmente con il minor sacrificio possibile ed entro limiti di adeguata proporzionalità e dimostrata funzionalizzazione all'interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d’acqua e canali e/o se presenti rischi in ordine all’esondazione e al naturale deflusso delle acque.
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