Il regime IVA del reverse charge è applicato in diverse attività economiche. Sostanzialmente, l’inversione contabile, nata per salvaguardare dalle frodi IVA alcuni settori ritenuti maggiormente a rischio, oggi riguarda tantissime imprese che operano in vari settori. Sia per la non semplice normativa che per il susseguirsi di disposizioni diverse ogni anno può non essere semplice capire come emettere una fattura in reverse charge, la dicitura da utilizzare, fino a come assolvere l’imposta sul valore aggiunto.

Cos'è il Reverse Charge?

Letteralmente significa inversione contabile IVA, ossia, un meccanismo che consente in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizio, di far ricadere l’obbligo IVA non sul cedente o prestatore, ma sul destinatario se soggetto passivo IVA. Il reverse charge costituisce una deroga al normale funzionamento dell’IVA, in cui è il cedente o prestatore ad incassare l’imposta e a versarla all’Erario. Così come disposto dall’articolo 17, comma 1, del DPR n. 633/72.

L’annotazione avviene sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti con distinta numerazione. Questa doppia numerazione ed annotazione sui registri di un unico documento determina l’assolvimento dell’imposta. Ipotizza un bene acquistato del valore di € 1.000, con IVA di € 100 (aliquota 10%). In questo caso, il cessionario adempie agli obblighi sopra descritti e, mediante la duplice annotazione (nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti), fa emergere un’IVA a debito ed un’IVA a credito, entrambe di € 100.

Tuttavia, quando il cessionario vende il prodotto, che per semplicità si suppone venduto al doppio, non può vantare alcuna IVA a credito. Di fatto, l’inversione contabile garantisce l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale del soggetto passivo. Chiaramente, nel caso in cui il soggetto passivo soffrisse di qualche limitazione alla detrazione dell’imposta, il reverse charge non riconoscerebbe al cessionario un totale annullamento del debito verso l’Erario. Ad esempio, supponendo l’acquisto di un’autovettura al prezzo di € 10.000, l’imposta indetraibile sarebbe di € 1.320. In quanto il cessionario che si trovasse ad assolvere l’imposta (pari a € 2.200 di IVA) mediante il reverse charge avrebbe una limitazione oggettiva alla detraibilità del 60%. Quest’ultima somma (di € 1.320) non concorre come IVA a credito nella liquidazione dell’imposta. Perciò ne determina il suo versamento.

In generale, se il cedente/prestatore è un operatore nazionale o di un altro Paese membro UE il documento emesso deve essere soltanto integrato. Si tratta di soluzioni che non sono tra loro alternative.

Settori con Obbligo di Fattura in Reverse Charge

  • Cessioni di immobili abitativi e strumentali effettuati da soggetti passivi IVA nel caso in cui vi sia da parte del cedente la richiesta per l’assoggettamento ad IVA.
  • Le operazioni IVA per le quali è obbligatorio applicare il Reverse charge sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, se rese da soggetti non residenti a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
  • Pertanto se il cedente o prestatore è un soggetto extra-UE, il contribuente deve emettere un’autofattura, mentre se il cedente/prestatore è un soggetto UE basta integrare la fattura ricevuta con IVA.
  • Cessioni/prestazioni di servizi erogati attraverso stabile organizzazione in Italia.
  • Cessioni/prestazioni di servizi erogati a privati.
  • Importazioni di beni per le quali l’IVA viene assolta in dogana.

Registrazione Contabile della Fattura Reverse Charge

La fattura integrata, deve essere quindi registrata sia sul registro degli acquisti che sul registro fatture emesse, quindi, IVA a credito e IVA a debito sono di pari importo e rendono neutra finanziariamente l’operazione. Per le operazioni di acquisto di servizi e beni rese da soggetti Extra-UE, se territorialmente rilevanti in Italia, deve essere emessa un’autofattura. Mediante tale operazione il cessionario o il committente, deve emettere un proprio documento contabile fiscale dove indicare l’imponibile e l’imposta IVA.

La modalità di applicazione dell’IVA in fattura con il reverse charge, interessa le imprese che si trovano a svolgere operazioni per le quali non è prevista l’applicazione dell’IVA, ma la registrazione della stessa parte del loro committente. Tali soggetti, anche qualora l’importo della prestazione fatturata sia superiore alla soglia di 77,47 euro non devono applicare l’imposta di bollo da 2 euro.

La fattura, pur non arrecando l’IVA comporta un’operazione per la quale l’IVA sarà comunque assolta, dopiché dovrà annotarla nel registro fatture emesse e riportarla nella comunicazione dei dati IVA e della dichiarazione IVA.

Esempio di Fattura Reverse Charge per un Idraulico

Gli installatori di impianti la cui attività economica rientra nel gruppo ATECO 43.2 devono applicare l’inversione contabile IVA per tutte le operazioni di manutenzione e riparazione che effettuano sugli edifici, se tali prestazioni sono rese per conto di soggetti passivi di IVA.

Dati fiscali del Fornitore: Installatore ………………
Dati Cliente committente cessionario: Agenzia Immobiliare ……………………..
Partita IVA n° 00999990999
Fattura n. …. del __/__/____
Descrizione fattura: Installazione impianto idraulico nell’immobile sito in via ……………………………………..
Importo di € 10.000,00 euro.
Totale fattura € 10.000,00 euro
“Operazione soggetta al reverse charge art. 17, comma 6. lettera a-ter, DPR n 633/72 l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.

L’applicazione del reverse charge in fattura richiede particolare attenzione. Anche l’applicazione del bollo spesso induce in errore. Trattandosi di operazione, l’inversione contabile, che rientra nel campo di applicazione dell’IVA la fattura, anche se non trova IVA esposta è esente da imposta di bollo.

IVA al 10% e Beni Significativi negli Interventi di Manutenzione

In questo focus analizziamo tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera. In caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione Iva al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte Iva al 10).

Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’Iva al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di (manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi). Tutta la parte eccedente va al 22%. Questa è la regola di base da seguire.

Definizioni Importanti

  • Manutenzione Ordinaria: Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  • Manutenzione Straordinaria: Opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Beni Significativi: Cosa Sono?

I beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate. Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Esempio Pratico di Calcolo IVA al 10% per Beni Significativi

Un contribuente si avvale di un’impresa per lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici nel proprio appartamento, consistenti nella sostituzione di pavimenti e rivestimenti e nella sostituzione degli apparecchi idrico-sanitari e della rubinetteria. Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa complessiva (al netto dell’IVA) di 8.000 Euro, costituita da 5.000 Euro per la fornitura di sanitari e rubinetterie, 1.000 Euro per la fornitura di altri materiali e 2.000 Euro per la mano d’opera.

  • 10% su 3.000 Euro (valore della prestazione, cioè in pratica mano d’opera e altre forniture di beni non “significativi”);
  • 10% su 3.000 Euro (valore dei beni significativi- sanitari e rubinetterie - forniti, fino a concorrenza del valore della prestazione);
  • 22% su 2.000 Euro (valore dei beni significativi eccedente il valore della prestazione).

Esempio di Fattura con IVA al 10% e Beni Significativi

Lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici in appartamento, consistenti nella sostituzione di pavimenti e rivestimenti e nella sostituzione degli apparecchi idrico-sanitari e della rubinetteria, come da preventivo fornito.

Descrizione Imponibile IVA Totale
Esecuzione lavori e forniture varie 3.000 10% 3.300
Fornitura sanitari e rubinetterie 3.000 10% 3.300
Fornitura sanitari e rubinetterie 2.000 22% 2.440
Totale generale 9.040

Detrazioni Fiscali per Interventi sull'Impianto Idraulico

Il Bonus Ristrutturazione ammette una detrazione al 50% per intervenire in diversi modi sull’impianto idraulico. Tra gli interventi detraibili rientrano: L’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti. La detrazione è ammessa anche in caso di installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda. Acquisto e posa in opera di impianti alimentati a biomassa (es.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell'intervento stesso.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione del 50% da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di spesa che varia a seconda degli interventi previsti. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione.

Documentazione Necessaria e Adempimenti

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Bonifico Bancario Parlante: Modalità di Pagamento

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario parlante da cui risultino:

  • la causale del versamento (numero ordine oppure richiedere fattura anticipata in fase di ordine)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico

Esempio di causale: Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) - Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. X

Le fatture per le detrazioni fiscali di base non sono diverse da una fattura normale. In questo caso, a differenza delle fatture ordinarie, il soggetto a cui è intestata la fattura deve essere lo stesso che la paga (per intenderci: i soldi devono uscire dal suo conto corrente).

Nella fattura deve essere indicato il corretto regime iva, con l’importo relativo.

Opzioni Alternative: Sconto in Fattura e Cessione del Credito

Su tutte le spese sostenute per la ristrutturazione, in alternativa alla detrazione, potresti richiedere all'impresa lo sconto in fattura. Tramite il Decreto Antifrodi del 12 novembre 2021, nel solo caso di cessione del credito o sconto in fattura, il governo ha reso obbligatoria la congruità dei prezzi e il visto di conformità per il bonus ristrutturazione.

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