La gestione dell'Iva nel settore termoidraulico presenta una peculiarità: l'applicazione di aliquote differenti, 10% e 22%, a seconda della tipologia di intervento e dei beni o servizi coinvolti.
Aliquota IVA al 10%: Quando si Applica?
L'aliquota IVA al 10% si applica a specifiche categorie di prestazioni, relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali. Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, il Legislatore ha previsto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R.
L’agevolazione è stata definitivamente prevista a regime con la L. L’applicazione invece del 10%, nata in seno alla manovra 2010, interessa le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sui fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata.
Quindi:
- Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato di Iva al 10%.
- Sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto nei limiti previsti per i beni significativi.
In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente.
La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.
L’aliquota agevolata riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso, vale a dire il lavoro esecutivo di manodopera svolto per il completamento della manutenzione.
Per quanto riguarda invece l’acquisto dei prodotti, l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Per contratto di appalto si intende ovviamente l’accordo, anche verbale, esistente fra il contribuente e la ditta. Solitamente, infatti, la ditta che esegue i lavori è anche la stessa da cui si acquistano i prodotti da installare. È in questo caso che l’IVA al 10% viene applicata per intero sia sulla manodopera che sull’acquisto del bene, appunto perché l’acquisto è ricompreso nel contratto.
In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:
- la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
- le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
- le prestazioni rese da professionisti.
Interventi di Manutenzione: Quali Rientrano nell'Agevolazione?
L’art. 3 comma 1 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi.
Manutenzione Ordinaria
Alla lettera a) definisce come intervento di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“.
Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.
Manutenzione Straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece definiti alla lettera b), come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne
- realizzazione nuovi impianti
- installazione di una caldaia e dell’impianto termico
- modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento
Beni Significativi: Cosa Sono e Come Influiscono sull'IVA?
C’è poi la questione dei cosiddetti “beni significativi” che delimitano in pratica una sorta di enclave nel regolamento IVA. Tali beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre ‘99 e sono, nello specifico: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.
Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico.
Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva.
In questi casi sull’acquisto del bene l’IVA al 10% non viene applicata per intero ma “soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione”, e sempre a condizione che la ditta da cui sono stati acquistati i beni è la stessa che poi verrà a installarli.
Elenco dei Beni Significativi
Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n.
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L. “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Come Calcolare l'IVA al 10% con i Beni Significativi: Esempio Pratico
Volendo quindi fare un esempio pratico, se l’installazione di un condizionatore ammonta a 500 euro, mentre per il semplice acquisto se ne sono pagati 1.000, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 500 euro dell’installazione, più su 500 - dei 1.000 complessivi - spesi per l’acquisto. Sui restanti 500 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%.
Esempio:Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
- Costo dei beni significativi = euro 12.000
- Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
- sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
- sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 - 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
- sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
Quindi:
- calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera.
Ti potresti trovare in due situazioni differenti:
- il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
- il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.
Chiariamo con un esempio: Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria.
Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.
Tabella Riassuntiva Aliquote IVA nel Settore Idraulico
| Tipologia di Intervento/Bene | Aliquota IVA | Condizioni |
|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria e straordinaria (prestazioni di servizi) | 10% | Immobili residenziali |
| Cessione di beni | 10% | Fornitura nell'ambito del contratto di appalto e nei limiti dei beni significativi |
| Beni significativi | 10% o 22% | L'IVA al 10% si applica fino a concorrenza del valore della prestazione, la restante parte al 22% |
| Beni non significativi | 22% | Aliquota ordinaria |
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