Garantire l’igiene sul lavoro non è solo una responsabilità morale nei confronti dei dipendenti della propria azienda, ma anche un’attività necessaria per legge. La normativa italiana in materia è molto articolata, con l’obiettivo di tutelare la salute fisica e mentale dei lavoratori e di ridurre i rischi connessi all’attività professionale.

Come districarsi tra le numerose disposizioni? La disciplina relativa all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro si fonda su un insieme di normative che si sono evolute nel tempo, per rispondere alle esigenze delle imprese e alla tutela dei lavoratori. Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/08, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro

I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale.

Requisiti generali

L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti:

  • Stabilità e solidità: Gli edifici devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.
  • Altezza, cubatura e superficie: Per locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m².
  • Pavimenti, muri, soffitti: Le superfici devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
  • Finestre e lucernari: Devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e posizionati in modo da non costituire un pericolo.
  • Vie di circolazione: Devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione.
  • Vie e uscite di emergenza: Devono consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro, adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
  • Porte e portoni: Devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
  • Scale: Devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.
  • Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni: Devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali e opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
  • Microclima in luoghi di lavoro chiusi: Deve essere tale da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione.
  • Illuminazione naturale ed artificiale: I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata.
  • Locali di riposo e refezione: I lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile e ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
  • Spogliatoi e armadi per il vestiario: Devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici, con capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi.
  • Servizi igienico assistenziali: Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono, gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
  • Dormitori: Devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene.

Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Requisiti specifici per disabili

L’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce anche che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori.

Le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.

Requisiti specifici per alcune attività

Ogni luogo di lavoro richiede specifici requisiti variabili a seconda del tipo di attività svolta. Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti.

Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

Obblighi del datore di lavoro

Al datore di lavoro spetta la responsabilità di garantire condizioni adeguate di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Ciò implica l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo i rischi.

Il Testo Unico definisce le responsabilità dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori stessi. Tra gli obblighi fondamentali vi è l’adozione di misure preventive e protettive, l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la formazione continua dei dipendenti, l’organizzazione di attività di sorveglianza sanitaria e non solo.

Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di redigere in collaborazione con le figure della sicurezza in azienda, il Documento di valutazione dei rischi (DVR), che è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28.

È altresì preciso obbligo del datore di lavoro garantire che il bagno non sia sempre sporco. La pulizia deve essere quotidiana o, comunque, programmata secondo l’uso che si fa del servizio igienico. La pulizia deve però essere tempestiva laddove il water dovesse essere inutilizzabile. La pulizia deve essere eseguita, per quanto possibile, fuori dall’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell’ambiente, oppure mediante aspiratori.

Diritti dei dipendenti

Tra gli obblighi dell’azienda rivolti a garantire la salute e l’integrità fisica dei propri dipendenti vi sono anche quelli connessi ai luoghi fisici ove viene svolto il lavoro. In particolare, il datore deve assicurare la regolare pulizia, adeguate condizioni igieniche, l’eliminazione tempestiva degli eventuali difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

È vietato tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di diffondere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare molestie o danni ai lavoratori o al vicinato.

Il che significa che il capo non ti potrà mai negare di assentarti dalla scrivania se hai un’urgenza fisiologica. E del resto è obbligo dell’azienda predisporre i bagni all’interno dei locali.

Cosa fare se il bagno del lavoro è sempre sporco?

In situazioni di necessità potrai uscire e chiedere al primo bar di lasciarti usare il bagno. Tale comportamento non ti potrà mai essere opposto e, qualora ciò dovesse avvenire, hai 5 giorni di tempo dall’invio della contestazione disciplinare, per difenderti e raccogliere le prove a tuo favore.

Sanzioni

L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti definiti dall’art. 63.

Il Testo Unico sulla sicurezza definisce le sanzioni penali per la violazione di più precetti riconducibili ai requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro.

La pena prevista è “l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro”.

FAQ - Domande frequenti

Quali requisiti devono rispettare i servizi igienici nei luoghi di lavoro?

Devono essere adeguati per numero, separati per sesso (salvo eccezioni), puliti, ben aerati, dotati di acqua corrente, sapone, asciugamani e facilmente accessibili.

Come viene garantita l’igiene negli ambienti di lavoro?

Attraverso pulizie regolari, manutenzione degli impianti, ventilazione adeguata, smaltimento dei rifiuti e rispetto delle norme sanitarie.

Chi deve pulire gli ambienti e i bagni aziendali?

Il datore di lavoro deve garantire la pulizia, affidandola a personale interno o aziende esterne specializzate.

Chi vigila sull’applicazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro?

Gli organi preposti sono le ASL (SPISAL), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i VVF e, per alcuni settori, anche l’INAIL e l’ARPA.

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?

È l’insieme delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per prevenire infortuni e incidenti nei luoghi di lavoro.

Cosa si intende per igiene sul lavoro?

È l’insieme delle pratiche volte a mantenere puliti e salubri gli ambienti lavorativi, prevenendo malattie e contaminazioni.

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