L’obbligo di iscrizione a Cassa Edile vale per le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) e/o in possesso di un Codice Statistico Contributivo (C.S.C.) edile, aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato).

Per queste imprese vale quindi l’obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.

CCNL Edile e Cassa Edile

Il CCNL Edile prevede esplicitamente alcuni passaggi:

  • In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile.
  • Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’Ance e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L., nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente Aderenti
  • Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
  • Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.
  • Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, derivante inizialmente da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 art. 105 comma 9
  • D.Lgs. n° 81/2008 art. 90

Chiarimenti Normativi e Giurisprudenziali

Diverse sono le normative e le sentenze e circolari che hanno ribadito alcuni chiarimenti e specifiche riguardanti il tema dell’Iscrizione in Cassa Edile.

Con l’ordinanza della Cassazione n. 9803/2020 viene ribadito un importante principio: per le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario), e applicano il CCNL, vige l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili, a prescindere dal codice Istat.

Con la sentenza del Tribunale di Catanzaro (ordinanza di rigetto, R.G.

Nuovi Obblighi Introdotti dalla Legge

Per i lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, il comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art.

Il nuovo obbligo, ai sensi del comma 2 dell’art.

Il nuovo obbligo si applica ai lavori edili di cui all’allegato X al D. Lgs.

Il nuovo adempimento di indicare il contratto collettivo applicato sussiste per le opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro.

Da una prima lettura, l’ambito applicativo sarà piuttosto ampio in quanto riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro».

L’indicazione del contratto nazionale in fatture e affidamenti riguarderà soltanto le imprese edili.

C’è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell’edilizia (e indicarlo).

Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo.

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti.

In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del D. Lgs. 81/2015”.

Per le imprese che non operano nel settore edilizio, invece, nella FAQ n. 2 del 3 maggio 2022 della CNCE (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), è stato ritenuto che le norme di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L.

Tuttavia, sulla base della FAQ n.

Il comma 43-bis ribadisce che i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (c.d.

Definizione di Lavori Edili

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Lavoratore Autonomo e Cassa Edile

L’articolo 89, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. NON è obbligato ad osservare un orario di lavoro.

Siccome il lavoratore autonomo non dispone di forza lavoro - altrimenti rientrerebbe nella categoria di impresa esecutrice a tutti gli effetti sulla base del “principio di effettività” di cui all’art. 299 del D.Lgs.

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs.

NOTA BENE: Se più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un’opera, costituiscono una impresa di fatto, in cui un lavoratore autonomo viene identificato come datore di lavoro e gli altri vengono considerati lavoratori.

In qualità di affidataria, la ditta dovrà attuare gli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. coordinare l’applicazione delle disposizioni degli articoli 95 e 96 del D.Lgs.

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