In Italia, la certificazione dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi può avvenire tramite diversi documenti, tra cui la ricevuta fiscale e la fattura. Comprendere le differenze tra questi documenti è fondamentale per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Cos'è la Ricevuta Fiscale?

La Ricevuta Fiscale è un documento IVA che certifica l’avvenuto pagamento da parte di un soggetto debitore nei confronti di un altro soggetto, ovvero il creditore. La ricevuta fiscale è il documento utilizzabile dai soggetti passivi IVA, in alternativa allo scontrino fiscale, al fine di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12 della Legge n. 413/91. Prima di proseguire nell’analisi dettagliata relativa all’emissione di una ricevuta fiscale appare opportuno premettere che la ricevuta fiscale è quella emessa da soggetti dotati di partita IVA.

La ricevuta fiscale è il documento utilizzabile dai soggetti passivi IVA, in alternativa al documento commerciale (ex scontrino fiscale), per adempiere agli obblighi di certificazione dei corrispettivi (art. 12 Legge n. 413/91). Con l’introduzione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (co. 1, art. 2, D.Lgs. n. 127/15), le casistiche di emissione della ricevuta sono molto diminuite.

I soggetti privati che emettono ricevute devono seguire le regole relative alle ricevute “non fiscali“. E’ il caso ad esempio degli hobbisti. La ricevuta non fiscale, invece, non è obbligatoria per legge, ed è quella che deve essere emessa dai soggetti non titolari di partita Iva, quando effettuano una transazione commerciale (ad esempio la cessione di un quadro, un motorino, la vendita di oggetti home made in genere, ecc).

Contenuto Essenziale della Ricevuta Fiscale

La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice copia: al cliente deve essere consegnato l’originale della ricevuta. Mentre, al soggetto emittente resterà la copia, che dovrà poi consegnare al proprio Commercialista che si occupa della tenuta della sua contabilità. La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando modelli sostanzialmente conformi a quello approvato con D.M. 30.03.1992. La ricevuta fiscale può essere acquistata in blocchi da rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, ecc). Al momento dell’acquisto è necessario presentare al rivenditore il proprio numero di partita IVA e la propria visura camerale (nel caso in cui siate soggetti tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio, come artigiani e commercianti).

La ricevuta fiscale deve contenere i seguenti dati:

  • La numerazione progressiva effettuata per anno solare (n. 1, n. 2, n. 3, ecc).
  • La data di emissione, ovvero la data in cui si riceve il pagamento del corrispettivo.
  • I dati della propria attività: nome, cognome, eventuale ragione sociale, codice fiscale, partita Iva e indirizzo.
  • Descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, quantità degli stessi.
  • Importo totale della prestazione o della cessione, al lordo dell’Iva (nelle ricevute fiscali l’Iva è incorporata al costo del bene o del servizio reso).
  • Se si tratta di prestazioni esenti da Iva, come quelle rese da parte di medici, sulla ricevuta fiscale dovrà essere apposta una marca da bollo da €. 2,00.

La ricevuta fiscale contiene all’interno del valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, anche l’IVA. La ricevuta non fiscale essendo emessa da privati, non contiene l’IVA. Per questo motivo, su tutte le ricevute non fiscali, deve essere sempre apposta una marca da bollo da €. 2,00.

Quando Emettere la Ricevuta Fiscale

La ricevuta fiscale va emessa di regola al momento di ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte. Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla ricevuta fiscale. Occorre distinguere a seconda che la consegna del bene o l’ultimazione del servizio precedano o seguano il pagamento del corrispettivo ed a seconda che l’operazione consista di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Nelle cessioni di beni, però, non occorre rilasciare un’ulteriore ricevuta al momento del pagamento. Questo in quanto l’Iva è comunque esigibile per l’Erario alla data della consegna del bene. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DPR n.

Nelle operazioni di servizi, invece, l’esigibilità dell’imposta scatta nel momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3). Nel caso in cui venga emessa una ricevuta fiscale per prestazione di servizi con la dicitura “corrispettivo non incassato“, questa non deve essere annotata nel registro dei corrispettivi.

L’indicazione della dicitura “corrispettivo non pagato” consente, cioè, di non includere nei corrispettivi del giorno, da riportare in apposito registro ai fini della liquidazione dell’imposta, gli importi per i quali non è ancora scattata l’esigibilità dell’IVA. In tale modo i corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi concorrono alla liquidazione Iva del periodo in cui vengono incassati, anziché del periodo in cui vengono certificati.

Se, invece, il pagamento del corrispettivo viene anticipato, in tutto o in parte, rispetto alla consegna del bene o all’ultimazione del servizio, occorre, in ogni caso, emettere due ricevute. La prima al momento del pagamento anticipato.

Sanzioni per Mancata Emissione

Il mancato rilascio della ricevuta fiscale nei termini di legge, al termine della prestazione di un servizio o della cessione di un bene comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, per il soggetto cedente (commerciante).

Sanzione amministrativa:

  • Violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di €. 516.
  • Registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di €. 516.
  • Omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzione penale:

  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a €. 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Cos'è la Fattura?

La regola generale è che un soggetto titolare di partita IVA deve sempre emettere una fattura o nel caso in cui sia un commerciante al minuto, il documento commerciale, nei confronti del cliente. In quest’ultimo caso la fattura, viene emessa su richiesta del cliente e prima della conclusione della transazione.

La Fattura Elettronica Semplificata (Ricevuta Fiscale Elettronica)

La ricevuta fiscale elettronica è il termine più utilizzato per chiamare la fattura elettronica semplificata, questo documento è un tipo di fattura che ha lo stesso valore della fattura ordinaria ma a differenza di quest'ultima ha, come indica lo stesso nome, tante semplificazioni. La ricevuta fiscale elettronica deve contenere un numero di informazioni obbligatorie inferiori a quelle della fattura ordinaria.

La ricevuta fiscale elettronica deve contenere:

  • i dati dell'acquirente/cliente (italiano), possono essere inseriti in modo semplificato.
  • il totale della fattura e l'aliquota IVA applicata.

Una volta creata la ricevuta fiscale elettronica (formato xml), questa deve essere essere firmata con la firma digitale, questo garantisce l'autenticità del file. Secondo la legge la ricevuta fiscale elettronica deve essere inviata entro 12 giorni dalla data di emissione presente nel documento.

Per capire se si rientra nei termini corretti di invio bisogna conteggiare i giorni che vanno dalla data di emissione alla data di consegna al cliente da parte dello SdI (o di messa a disposizione nella sua area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate). Per rendere certa la ricezione delle ricevute fiscali elettroniche tramite il proprio indirizzo telematico (quindi tramite il proprio programma) è possibile comunicare questo indirizzo direttamente all'Agenzia delle Entrate.

La normativa prevede che le ricevute fiscali elettroniche (come anche le fatture elettroniche) siano conservate secondo delle regole specifiche, non è sufficiente conservare il PDF della fattura/ricevuta per essere in regola. La conservazione delle fatture elettroniche/ricevute fiscali elettroniche chiamata anche conservazione sostitutiva è in grado di garantire l'autenticità dei documenti secondo specifici criteri di archiviazione.

Eccezioni all'Obbligo di Emissione della Fattura

L’eccezione all’obbligo dell’emissione della fattura è contenuta nell’articolo 22 del DPR 633/72, che recita L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

  1. per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  2. per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  3. per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  4. per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  5. per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  6. per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;
  7. per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Le parole magiche sono: “se non è richiesta dal cliente”. Se tu sei il clienti e la chiedi, allora il venditore deve fare la fattura. Non c’è molto altro da dire, se non che devi chiederla prima dell’emissione dello scontrino fiscale. Dopo il fornitore avrebbe ragione. Infatti se facesse sia scontrino che fattura sarebbe come dichiarare due volte lo stesso ricavo… quindi incasserebbe una volta e pagherebbe due volte le tasse.

Scontrino Elettronico: La Sostituzione di Scontrini e Ricevute Fiscali

Dal 1° luglio 2019 è stata introdotta gradualmente l'emissione dello scontrino elettronico (o documento commerciale) in sostituzione degli scontrini cartacei e ricevute fiscali. L'invio dei corrispettivi telematici prevede l'obbligo di un registratore di cassa fiscale, che consente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati obbligatori e permette di partecipare alla lotteria degli scontrini.

Lo scontrino elettronico è lo strumento che, dal 1° gennaio 2022, sostituisce definitivamente lo scontrino e le ricevute fiscali in formato cartaceo. Ad essere coinvolti sono i commercianti al minuto e i soggetti a questi assimilati, i quali certificano i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

Registratori Telematici (RT)

Lo scontrino telematico può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore di cassa telematico (RT) o una procedura web resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Al riguardo si hanno due alternative: l'acquisto di uno strumento nuovo, scegliendo presso i rivenditori autorizzati il modello più idoneo alle proprie esigenze o, in alternativa, adeguare il registratore di cassa già in possesso.

Tabella Riepilogativa: Ricevuta Fiscale vs Fattura

Caratteristica Ricevuta Fiscale Fattura
Emissione Soggetti passivi IVA (in alternativa allo scontrino) Soggetti titolari di partita IVA (obbligatoria su richiesta del cliente)
Contenuto Dati del venditore, descrizione beni/servizi, importo totale (IVA inclusa) Dati di venditore e acquirente, descrizione dettagliata beni/servizi, importo imponibile, IVA, totale
Obbligo Non obbligatoria se non richiesta esplicitamente dal cliente (in alcuni casi) Obbligatoria, salvo eccezioni previste dalla legge

Fatturazione al Condominio: Aspetti Specifici

Una delle situazioni di fatturazione più delicate che capita di dover spiegare negli ultimi anni è senz’altro la fattura a condominio da parte di professionisti o imprese, in particolar modo se la fattura è necessaria alle detrazioni fiscali.

Ritenuta d’Acconto: 4% e 20%

In particolare le norme prevedono l’applicazione di:

  • una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (art. 25-ter D.p.r. 600/1973), per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi svolte da imprese.
  • una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (art. 25 D.p.r. 600/1973) quando invece il condominio corrisponde compensi di lavoro autonomo (quali ad esempio i compensi all’Amministratore del condominio, o i compensi al commercialista per l’attività fiscale svolta a favore del condominio…).

Fattura al Condominio per Detrazioni Fiscali: Quale Ritenuta?

È necessario fare un’ulteriore distinzione, in quanto gli adempimenti sono differenti, per le prestazioni di professionisti o imprese svolte nei confronti del condominio per spese che possono beneficiare delle detrazioni previste per recupero del patrimonio edilizio ovvero per la riqualificazione energetica degli edifici. Quindi come comportarsi quando dobbiamo fatturare a un condominio per prestazioni per le quali è possibile beneficiare delle detrazioni? Si corre il rischio che creare una situazione di doppio prelievo all’atto dei pagamenti dei compensi: una ritenuta operata dal condominio (del 4% o del 20% a seconda della tipologia di prestazione) e una operata dalla Banca (o dalla Posta), dell’8% all’atto dell’accredito della somma.

La questione è stata risolta dalla Circolare n. 40/2010 nella quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che in tali situazioni, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal predetto D.L. 78/2010 (oggi pari all’8%). I condomini quindi, che per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non devono operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal D.p.r. 600/1973.

Esempi di Fattura per Interventi senza o con Detrazione Fiscale

Vediamo la portata della disposizione con un esempio:

Fattura di un professionista ad un condominio per prestazioni che non consentono di beneficiare delle detrazioni:

Bianchi Luca Via Genova 4 Verona P.Iva 01124700327

Spett. Condominio Beta 4 Via Milano 8 Verona C.F. 9001540012

Fattura n. 12 del 15/01/2023

Descrizione dell’attività svolta: …

Onorario € 1.000,00

Contributo integrativo 4% €40,00

Totale imponibile € 1.040,00

IVA 22% (su € 1.040) € 228,80

Totale fattura € 1.268,80

-Ritenuta d’acconto (20% su € 1.040) - € 208,00

Netto dovuto € 1.060,80

In questo primo caso sarà il condominio, in qualità di sostituto d’imposta ad operare e versare la ritenuta del 20% indicata mentre all’atto dell’accredito dell’importo la Banca o la Posta non dovrà trattenere alcuna somma, non trattandosi di pagamenti per i quali si richiedono specifiche agevolazioni fiscali.

Fattura di un professionista ad un condominio per prestazioni connesse ad interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico:

Rossi Alberto Via Genova 4 Verona P.Iva 01124700327

Spett. Condominio Beta 4 Via Milano 8 Verona C.F. 9001540012

Fattura n.15 del 15/01/2023

Descrizione dell’attività svolta: …

Onorario € 1.000,00

Contributo integrativo 4% € 40,00

Totale imponibile € 1.040,00

IVA 22% (su € 1.040) € 228,80

Totale fattura € 1.268,80

- Ritenuta d’acconto € 0,00

Netto dovuto € 1.268,80

In tal caso non deve essere operata dal condominio la ritenuta d’acconto, ma sarà la Banca o la Posta che dovranno trattenere trattenere l’importo di € 83,20 (8% calcolato su € 1.040) a titolo di ritenuta, accreditando quindi l’importo netto di € 1.185,60.

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