La questione dell'accesso ai bagni nei locali pubblici in Italia è un tema dibattuto, che coinvolge sia gli esercenti che i clienti. A chi di noi non è mai capitato di camminare veloci in cerca di un bar, ordinare un caffè non desiderato e poi chiedere a bassa voce: “Scusi, c’è una toilette?”. Per molti cittadini, il servizio igienico dei bar ha sempre rappresentato la sola alternativa per sopperire al grave problema della carenza di gabinetti pubblici anche se, piuttosto spesso, la loro ubicazione ai piani interrati o seminterrati crea un’insormontabile barriera architettonica.
La possibilità di usare il bagno di un locale pubblico, anche nel caso in cui non si effettui alcuna consumazione, resta però il tema cruciale che ha coinvolto persino il legislatore.
Cosa dice la legge?
Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali.
Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.
Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
Obbligo di toilette nei locali di somministrazione: il Regio Decreto n. L’obbligo di fornire servizi igienici in locali di somministrazione, come bar, ristoranti e pizzerie, è previsto dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie).
Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.
Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere. Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.
Servizi igienici per disabili
Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236/1989 stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici privati e pubblici.
Secondo il D.M. 236/1989, i bagni accessibili devono essere dotati di specifici ausili, come maniglioni di sostegno, lavabi e WC ad altezza adeguata, e spazi di manovra sufficienti per consentire l’utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.
In alcune situazioni, come nei centri storici o in edifici vincolati da un punto di vista architettonico, la normativa può prevedere delle deroghe per l’installazione dei servizi igienici. Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe.
Bagni pubblici e il loro uso
No, i bagni dentro i locali pubblici non sono “bagni pubblici”! Facciamo un po’ di chiarezza : quali le regole, come si è espressa la giurisprudenza e di conseguenza il comportamento legittimo.
Art.187 Regolamento al Testo Unico di Pubblica Sicurezza
L’art. 187 del Regolamento (qui ) del TULPS recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Pertanto due sono le condizioni:
- domando una prestazione
- ne corrispondo il prezzo
Di conseguenza se entro in un bar consumo, pago, ho diritto di usare la toilette.
Quindi locale pubblico non equivale a bagni pubblici?
Abbiamo indicato che, per legge, la prestazione a fronte del prezzo pagato, non può essere rifiutata; e ciò vale anche per l’uso del bagno.
In tal senso il Tar Toscana sent. 691 del 18 febbraio 2010 ha stabilito che “l’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti” Quindi se entri in un bar e paghi una prestazione (es. un caffè) hai diritto ad usare la toilette.
Se vai nei bagni pubblici paghi un biglietto per l’uso del servizio (es. 0,50 euro). Se invece sei un passante il barista può negarti l’utilizzo del bagno se non lo fa è per gentilezza. Del resto servirsi del bagno ha un costo legato alla pulizia e manutenzione che viene compensato dal prezzo della consumazione.
La sentenza del TAR è il risultato di un ricorso contro la delibera del Comune di Firenze che imponeva ai pubblici servizi di garantire l’uso del bagno a chiunque lo richiedesse, ritenendo che pubblici esercizi fosse sinonimo di bagni pubblici (Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 24 luglio 2007).
In definitiva ha ribadito quella che è una regola di educazione e buon senso: fare una consumazione prima di adoperare il WC.
Se sono un cliente che ho effettuato una consumazione e ho necessita di servirmi del WC non possono legittimamente impedirmelo; sempre sulla base dell’art. 187 Reg. TUPL. Per cui la scusa che il bagno è fuori servizio, in manutenzione ecc.. non regge e posso validamente chiedere l’intervento della Polizia Municipale che eleverà loro una contravvenzione. Se invece sono un cliente molesto o in stato di ebrezza alcolica possono rifiutarmi l’uso del bagno.
In questo caso è meglio cercare i bagni pubblici che di solito trovi vicino alle stazioni ferroviarie, ai parchi, ai centri commerciali.
È possibile usufruire del bagno di un locale senza consumare?
La risposta breve è no: di norma il bagno nei locali pubblici è riservato a chi consuma nel locale stesso e quindi ne diventa cliente. Ma anche se questa risposta potrebbe risultare scontata per molte persone, la questione è stata oggetto di diversi dibattiti.
Lo ha chiarito la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”.
La sentenza del TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost.
La prova di questa gravosità, indica la sentenza, “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita” e che quindi “il Comune di Firenze pretende di imporre ai privati di rendere a titolo gratuito una prestazione che, allorché venga resa dal Comune medesimo, è, invece, a titolo oneroso”.
Questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili.
Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto ad usufruirne. La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art. 187 stabilisce che gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.
Secondo il Tulps questo è possibile solo in caso ci sia un “giustificato motivo”. Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica. Tuttavia, salvo diversa indicazione del singolo regolamento comunale, i bagni dei locali pubblici sono riservati ai clienti.
Vale la pena sottolineare, infatti, che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare. È bene precisare, tuttavia, che a livello locale potrebbero esser previste delle normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n.
Bagno e antibagno nei locali commerciali
Quando si progettano bagno e antibagno in un locale commerciale è necessario adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per realizzare un bagno a norma e in regola con le prescrizioni.
Sono invece alcuni Regolamenti Edilizi Comunali a prevedere l’antibagno obbligatorio per i locali pubblici e gli esercizi commerciali, in special modo per le attività di vendita o conservazione alimenti.
Per chi non ha ancora locali igienici a norma, il rischio è di incorrere in sanzioni amministrative e nell’obbligo di adeguare bagno e antibagno alle disposizioni previste.
A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti. Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici. Sul punto si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che, con sentenza n. 691/2010, ha statuito che l’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti.
Normativa sulla dimensione del bagno
In realtà la legge nazionale non specifica una superficie minima o massima per la stanza da bagno, mentre ne fissa l’altezza minima prevista che è di 2 metri e 40 cm. Se invece vi interessa conoscere le misure che il vostro bagno deve avere per essere considerato a norma, dovrete consultare il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova la vostra abitazione.
Come abbiamo detto in precedenza, la normativa nazionale stabilisce che almeno una stanza da bagno all’interno dell’abitazione deve contenere tutti i sanitari (vaso/wc, bidet, vasca da bagno o doccia e mobile bagno o lavabo), non solo le normative prevedono anche prescrizioni specifiche riguardanti la disposizione dei sanitari e la distanza che separa questi elementi. Le disposizioni prevedono che i sanitari siano disposti su due lati lasciando però un passaggio di minimo 55 centimetri tra i sanitari disposti sui due lati del bagno. Anche per quanto riguarda le finestre esistono precise disposizioni da seguire: in un appartamento di piccole dimensioni (fino a circa 70 metri quadri) è possibile che il bagno non abbia finestre, in questo caso deve però essere munito di aerazione meccanica. Invece, in appartamento di dimensioni maggiori, il bagno deve avere tassativamente illuminazione e aerazione diretta. Secondo quanto stabilito come standard minimo (classificato al livello 1 dalla Variante V3 alla norma CEI 64-8) per il bagno devono essere previsti almeno 2 punti presa e 2 punti luce.
Per quanto riguarda la sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), i bagni e tutti i locali che contengono docce devono essere classificati come luoghi a rischio aumentato, e in base a questa classificazione andranno adottate misure particolari per tutelare le persone. Se decido di ristrutturare il bagno, devo sempre rispettare tutte le prescrizioni citate prima? Esistono prescrizioni anche per i materiali di rivestimento di soffitti e pavimenti?
Bagni accessibili ai disabili
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni per disabili in casa perché oltre a facilitare la cura della persona ne garantisce anche la sicurezza. Molti si spaventano quando pensano a un intervento di questo tipo, in realtà bastano alcuni accorgimenti per trasformare un servizio igienico di adeguate dimensioni in un bagno accessibile anche ai disabili in sedia a rotelle, senza la necessità di acquistare sanitari speciali o stravolgere radicalmente il bagno di casa propria.
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