Da anni in Italia è stata messa a punto una normativa sugli impianti termici al fine di regolare l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici sia delle caldaie sia dei condizionatori.

La legge in questione è in continua evoluzione per adeguarsi alle direttive dell'Unione Europea, ma al momento gli aggiornamenti più importanti sono:

  • il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria;
  • il D.M. 10 febbraio 2014, che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

Nello specifico quest'ultimo regolamento, relativo alla manutenzione di tutti gli impianti di climatizzazione sia invernali che estivi, ha riportato in allegato i modelli del libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il decreto in questione ha reso disponibili gli strumenti per consentire ai cittadini di attuare quanto prescrive il D.P.R. 74/2013 che disciplina il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.

Quindi riguarda le caldaie così come i condizionatori.

Definizione di Impianto Termico secondo la Normativa

Nella normativa su caldaia e condizionatori, precisamente all'interno del Decreto d.lgs. 192/2005, viene data una definizione di impianto termico, modificata e aggiornata in seguito dalla legge n. 90/2013.

La definizione secondo la normativa sugli impianti termici: "Un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento."

Da questa definizione è chiaro che stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante non sono da considerare impianti termici, a meno che non siano fissi e la somma delle loro potenze sia maggiore o uguale a 5 kW.

Non si intendono come impianti termici neppure i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, come per esempio il boiler elettrico (comunemente conosciuto come scaldabagno) installati:

  • negli edifici residenziali ed assimilati;
  • nelle singole unità immobiliari utilizzate per attività professionali (es. studio medico o legale) o commerciali (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello di una tipica abitazione.

Esempi di Impianti Termici: Riscaldamento e Climatizzazione

Come anticipato, la nuova normativa su caldaie e condizionatori riguarda tutti gli impianti termici. Ecco alcuni esempi di sistemi di riscaldamento e climatizzazione che sono inclusi nella normativa:

  • impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a GPL;
  • impianti di riscaldamento a biomassa o energia elettrica (es caldaie, condizionatori, pompe di calore);
  • stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso solo quando la somma delle potenze al focolare (ovvero della loro fiamma) è maggiore o uguale a 5 kW;
  • impianti di climatizzazione estiva;
  • impianti per la produzione di acqua calda sanitaria non destinati a servire singole abitazioni familiari (come palestre o centri sportivi, così come l'impianto centralizzato condominiale per la produzione di acqua calda);
  • impianti alimentati da teleriscaldamento o apparecchi co-generativi.

Responsabilità e Manutenzione degli Impianti Termici

La normativa sulla manutenzione degli impianti termici prevede che ad occuparsene sia il responsabile dell'impianto, ovvero il proprietario stesso. Esistono però dei casi particolari:

  • per le abitazioni date in locazione, il responsabile è l'inquilino;
  • per gli impianti centralizzati, il responsabile è l'amministratore del condominio;
  • per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l'amministratore delegato.

Il responsabile dell'impianto può nominare un delegato che risponde ai requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22/01/2008, n. 37. Il più delle volte il delegato è un tecnico o un'impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.

Conseguenze della Mancata Manutenzione

Come accade in caso di inadempimento alla legge, il pericolo di non eseguire la manutenzione della caldaia è di incorrere in sanzioni per il mancato controllo che possono andare da 500€ a 3.000€. Inoltre non fare la revisione della caldaia potrebbe compromettere l'efficienza dell'impianto e la sua sicurezza.

Il Libretto di Impianto della Caldaia

Il libretto impianto PDF è paragonabile ad una vera e propria carta d'identità dell'impianto. In esso compaiono le caratteristiche tecniche dell'impianto ed anche le modifiche apportate allo stesso (sostituzioni di componenti ed interventi di controllo vari).

Nel Decreto Ministeriale del 10/02/2014 è reperibile il libretto impianto, che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari con potenza inferiore a 35 kW sia quello riguardante gli impianti più grandi con potenza superiore a 35 kW. In alcuni casi, come per le pompe di calore e le macchine frigorifere con più di 3Kg di gas fluorurati, il libretto non sostituisce quello precedente, ma semplicemenete lo affianca.

Come dicevamo in precedenza, il libretto in questione è dedicato sia agli impianti di riscaldamento tradizionali che a quelli di climatizzazione invernale ed estiva, ed agli impianti con sistemi di cogenerazione o allacciati al teleriscaldamento. Pertanto il manutentore che si occupa del controllo dell'impianto dovrà compilare solo i moduli che interessano l'impianto preso in esame.

Catasto degli Impianti Termici

Infatti la normativa obbliga le regioni italiane a dotarsi si un catasto degli impianti termici online per la gestione telematica del libretto. Se la tua regione si è adeguata alle legge, il manutentore è tenuto a trasmettere i dati dell'impianto al catasto regionale. In questo modo ogni regione ha una mappatura aggiornata e puntuale degli impianti presenti sul territorio.

Differenza tra Controllo Fumi e Manutenzione

Fare periodicamente la revisione alla caldaia o all'impianto in generale è utile per diversi motivi. Il primo è garantire una maggiore sicurezza del sistema di riscaldamento/raffreddamento.

Inoltre fare la manutenzione agli impianti termici, come ai condizionatori split o multisplit, è utile per un risparmio economico. Infatti preoccuparsi dell'efficienza energetica e del giusto funzionamento di caldaie e condizionatori aiuta, insieme ad altri fattori, a mantenere basse le bollette di luce e gas.

In questo contesto, è fondamentale conoscere la differenza tra il controllo fumi e la manutenzione:

  • la manutenzione ordinaria della caldaia viene effettuata per verificare la sicurezza dell'impianto;
  • la verifica dei fumi è un controllo dell'efficienza energetica, quindi verifica le minime emissioni inquinanti.

Tempistiche Obbligatorie per la Manutenzione

La normativa sulla manutenzione degli impianti termici prevede l'obbligo di revisione della caldaia. In particolare le tempistiche sono:

  • ogni anno per le caldaie non alimentata a gas;
  • ogni 2 anni per le caldaie a gas metano o GPL installate da più di 8 anni;
  • ogni 4 anni per le caldaie installate da meno di 8 anni, con camera stagna di tipo C;
  • ogni 2 anni per le caldaie con camera stagna di tipo B o munite di generatore di calore ad acqua calda, con focolare aperto e installate all’interno di locali abitati.

Inoltre secondo la normativa sulle caldaie, precisamente l’art. 7 del D.lgs 192/2005, il manutentore deve redigere un rapporto tecnico dopo aver effettuato il controllo e l’eventuale manutenzione in conformità:

  • all’allegato F per impianto termico con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW;
  • all’allegato G per impianto termico con potenza termica nominale al focolare 35 kW.

Negli allegati vanno riportate nelle sezioni raccomandazioni e prescrizioni le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed anche con quale frequenza effettuare le stesse [Comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013]. Ciascun allegato deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

Il Bollino Blu

Il bollino blu è una certificazioni obbligatoria, che viene rilasciata in seguito al controllo fumi della caldaia.

Adempimenti e Responsabilità in Materia di Manutenzione degli Impianti Termici

Per far funzionare gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria, utilizziamo oltre l’80% dell’energia che consumiamo annualmente nelle nostre abitazioni.

Questa percentuale può variare notevolmente a seconda della zona climatica e delle scelte personali, come il numero di ore di accensione, la temperatura impostata negli ambienti e il tipo di impianto installato.

Inoltre, una regolazione precisa ed una manutenzione adeguata possono ridurre significativamente i consumi energetici di questi impianti e, di conseguenza, anche le spese associate al loro funzionamento.

Inoltre, un impianto ben mantenuto è più sicuro inquina meno, poiché rilascia una quantità inferiore di gas nocivi per l’ambiente e la nostra salute.

Scopriamo tutti i dettagli.

Cos’è un impianto termico?

Secondo la Legge 90/2013 un impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Prima dell’11 giugno 2020, l’art. 2, co.1 lett. i-trecies, DLgs 192/2005 definiva l’impianto termico come:“l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Questa definizione è stata modificata diventando:“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Chi è il responsabile dell’impianto termico?

Il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Si delineano, però, delle situazioni particolari, per le quali cambia il responsabile dell’impianto. Nello specifico:

  • l’inquilino è responsabile nel caso di edifici in locazione;
  • l’amministratore di condominio è responsabile nel caso di impianti centralizzati;
  • il proprietario o l’amministratore delegato è responsabile nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le suddette figure possono delegare al “terzo responsabile” la responsabilità. Il terzo responsabile deve avere i requisiti previsti dal decreto del ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37. In genere è un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e nella manutenzione degli impianti termici.

Come si fa la manutenzione degli impianti termici

La manutenzione degli impianti termici (art. 7 del D.P.R. 74/2013) così come l’esercizio, la conduzione ed il controllo, sono in capo al responsabile dell’impianto termico, il quale deve anche assicurarsi del rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. La manutenzione comprende tutte le operazioni necessarie per mantenere nel tempo le prestazioni degli apparecchi e dei componenti, garantendo sicurezza, funzionalità e riduzione dei consumi energetici. Le tempistiche per la manutenzione di ogni apparecchio o componente sono indicate dai produttori nei libretti d’uso e manutenzione.

È fondamentale eseguire la manutenzione secondo le indicazioni e con la frequenza prevista nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal produttore degli apparecchi. Installatori e manutentori devono informare chiaramente ed in forma scritta il committente o l’utente, riferendosi sempre alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del produttore degli apparecchi, su:

  • il dettaglio delle operazioni di manutenzione necessarie per l’impianto;
  • la frequenza con cui queste operazioni devono essere eseguite.

Al termine del lavoro, il manutentore deve rilasciare un rapporto della manutenzione e compilare le sezioni pertinenti del libretto di impianto. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica secondo l’art. 8 del D.P.R. 74/2013.

La periodicità della manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Le periodicità delle manutenzioni dipendono:

  • dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
  • se mancano le indicazioni dell’installatore, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
  • se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norme UNI e CEI riguardanti l’impianto.

Secondo l’art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013 gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  • le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  • la frequenza con la quale devono essere effettuate le operazioni di controllo e manutenzione.

Se non sono disponibili le istruzioni tecniche per la manutenzione dell’impresa installatrice (richiamate dallo stesso art. 74/2013: definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari; il D.M.

Libretto di uso e manutenzione impianto termico

È un documento obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal D.Lgs. 192/2005 modificato dalla legge 90/2013) per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria. Include le caratteristiche tecniche e registra, nel tempo, eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. Con il Decreto Ministeriale del 10/07/2014 è stato introdotto un nuovo modello di libretto d’impianto, che sostituisce sia il vecchio libretto per i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) sia quello per gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).

Il nuovo libretto è applicabile:

  • agli impianti di riscaldamento tradizionali,
  • agli impianti di climatizzazione estiva,
  • ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o collegati al teleriscaldamento.

Il libretto di uso e manutenzione di un impianto termico è di tipo modulare, quindi devono essere compilate solo le pagine e le sezioni pertinenti al caso specifico. Il responsabile dell’impianto, con l’assistenza del manutentore, deve sostituire il vecchio libretto con il nuovo, mantenendo comunque il vecchio documento. La sostituzione deve avvenire durante la prima manutenzione successiva al 15 ottobre 2014.

Manutenzione impianti termici: le sanzioni

Secondo l’articolo 15 del D.lgs 192/05 il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3000 €.

L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 € e non superiore a 6000 €. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Tabella riassuntiva delle scadenze per la manutenzione degli impianti termici

Tipo di Impianto Frequenza
Caldaie non alimentate a gas Ogni anno
Caldaie a gas metano o GPL installate da più di 8 anni Ogni 2 anni
Caldaie installate da meno di 8 anni, con camera stagna di tipo C Ogni 4 anni
Caldaie con camera stagna di tipo B o munite di generatore di calore ad acqua calda, con focolare aperto e installate all’interno di locali abitati Ogni 2 anni

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