Per essere destinati allo svolgimento di attività di lavoro i locali devono rispettare una serie di requisiti igienico sanitari variabili in funzione dell’attività svolta.
In questo articolo viene fornito: un elenco chiaro dei requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere per essere destinato allo svolgimento di una specifica attività secondo l’art. 63 del D.Lgs. 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Quali sono i requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro?
I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale.
L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti:
- Stabilità e solidità - Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.
- Altezza, cubatura e superficie - Per locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m².
- Pavimenti, muri, soffitti - Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- Finestre e lucernari dei locali - Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- Vie di circolazione - Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. I passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- Vie e uscite di emergenza - Le vie e le uscite di emergenza devono essere tali da consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- Porte e portoni - Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
- Scale - Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
- Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente per evitare il rischio di scivolamento e caduta e devono essere strutturati in modo da evitare esposizione ad agenti nocivi.
- Microclima in luoghi di lavoro chiusi - I luoghi di lavoro devono essere tali da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono periodicamente essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
- Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro - I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- Locali di riposo e refezione - Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
- Spogliatoi e armadi per il vestiario - I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi.
- Servizi igienico assistenziali - Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.
- Dormitori - I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro per disabili
L’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza, oltre ai requisiti dell’allegato IV riportati sopra, sinteticamente stabilisce anche che:
- i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori;
- le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.
FAQ sui requisiti dei luoghi di lavoro
Di seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.
Quali sono considerati luoghi di lavoro?
Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore di lavoro.
Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore?
Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro?
I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro?
Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.
Come devono essere gli spogliatoi?
Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
Quante docce per i lavoratori?
Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.
Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
Normativa Italiana sui Servizi Igienici
La Normativa Italiana sui Servizi Igienici è regolata dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 e successive modifiche e integrazioni. Tale normativa stabilisce i criteri tecnici per la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei servizi igienici, sia in ambienti pubblici sia privati. L’obiettivo è quello di garantire un livello adeguato di igiene e comfort per gli utenti.
La normativa prevede specifiche disposizioni per garantire l’accessibilità e l’uso dei servizi igienici da parte di persone con disabilità o anziane. Questo include il rispetto di determinate dimensioni e caratteristiche tecniche, quali maniglioni di sostegno, spazi di manovra per sedie a rotelle, altezze adeguate di lavabi e sanitari, e sistemi di allarme in caso di emergenza.
Per garantire un servizio igienico efficace, i bagni pubblici devono essere dotati di alcuni accessori fondamentali. Innanzitutto, è necessario che ci sia un lavabo con acqua corrente, sapone liquido e asciugamani monouso o un asciugamani elettrico. Inoltre, non può mancare un WC dotato di tavoletta e carta igienica, possibilmente in dispenser per evitare sprechi e garantire maggiore igiene. La presenza di un bidet non è obbligatoria, ma è sicuramente apprezzata, soprattutto in contesti come alberghi o ristoranti di un certo livello. Allo stesso modo, è consigliabile che ci sia uno specchio, soprattutto nei bagni femminili, e un porta asciugamani per coloro che utilizzano asciugamani personali.
Ogni azienda è tenuta a gestire i rifiuti prodotti nei servizi igienici in maniera responsabile, seguendo le normative vigenti in materia di smaltimento e riciclaggio. È necessario disporre di appositi contenitori per la raccolta differenziata, e assicurarsi che i rifiuti siano conferiti in maniera corretta.
Per garantire un alto livello di igiene, la normativa impone che i servizi igienici siano puliti con regolarità e che vengano effettuate manutenzioni periodiche delle attrezzature. In particolare, devono essere previsti protocolli di pulizia giornaliera e la sostituzione di materiali consumabili, come sapone e carta igienica.
I servizi igienici aziendali devono essere facilmente accessibili a tutti i lavoratori, anche a quelli con disabilità. Devono essere situati in prossimità dei luoghi di lavoro e segnalati in modo chiaro.
Le autorità sanitarie locali sono preposte al controllo del rispetto della normativa sui servizi igienici. In caso di non conformità, possono essere applicate sanzioni amministrative che vanno da multe pecuniarie alla chiusura temporanea o definitiva del locale.
La normativa sui servizi igienici è soggetta a continui aggiornamenti per adeguarsi alle nuove esigenze e agli standard internazionali.
In conclusione, la Normativa Italiana sui Servizi Igienici gioca un ruolo fondamentale nel garantire che tutti, indipendentemente dai propri bisogni e condizioni, possano accedere a servizi igienici sicuri, puliti e comodi.
Igiene nei Luoghi di Lavoro
L’igiene sul lavoro è una componente importantissima della sicurezza e della tutela della salute dei dipendenti. La normativa stabilisce precisi doveri a carico del datore di lavoro.
La normativa vigente sull’igiene del lavoro prevede che il datore implementi, a tutela della salute e a protezione dei lavoratori, un’organizzazione della sicurezza aziendale che garantisca un sistema di prevenzione dei rischi legati all’igiene dei luoghi di lavoro.
Le norme di sicurezza e igiene si rintracciano in particolare nel D. Lgs. 81/08, che prescrive anche una serie di requisiti che i luoghi di lavoro devono rispettare per poter essere considerati salubri e garantire così la sicurezza per i lavoratori.
Sicurezza nei luoghi di lavoro
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste, secondo il Testo unico di sicurezza (D. Lgs. 81/08), in quell’insieme di misure di tipo organizzativo e tecnico con lo scopo di garantire salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambiente lavorativo.
Sulla base del Testo unico, di altre norme generali (come lo Statuto dei lavoratori) e di altre disposizioni del Ministero della salute e del Codice Civile, la responsabilità dell’attuazione di tutte le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro spetta al datore di lavoro. Questi ha l’obbligo di garantire l’incolumità, l’integrità e il benessere dei suoi dipendenti, in relazione al tipo di attività svolta.
Dunque, il datore di lavoro ha il dovere di applicare le norme di prevenzione previste dalla legge e le misure che, in base alla propria esperienza nonché alla tecnica disponibile, può implementare per un miglioramento per la sicurezza e la salute dei laboratori.
Per contro, il lavoratore ha diritto a svolgere le proprie mansioni in un ambiente lavorativo salubre, privo di rischi di infortuni e l’esposizione a malattie professionali.
Il Testo unico ha inoltre recepito importanti direttive e disposizioni europee relative alla salute e alla sicurezza, per esempio in merito a prevenzione degli infortuni, soccorso, sorveglianza sanitaria, soggetti preposti alle misure di prevenzione incendi, documentazione da tenere in azienda a questo riguardo.
In particolare, vengono individuate delle figure della sicurezza, accanto al datore di lavoro: si possono ricordare il coordinatore Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente (MC) .
In più, è previsto che, se l’azienda conta più di 15 lavoratori, il datore di lavoro convochi una riunione periodica sulla sicurezza per fare il punto sulle misure adottate, sui rischi specifici e sui metodi per tenerli sotto controllo, anche tramite corsi di formazione dei lavoratori esposti sui fattori di rischio per la salute e sicurezza e sui dispositivi di protezione collettiva e individuale.
A tal fine, tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di redigere in collaborazione con le figure della sicurezza in azienda,il Documento di valutazione dei rischi (DVR), che è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico[1] o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28.
La normativa sull’igiene nei luoghi di lavoro
Per quanto riguarda l’igiene sul luogo di lavoro occorre fare sempre riferimento al D. Lgs. 81/08 (con successive modifiche e integrazioni sulla normativa di sicurezza, come il decreto legislativo 106/09).
In tutti i luoghi di lavoro, cioè negli ambienti in cui sono situate postazioni di lavoro vere e proprie e in quelli in cui il lavoratore deve recarsi per svolgere compiti collaterali alle proprie mansioni (per esempio le zone di deposito), il datore di lavoro ha la responsabilità di mantenere un’igiene e una pulizia adeguate.
In primo luogo, deve fare in modo che le operazioni di pulizia siano svolte regolarmente e in maniera adeguata alle esigenze ambientali, ove possibile al di fuori dell’orario di lavoro, e in modo da non recare danno alla salute del lavoratore. Inoltre, pavimenti e infissi devono essere, ove possibile, realizzati in modo tale che la pulizia si svolga in maniera semplice e accurata.
Nei luoghi di lavoro, o nelle zone più prossime, dev’essere garantita la presenza di fonti di acqua potabile, cosicché i lavoratori possano sia bere che lavarsi quando necessario. L’acqua deve essere, naturalmente, pulita e protetta, e assieme ad essa devono esserci detersivi e prodotti per l’asciugatura.
I servizi igienici devono obbligatoriamente essere presenti, funzionanti e messi a disposizione del personale. Se i lavoratori sono meno di dieci in tutta l’azienda, i bagni possono essere comuni ed utilizzati in maniera alternata; altrimenti, è necessario che siano separati per gli uomini e per le donne. Speciali normative regolano poi i servizi igienici destinati ai dipendenti disabili.
I luoghi di lavoro devono essere privi di rifiuti o sostanze dannose per la salute. Inoltre, va garantito ai lavoratori uno spazio sufficiente e funzionale per svolgere i propri compiti.
Tali spazi devono essere protetti dalla pioggia, dall’umidità ambientale e dagli altri agenti atmosferici, riscaldati durante l’inverno, isolati acusticamente (nei limiti del possibile e in rapporto al tipo di attività svolta) e dotati di sufficiente areazione e illuminazione, attraverso fonti naturali o artificiali.
Igiene Industriale
L’igiene Industriale rappresenta quel ramo di studio che si dedica all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica, originati dall’industria. Il suo scopo è la prevenzione di potenziali danni e, ove necessario, la rimozione o mitigazione di tali rischi.
I requisiti
Sulla base del Testo unico (regolamento all’allegato IV) e di altre norme del Ministero della sanità, sono previsti dei requisiti igienici specifici per i luoghi di lavoro, che possono essere controllati dal Servizio sanitario nazionale o da altri organismi di vigilanza.
Innanzitutto, gli edifici destinati al lavoro devono essere stabili, solidi e accessibili. Sono previste particolari regole sull’altezza dei locali interni, sulla cubatura e sulla superficie complessiva.
Inoltre, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, impianti e scale sono soggetti a ulteriori specificazioni normative che assicurino igiene e sicurezza sotto tutti i punti di vista. Occorre prestare particolare attenzione anche alle vie di accesso e alle vie di fuga in caso di emergenza, e dunque allo stato di porte e portoni e, in generale, alle zone di transito.
È molto importante poi la condizione del microclima interno.
Servizi Igienici: Accessori e Dotazioni Necessarie
Ti sarà capitato di andare ai servizi e non trovare sapone o asciugamani, non occorre aver un bar per garantire i requisiti minimi di legge. Ti offriamo un servizio rapido ed efficiente per garantire la conformità agli obblighi di legge. Il nostro DVR è personalizzato e non standardizzato, elaborato in base alle esigenze specifiche della tua attività. Rispettiamo le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui il D.Lgs.
Bagno a Norma: Misure e Disposizioni
In realtà la legge nazionale non specifica una superficie minima o massima per la stanza da bagno, mentre ne fissa l’altezza minima prevista che è di 2 metri e 40 cm. Se invece vi interessa conoscere le misure che il vostro bagno deve avere per essere considerato a norma, dovrete consultare il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova la vostra abitazione.
Come abbiamo detto in precedenza, la normativa nazionale stabilisce che almeno una stanza da bagno all’interno dell’abitazione deve contenere tutti i sanitari (vaso/wc, bidet, vasca da bagno o doccia e mobile bagno o lavabo), non solo le normative prevedono anche prescrizioni specifiche riguardanti la disposizione dei sanitari e la distanza che separa questi elementi.
Le disposizioni prevedono che i sanitari siano disposti su due lati lasciando però un passaggio di minimo 55 centimetri tra i sanitari disposti sui due lati del bagno.
Anche per quanto riguarda le finestre esistono precise disposizioni da seguire: in un appartamento di piccole dimensioni (fino a circa 70 metri quadri) è possibile che il bagno non abbia finestre, in questo caso deve però essere munito di aerazione meccanica. Invece, in appartamento di dimensioni maggiori, il bagno deve avere tassativamente illuminazione e aerazione diretta.
Secondo quanto stabilito come standard minimo (classificato al livello 1 dalla Variante V3 alla norma CEI 64-8) per il bagno devono essere previsti almeno 2 punti presa e 2 punti luce.
Per quanto riguarda la sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), i bagni e tutti i locali che contengono docce devono essere classificati come luoghi a rischio aumentato, e in base a questa classificazione andranno adottate misure particolari per tutelare le persone.
Se decido di ristrutturare il bagno, devo sempre rispettare tutte le prescrizioni citate prima? Esistono prescrizioni anche per i materiali di rivestimento di soffitti e pavimenti?
Bagni Accessibili ai Disabili
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni per disabili in casa perché oltre a facilitare la cura della persona ne garantisce anche la sicurezza.
Molti si spaventano quando pensano a un intervento di questo tipo, in realtà bastano alcuni accorgimenti per trasformare un servizio igienico di adeguate dimensioni in un bagno accessibile anche ai disabili in sedia a rotelle, senza la necessità di acquistare sanitari speciali o stravolgere radicalmente il bagno di casa propria.
Requisiti Igenici dei Locali - I Servizi Igenici
I servizi igienici non devono mai essere direttamente comunicanti con l’area di produzione. La legislazione prevede che i servizi igienici debbano:
- essere in numero sufficiente e dotati di un buon sistema di scarico
- essere dotati di antibagno con pareti lavabili fino a 2 metri
- essere dotati di lavamani con rubinetteria a comando non manuale, fornito di acqua calda e fredda, di dispensatore di sapone liquido, di asciugamani monouso e cestino portarifiuti
- essere dotati di pareti lavabili fino a 2 metri
Se l’attività prevede la somministrazione diretta di alimenti al consumatore, devono essere presenti servizi igienici anche per la clientela, in numero adeguato e con le caratteristiche sopra descritte.
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