Il termine reverse charge (o inversione contabile) si riferisce ad una modalità di applicazione dell'IVA che deroga le usuali regole che convengono il cedente (o prestatore) come il soggetto debitore dell'imposta. In Italia, questo meccanismo è stato applicato al settore edile con la Legge Finanziaria del 2007 e successivamente ampliato con varie modifiche legislative.
Dal 2015, la procedura del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (la novità è contenuta nel comma 629 della legge di stabilità per il 2015 che ha apportato modifiche all'art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72).
Reverse Charge in Edilizia: Cos'è
Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo.
L’obiettivo principale del reverse charge è prevenire l’evasione fiscale, impedendo che l’emittente della fattura non versi l’IVA detratta dal destinatario.
Fattura Reverse Charge Edilizia: Come Funziona?
Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario. Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente:
Adempimenti del cedente
- Emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972).
- Annotare la fattura nel registro delle fatture emesse.
Adempimenti del cessionario
L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:
- Integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta.
- Annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.
- Contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.
Quando si Applica il Reverse Charge in Edilizia?
Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:
- Contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali.
- Appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).
Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.
La Legge di StabilitĂ Estende il Campo di Applicazione del Reverse Charge in Edilizia
A partire dal 1° gennaio 2015, la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha apportato significative modifiche al meccanismo del reverse charge ai fini IVA. Con l’introduzione della nuova lett. a-ter, all’art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, l’inversione contabile, già applicata nel subappalto edile, è stata estesa anche ai contratti d’appalto relativi a specifiche attività individuate dalla normativa.
Le prestazioni aggiunte dalla Legge 190/2014 sono assoggettate al reverse charge indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività .
In ambito edile, in definitiva, le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:
- la pulizia;
- la demolizione;
- l’installazione di impianti;
- il completamento.
Reverse Charge in Edilizia: Le Prestazioni Soggette
Per poter individuare correttamente le prestazioni soggette al reverse charge, bisogna far riferimento a quelle che vengono elencate all’art.17, co.6, lett. a-ter, del D.P.R. 633/1972 e vanno desunte dalla classificazione ATECO, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici.
- Pulizia
- pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- altre attivitĂ di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- Demolizione
- demolizione.
- Impianti
- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici).
- Completamento
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attivitĂ non specializzate di lavori edili (muratori);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
Quando Non si Applica Reverse Charge in Edilizia
Non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:
- Fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale.
- Contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge.
- Prestazioni intellettuali.
Regime Forfettario e Reverse Charge Edilizia
Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfetario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile.
Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge.
Dall’impianto normativo appena richiamato deriva che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario. Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
In definitiva, il regime forfettario prevale sul reverse charge, esonerando il committente forfettario dall’applicazione dell’inversione contabile. Quando invece è il forfettario a ricevere fattura in reverse charge, dovrà assolvere l’IVA senza poter esercitare la detrazione, pur rimanendo esonerato dalla dichiarazione annuale.
Reverse Charge Applicato agli Impianti installati su Edifici
L’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.
L’ambito applicativo della citata disposizione è stato successivamente chiarito dalla prassi con riguardo, fra l’altro, agli impianti posizionati in parte all’interno e in parte all’esterno dell’edificio (es. impianti di videosorveglianza e di climatizzazione), nonché in relazione all’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale.
Si premette che, in assenza di una definizione in ambito IVA e richiamando la nozione fornita dall’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005 (cfr. C.M. n. 14/E/2015), per “impianto” deve intendersi “un sistema complesso di beni ed apparecchiature, anche non incorporati al suolo, mediante il quale viene esplicata una determinata attività ”.
Le attività di installazione elencate dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, riguardano impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi.
Tabella Codici Ateco Reverse Charge Installazione Impianti
| Codice Ateco | Descrizione AttivitĂ |
|---|---|
| 43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
| 43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
| 43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
| 43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) |
| 43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) |
| 43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili |
| 43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
| 43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. |
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