La questione dell'accesso ai bagni nei locali pubblici, in particolare bar e ristoranti, è spesso oggetto di dibattito. È possibile usufruire del bagno di un locale senza consumare? Di norma, la risposta è no: l'uso del bagno è riservato ai clienti del locale.

La Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento è il Tulps (Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza), che nell'art. 187 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. stabilisce che gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Questo significa che, a fronte del prezzo pagato, l'utilizzo del bagno del locale non può essere negato.

Secondo la legge, il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo.

Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.

La normativa prevede che il diritto di utilizzare i servizi igienici in un locale privato possa essere riservato ai clienti «paganti». La legge prevede l’obbligo per chi fa somministrazione, quindi bar e ristoranti, di avere un bagno, ma sono obbligati a metterlo a disposizione solo della clientela pagante.

Sentenze e Delibere Comunali

La sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n. 69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”, ha chiarito ulteriormente la questione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale in quell'occasione ritenne che rendere pubblici i servizi igienici fosse troppo oneroso per gli esercenti e così annullò la decisione del Comune.

«L’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti» scrisse all'epoca il Tar.

Il TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost.

È bene precisare, tuttavia, che a livello locale potrebbero esser previste delle normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n. 691/2010.

Obblighi del Gestore

Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l'uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.

Ci sono però anche delle regole ben precise che l'esercente è tenuto a rispettare in merito alle toilette: «Anzitutto in tutti i locali che hanno posti a sedere, la toilette deve esserci sempre: uno solo se i posti a sedere sono fino a 30, due (uno per gli uomini e l'altro per le donne) se i posti a sedere sono da 30 a 50 e così via. Gli unici esercizi che non hanno obbligo di avere la toilette per i clienti sono infatti quelli da asporto.

La gestione di un bar, ristorante o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta il rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie. Tra queste, un aspetto fondamentale è l’obbligo di dotare il locale di adeguati servizi igienici per clienti e personale.

Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.

Numero di Servizi Igienici Obbligatori

Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere.

Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.

Accessibilità per Disabili

Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, stabilisce le disposizioni per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici, compresi i locali di somministrazione.

Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Secondo il D.M. 236/1989, i servizi igienici per disabili devono rispettare specifiche dimensioni e caratteristiche tecniche per facilitarne l’utilizzo.

Eccezioni e Deroghe

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

In alcune situazioni, come nei centri storici o in edifici vincolati da un punto di vista architettonico, la normativa può prevedere delle deroghe per l’installazione dei servizi igienici.

Cosa Fare in Caso di Rifiuto Ingiustificato

Nel caso in cui il gestore dell’esercizio pubblico rifiuti ingiustificatamente l’uso del bagno ai clienti paganti, il cliente, il consumatore potrà rivolgersi alle forze dell’ordine che provvederanno a sanzionare il detentore del pubblico esercizio.

Tabella Riassuntiva degli Obblighi

Tipo di Locale Obbligo di Bagno Bagno per Disabili
Bar/Ristorante con servizio al tavolo
Pizzeria d'asporto/Gelateria No (salvo servizio al tavolo) No (salvo servizio al tavolo)

Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe.

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