Avere un bagno a norma è un obbligo di legge. Per la costruzione, o la ristrutturazione, di un’abitazione è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie secondo il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

Normativa di Riferimento

La principale normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, che definisce le altezze minime e le superfici richieste per i locali adibiti ad abitazione. Se invece vi interessa conoscere le misure che il vostro bagno deve avere per essere considerato a norma, dovrete consultare il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova la vostra abitazione. Questo importante strumento viene redatto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale.

Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. In sostanza, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte “architettonica” del locale.

Altezza Minima

In base al Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, l’altezza minima interna dei bagni può essere di 240 cm, invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.

Superficie Minima

Sebbene il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 non specifichi una superficie minima per il bagno principale, è generalmente consigliata una dimensione di almeno 3,5 metri quadrati. La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete più corta. Ci sono poi località in cui non è previsto l’obbligo di una superficie minima per il bagno, come appunto a Milano, ma questo può essere dimensionato a piacere. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.

Per essere considerato a norma di Legge, un bagno deve essere di almeno 3.5m2, ma idealmente la superficie di un bagno dovrebbe essere proporzionata all'uso che se ne prevede e al numero di persone che lo utilizzeranno. Le dimensioni del bagno possono variare a seconda anche dei sanitari che vengono disposti al suo interno: ad esempio, le dimensioni minime del bagno senza doccia non possono comunque scendere sotto le indicazioni di legge, sebbene sia chiaro che, in assenza di doccia e vasca da bagno, lo spazio da dedicare a wc e lavabo possano essere piĂš cospicui.

Ventilazione e Illuminazione

Il decreto sottolinea l'importanza di una adeguata ventilazione e illuminazione naturale per tutti i locali abitabili. Il bagno principale deve disporre di un'adeguata ventilazione e illuminazione. È preferibile la presenza di una finestra apribile per il ricambio d'aria naturale. La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali.

Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi. Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.

Distanze Minime tra i Sanitari

Come abbiamo detto in precedenza, la normativa nazionale stabilisce che almeno una stanza da bagno all’interno dell’abitazione deve contenere tutti i sanitari (vaso/wc, bidet, vasca da bagno o doccia e mobile bagno o lavabo), non solo le normative prevedono anche prescrizioni specifiche riguardanti la disposizione dei sanitari e la distanza che separa questi elementi.

Le disposizioni prevedono che i sanitari siano disposti su due lati lasciando però un passaggio di minimo 55 centimetri tra i sanitari disposti sui due lati del bagno. È opportuno ricordare che esiste però un riferimento che riguarda la distanza minima tra i sanitari pari a 20 cm, mentre sono ben 55 i centimetri che devono separare il lavandino dagli altri sanitari.

La legge 2182/2014, in particolare, stabilisce le distanze minime tra i sanitari, in modo da garantire la libertĂ  di movimento e l'accessibilitĂ  a tutti i mobili del bagno. Secondo la normativa, il wc deve essere distante dal muro laterale almeno 15 cm, mentre le distanze tra wc e bidet e tra bidet e doccia/vasca devono essere di almeno 20 cm. Tra wc e vasca/doccia, cosĂŹ come tra bidet e lavandino, sono sufficienti 10 cm.

Se si vogliono posizionare due lavandini, bisogna assicurarsi che siano distanti almeno 10 cm l'uno dall'altro, mentre tra lavandino e doccia/vasca basta un'ulteriore riduzione della distanza a 5 cm. In questi casi, è necessario lasciare almeno 55 cm di spazio tra i sanitari, in modo da permettere un facile accesso a tutti i mobili del bagno e garantire la massima comodità nell'utilizzo degli spazi.

Antibagno

Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.

Impianto Elettrico e Sicurezza

I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.

Secondo quanto stabilito come standard minimo (classificato al livello 1 dalla Variante V3 alla norma CEI 64-8) per il bagno devono essere previsti almeno 2 punti presa e 2 punti luce. La norma Cei 64-8, che per la parte “sicurezza” non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno (o comunque nel locale contenente bagno o doccia).

Le quattro zone individuate dalla norma Cei 64-8 sono le seguenti:

  • Zona 0: è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
  • Zona 1: è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm.
  • Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
  • Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.

Queste quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture.

Bagno Accessibile ai Disabili

Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni per disabili in casa perchÊ oltre a facilitare la cura della persona ne garantisce anche la sicurezza. Molti si spaventano quando pensano a un intervento di questo tipo, in realtà bastano alcuni accorgimenti per trasformare un servizio igienico di adeguate dimensioni in un bagno accessibile anche ai disabili in sedia a rotelle, senza la necessità di acquistare sanitari speciali o stravolgere radicalmente il bagno di casa propria.

Consigli Utili

Progettare un bagno richiede un’attenta considerazione dello spazio disponibile e delle esigenze specifiche degli utenti. Le dimensioni minime sono utili per rispettare i requisiti legali e garantire una basic funzionalità, ma nella progettazione di un nuovo bagno o nella ristrutturazione di uno esistente, è consigliabile superare queste misure minime per migliorare il comfort e la praticità dell'ambiente. Oltre alle dimensioni, è fondamentale considerare anche una buona ventilazione e un'illuminazione adeguata, elementi che contribuiscono significativamente al benessere generale in questi spazi.

È opportuno quindi valorizzare appieno il bagno lungo e stretto con soluzioni d’arredo che possano rendere questo spazio accogliente e non rendano sgradevole lo sviluppo in lunghezza della stanza.

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