Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo, riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, l'attenuazione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 58-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.

Definizioni Fondamentali

È fondamentale chiarire i concetti di invarianza idraulica e idrologica:

  • Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58-bis, comma 1, lettera a), della L.R.
  • Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58-bis, comma 1, lettera b), della L.R.

Interventi Soggetti al Rispetto dell'Invarianza

Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 58-bis, comma 2, della L.R. 12/2005, sono specificati nei seguenti commi. Alcuni degli interventi di cui al precedente periodo sono rappresentati negli schemi esemplificativi di cui all'Allegato A.

Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

Sono inclusi:

  1. di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r.
  2. di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r.
  3. di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r.
  4. relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r.

Gestione delle Acque Pluviali e Sistemi di Drenaggio Sostenibile

Il controllo e la gestione delle acque pluviali sono effettuati, ove possibile, prioritariamente mediante soluzioni basate sulla natura e sui sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute le più adeguate nel caso di specie, che garantiscono l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso e che concorrono all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità.

Progetto di Invarianza Idraulica e Idrologica

Per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R.

Nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all'articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19-bis della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n.

Classificazione degli Interventi e Calcolo dei Volumi

Ai fini dell’individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gli interventi di cui all’articolo 3, richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica, sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, a seconda della superficie interessata dall’intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale dell’intervento, calcolato ai sensi del comma 3-bis del presente articolo. Ai fini della definizione della superficie interessata dall’intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere frazionato.

Nel caso di impermeabilizzazione potenziale media, di cui alla tabella 1, in ambiti territoriali a criticità alta o media ai sensi dell'articolo 7, deve essere adottato il metodo delle sole piogge, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la procedura di calcolo dettagliata. Nel caso di impermeabilizzazione potenziale alta, di cui alla tabella 1, in ambiti territoriali a criticità alta o media ai sensi dell'articolo 7, deve essere adottata la procedura di calcolo dettagliata.

Metodologie di Calcolo

Le metodologie di calcolo di cui al presente articolo e agli allegati G ed F si applicano per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica. Tali metodologie si applicano sia nel caso in cui sia previsto uno scarico verso un ricettore, che deve rispettare i limiti di cui all'articolo 8, sia in caso di realizzazione di interventi nei quali non siano previsti scarichi verso un ricettore.

Non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all'articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. nell'adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio.

Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico

I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale. È facoltà dei comuni ricadenti nelle aree a media criticità limitare gli approfondimenti idraulici di cui al comma 7, lettera a), numero 3, solo agli ambiti più critici individuati nel documento semplificato del rischio idraulico comunale, ai sensi del comma 8, lettera a), numero 1-bis.

I comuni non ricadenti nelle aree di cui al comma 1 sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui al comma 8, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare di conseguenza il PGT entro i termini di cui al comma 5. Tali comuni hanno comunque facoltà di redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, soprattutto qualora vi sia evidenza di allagamenti in ambito urbano dovuti ad insufficienza delle reti di drenaggio.

Sia lo studio comunale di gestione del rischio idraulico che il documento semplificato del rischio idraulico comunale contengono la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale per insufficienza delle reti di drenaggio urbano e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio.

Gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7, gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT con le modalità ed entro i termini indicati all’articolo 58-bis, comma 7, della l.r. 12/2005.

Il PGT:

  1. inserisce la delimitazione delle ulteriori aree individuate come soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a), numero 3, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, redatta in conformità ai criteri attuativi di cui all'articolo 57 della l.r.
  2. inserisce le misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, e di cui al comma 8, lettera a), numero 2, nel piano dei servizi.

Promozione dell'Invarianza per Interventi Non Soggetti al Regolamento

I Comuni, attraverso i meccanismi di cui al comma 2, possono promuovere l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica o idrologica per interventi che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3. Nel caso di edificio soggetto a trasformazione urbanistica per solo una quota parte della superficie complessiva, ricadono nella fattispecie di cui al presente comma gli interventi di invarianza idraulica e idrologica realizzati sulla quota parte di edificio non soggetto a trasformazione.

Monetizzazione

La monetizzazione è consentita per gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) ed e), per i quali sussiste l’impossibilità a ottemperare ai disposti del presente regolamento, secondo quanto stabilito dal presente comma. Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c) ed e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del presente comma, mentre per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all’interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r.

Modifiche e Aggiornamenti Tecnici

Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, sono approvati contestualmente alle modifiche apportate a uno o più articoli del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis.

Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici degli allegati A, D, E, F, G, H, I ed L, nonché dell’allegato M-bis, introdotto dal regolamento regionale recante «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58-bis della legge regionale 11marzo 2005, n.

Elenco degli Allegati

  • Allegato C - Elenco dei Comuni ricadenti nelle aree ad alta, media e bassa criticità idraulica, ai sensi dell’art.
  • Allegato D - Modulo per il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni sull’invarianza idraulica e idrologica.
  • Allegato M-bis - Modulo per il monitoraggio degli adempimenti pianificatori sull’invarianza idraulica e idrologica di cui all’art.

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