L'invarianza idraulica è un principio fondamentale nella gestione del territorio, soprattutto in regioni vulnerabili come la Sicilia. Esso mira a garantire che qualsiasi nuova urbanizzazione o intervento di trasformazione del territorio non aumenti il rischio di allagamenti o altri problemi idrogeologici.
Quadro Normativo di Riferimento
L’autorità competente per l’esercizio dei compiti e delle funzioni previste dalla normativa sull'invarianza idraulica è l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, come definita dall’art. 63 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e regolata dall'art. 3 della L.R. 8/5/2018, n. 2.
Piano Stralcio di Distretto per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Il Piano stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico, di seguito “piano” o “P.A.I.”, costituisce, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., uno stralcio tematico e funzionale del Piano di Bacino Distrettuale previsto dall’art. 65 dello stesso decreto legislativo.
Il P.A.I. definisce lo scenario di riferimento a scala regionale delle situazioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e di morfodinamica costiera ed è uno strumento (conoscitivo, normativo e tecnico-amministrativo) di supporto per le politiche di conservazione, difesa e valorizzazione del territorio, ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché della salvaguardia degli insediamenti e delle infrastrutture.
FinalitĂ del P.A.I.
Il P.A.I. ha le seguenti finalitĂ :
- valutare le pericolositĂ geomorfologica, idraulica e di erosione costiera dei dissesti nel territorio regionale;
- garantire nel territorio della Regione adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attivitĂ umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
- inibire attivitĂ ed interventi capaci di ostacolare il processo di raggiungimento di un adeguato assetto idrogeologico di tutti i bacini oggetto del Piano;
- costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
- stabilire disposizioni generali per la prevenzione del rischio idrogeologico anche in aree non perimetrate direttamente dal piano;
- impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti;
- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica, geomorfologica e di inondazioni ed erosione costiera, individuate dal Piano;
- rendere armonico l’inserimento del P.A.I. nel quadro della legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione attraverso opportune attività di coordinamento;
- offrire alla pianificazione regionale di protezione civile il supporto e le informazioni necessarie sulle condizioni di pericolositĂ esistenti;
- individuare e sviluppare il sistema degli interventi necessari per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi di attuazione del Piano;
- creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.
Il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio idrogeologico sul territorio mediante:
- l’individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e/o potenziali, di dissesto idraulico, geomorfologico e dovute ad inondazioni ed erosione costiera;
- la definizione a scala regionale (basata sulle informazioni e i dati tecnici disponibili, quali la Carta Tecnica Regionale, i piani di settore, le banche-dati regionali, ecc.
Ambito Territoriale del P.A.I.
L’ambito territoriale di riferimento del P.A.I. è il Distretto Idrografico della Sicilia, previsto dall’art. 51, comma 5, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
Attualmente il Distretto Idrografico della Sicilia è suddiviso in n. 102 bacini idrografici e aree territoriali (più 5 raggruppamenti di isole minori) per il P.A.I. geomorfologico e idraulico e n. 10 unità fisiografiche di primo ordine e n. 21 unità fisiografiche di secondo ordine lungo le coste siciliane (e di n. 5 unità fisiografiche di primo e secondo ordine per le isole minori) ai sensi delle Linee Guida del Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (TNEC MATTM-Regioni).
Definizioni Chiave
Per una corretta interpretazione e applicazione della normativa, è fondamentale comprendere alcune definizioni chiave:
- Alluvione: allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità , di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua.
- Dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica degli eventi meteorologici, dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolositĂ e rischio sul territorio.
- Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso al colmo scaricate nei recettori naturali o artificiali, in conseguenza di nuova urbanizzazione o di interventi di trasformazione del territorio che modificano la permeabilità o la scabrezza o la pendenza del suolo, non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione o agli interventi di trasformazione del territorio.
- Rischio idrogeologico: valore atteso di perdita di vite umane, di danni al patrimonio culturale e/o ambientale e alla proprietĂ , di interruzione di attivitĂ economiche e di perdita dei beni ambientali e culturali, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni, fenomeni di erosione costiera e di inondazione marina delle aree costiere.
Misure Urgenti per l'Approvvigionamento Idrico
Nel contesto della gestione delle risorse idriche in Sicilia, sono state adottate misure urgenti per garantire l'approvvigionamento, soprattutto in vista della stagione estiva. Il Commissario straordinario, in collaborazione con la Regione Siciliana, ha valutato possibili soluzioni tenendo conto degli stanziamenti regionali.
A tal fine, è stato predisposto il decreto commissariale n. 11 di aggiornamento del decreto commissariale 19 dicembre 2024, n. 10.
Il commissario straordinario, anche a seguito della pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, ha predisposto il Decreto 17 gennaio 2025, n. 11 di aggiornamento del decreto commissariale 19 dicembre 2024, n. 10.
Il testo coordinato del decreto 19 dicembre 2024, n. 10, prevede, tra l'altro:
- installazione di impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), e Porto Empedocle (AG) con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).
- Siciliacque S.p.A. impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)”.
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