È stato pubblicato il testo integrato tra il Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" e il Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8 "Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7".
Al fine di evitare errate interpretazioni, si specifica che il termine di vigenza indicato all'Art. 17 comma 3 del testo integrato ("sei mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del presente regolamento") è riferito alla data di pubblicazione del regolamento 7/2017 e non a quella di pubblicazione del regolamento 8/2019.
In altre parole, la vigenza del regolamento 7/2017 non è interrotta dalle modifiche introdotte dal regolamento 8/2019, fatti salvi i casi specifici oggetto di deroga descritti in dettaglio al comma 3 bis dello stesso Art. 17.
Si allega il testo tratto dal sito web della Regione Lombardia ed il TESTO INTEGRATO.
Punti Chiave del Regolamento
Attuazione del principio di invarianza idraulica e idrologica
L’attuazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità , secondo quanto previsto all’articolo 55, comma 2, della l.r.
Definizione di superficie interessata dall’intervento
Superficie interessata dall’intervento: somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l’applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all’articolo 3.
Interventi edilizi soggetti al regolamento
Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
- di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r.
- di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r.
- di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r.
- relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e ter), del d.p.r.
Installazione di impianti agri-voltaici o fotovoltaici
Installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
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