Il presente regolamento disciplina l'invarianza idraulica di cui all'art. della legge regionale 29 aprile 2015, n. in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n., il regolamento è volto al:

  • Contenimento del consumo di suolo.
  • Controllo del drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche.

Articolo 2

Il regolamento si applica a:

  1. Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n.
  2. Interventi soggetti a permesso di costruire o una sua modifica ai sensi all'art. regionale n.
  3. Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui all'art. regionale 11 novembre 2009, n.
  4. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all'art. medesima legge regionale n.
  5. Progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.

Il regolamento non si applica in attività edilizia libera di cui all'art. della legge regionale n.

Articolo 3: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

  • Asseverazione di "non significatività": attestazione con la quale si dichiara che la trasformazione non è significativa ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto l'impatto della trasformazione è trascurabile.
  • Coefficiente di afflusso medio ponderale Ymedio: il coefficiente di afflusso complessivo per un dato lotto di trasformazione all'interno di un determinato bacino drenato.
  • Buone pratiche costruttive: le tipologie costruttive e i manufatti ad esse associati (ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es. tubazioni drenanti) atte a favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche superficiali che necessitano di trattamento.
  • Dispositivi idraulici: i manufatti (quali ad es. vasche di laminazione, trincee drenanti, sistemi di fitodepurazione, pavimentazioni permeabili, ecc.) realizzati per la gestione delle acque meteoriche superficiali oggetto della trasformazione.
  • Rete di drenaggio: insieme di manufatti (ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es. tubazioni drenanti) che convogliano le acque meteoriche superficiali.
  • Superficie S: tutta la superficie del terreno coltivato.
  • Invarianza idraulica: mantenimento delle caratteristiche idrologiche e idrauliche pre-intervento sul territorio di cui all'art. 4 della legge regionale n.

Articolo 4

Nei casi di cui all'art., il tecnico abilitato deve asseverare la "non significatività ai fini dell'invarianza idraulica».

L'analisi di significatività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) deve essere eseguita nel rispetto del bilancio idrologico, nel rispetto della normativa di settore.

La valutazione della significatività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) deve essere eseguita tenendo conto della perimetrazione per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'art. legislativo 3 aprile 2006, n.

Articolo 5

Le trasformazioni del territorio regionale di cui all'art. sono soggette alla verifica di invarianza idraulica. Tale verifica è propedeutica alla valutazione di impatto idrologico, nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali e fondiarie.

Il dimensionamento dei volumi è indicato nell'Allegato 1, in funzione dell'estensione della superficie di riferimento S.

Il calcolo dei volumi di laminazione degli invasi e dei dispositivi idraulici di cui all'art. deve tenere conto di eventuali misure cautelativi.

Gli interventi devono essere realizzati secondo le buone pratiche agricole di cui all'art., compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi.

Articolo 6

I piani o i progetti sono sottoposti al parere dell'ente competente di cui al comma 1.

Il Comune provvede ad approvare la tabella riassuntiva di compatibilità idraulica.

Nei casi di cui all'art. deve essere valutata la significatività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Articolo 9

Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui all'art. deve essere allegata la dichiarazione di compatibilità idraulica di cui all'art. 4.

Qualora necessario, è possibile chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'art. comma 1 lettera j).

L'esito della verifica di compatibilità idraulica di cui all'art. costituisce parte integrante del titolo abilitativo.

Articolo 11

Sono a carico e spese dei proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres., necessarie per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni.

I Comuni e gli enti gestori delle reti di drenaggio, possono stipulare convenzioni con gli enti gestori, definendo oneri più restrittivi, rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

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