A partire dal 1° aprile 2025, sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7, che disciplina il rispetto dei principi di Invarianza Idraulica e Idrologica in Lombardia.

Le leggi in vigore sono:

  • Regolamento regionale 28 marzo 2025, n. 3 (contenuto nel file SUP14_01-04-2025.pdf)
  • Regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8 (contenuto nel file R.R. 19-04-2019 n. 8.pdf)

Questi regolamenti rappresentano modifiche successive al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, che disciplina l’invarianza idraulica e idrologica in Lombardia.

Nature Based Solutions (NBS)

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione esplicita delle Nature Based Solutions (NBS) come opzione prioritaria nella gestione delle acque piovane (modifiche agli artt. 2, 3, 4).

L’attuazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all’articolo 55, comma 2, della l.r.

Ampliamento degli interventi soggetti alla normativa

Un'altra importante modifica riguarda l'ampliamento degli interventi soggetti alla normativa. L’ambito di applicazione si estende anche a:

  • Impianti agri-voltaici o fotovoltaici che riducono la permeabilità del suolo
  • Nuove discariche e ampliamenti di discariche esistenti
  • Interventi con scarico diretto a lago (con condizioni)

Dettagli sulle esclusioni e esenzioni

Il regolamento fornisce maggiore dettaglio sulle esclusioni e esenzioni.

Definizione di superficie interessata dall’intervento: somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l’applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all’articolo 3.

Interventi edilizi specifici

Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si includono:

  1. di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001;
  2. di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001;
  3. di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
  4. relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 380/2001.

Inoltre, si considera anche l'installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Cambio di Paradigma

Le modifiche al Regolamento Regionale n. 7/2017 rispecchiano un cambio di paradigma: dalla semplice mitigazione del rischio idraulico a una gestione integrata delle acque meteoriche con un’ottica sostenibile e multifunzionale.

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