Quando si parla di stabili ad uso abitativo, ci sono delle agevolazioni che spettano a chi vuole acquistare o ristrutturare una prima casa. Infatti, per l’acquisto di una prima casa, è prevista l’IVA agevolata al 4%, e non al 10% come negli altri casi.

Requisiti per l'IVA Agevolata al 4% sulla Prima Casa

Per usufruire dell’IVA agevolata al 4%, però, non è sufficiente che l’immobile oggetto di compravendita sia una prima casa. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, servono anche un’altra serie di requisiti.

Innanzitutto, la casa che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali delle abitazioni di lusso, ovvero le categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici). Inoltre, l’acquirente non può essere proprietario di un altro immobile nello stesso Comune e non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Non bisogna in questo senso dimenticare che per poter usufruire delle aliquote ridotte dell’IVA agevolata in edilizia occorre presentare una dichiarazione specifica. Inoltre l’acquirente non può essere proprietario, in tutta Italia, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Estensione dell'IVA Agevolata al 4%

L'IVA al 4% può essere ottenuta anche per le fatture relative alla predisposizione degli impianti idraulico, elettrico o di riscaldamento, alla realizzazione delle opere murarie, all'acquisto e posa in opera dei serramenti e così via.L’IVA agevolata al 4% sulla prima casa si può richiedere per gli interventi di ampliamento e completamento di edifici esistenti o in corso di costruzione, chiaramente sempre destinati ad abitazione principale, ma anche per realizzare un box pertinenziale ad una casa che ha le caratteristiche di abitazione principale.

In tutti questi casi, ti ricordiamo che l’acquisto deve essere effettuato direttamente dal committente e deve essere presentata al venditore una dichiarazione che attesti che i beni sono impiegati nella costruzione di una prima casa non di lusso.

Documentazione Necessaria

Come ti abbiamo spiegato, per ottenere l’IVA agevolata prima casa al 4%, occorre presentare un’autodichiarazione che attesti la presenza di tutti i requisiti previsti per richiedere l’agevolazione. In ogni caso, puoi trovare tutti i tipi di fac-simile online, senza grosse difficoltà. Inoltre, contestualmente all’autodichiarazione per ottenere l’IVA agevolata prima casa al 4%, occorre presentare anche la copia di un documento di identità valido, la fotocopia del codice fiscale, la copia della concessione edilizia o il permesso di costruire ed eventuale copia dell’atto preliminare.

IVA Agevolata al 10% per Interventi di Manutenzione

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, il Legislatore ha previsto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R. L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L.

Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.

Beni Significativi e l'IVA al 10%

Chiaramente, nella determinazione dell’agevolazione occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro. Tuttavia, sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con propria circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n.

I beni “significativi” tassativamente indicati dal D.M. sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. L’elenco dei cosiddetti beni “significativi” è tassativo ed è, come ricordato in precedenza, contenuto nel D.M.

Se trattasi di beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica soltanto sul valore della prestazione. L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 1000 - 600 = 400.

Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell’impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel D.M. In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l’aliquota agevolata.

Secondo il dettato della circolare n. “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti con il citato documento di prassi, viene altresì stabilito che “Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Un interessante chiarimento fornito dalla citata circolare n. i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti a Iva con applicazione dell’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni.

IVA Ordinaria

L’iva ordinaria si applica anche nel caso di cessione di materie prime, ad esempio cemento, semilavorati, ad esempio le piastrelle, e vale anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”.

Si ricorda che la tabella A del D.P.R. detta parti assumono rilevanza autonoma e scontano l’Iva come gli altri beni?

A tale proposito segnaliamo che la Direzione Centrale Normativa (Settore Imposte Indirette - Ufficio IVA) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ad ANGAISA una specifica consulenza giuridica (n. 954-21/2010 del 09.12.2010) con la quale si puntualizza, fra l’altro, quanto segue:

[Per poter fruire delle aliquote IVA ridotte nei casi previsti dalla legge] “come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, oggetto della cessione deve essere il bene completo, ne sia o meno prevista la posa in opera; nell’ipotesi in cui vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria.

Pertanto, ne deriva che i componenti rappresentati dall’Associazione stante [ANGAISA] ….. box doccia, gruppi aste, colonne doccia per cabine doccia - qualora ceduti singolarmente - scontano l’aliquota IVA ordinaria.

A tale proposito segnaliamo che la risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria.

Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale.

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