Questo articolo analizza tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera. Vedremo come il principio dell’Iva agevolata può essere sintetizzato e applicato correttamente.
Quando si Applica l'IVA al 10% su Sanitari e Rubinetteria?
Hai diritto all'applicazione dell'IVA ridotta al 10% su sanitari e rubinetteria se:
- acquisti prodotti classificati come "beni finiti"
- acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78
Sanitari e rubinetteria sono considerati "beni finiti", quindi la prima condizione è soddisfatta.
Quali Interventi Permettono l'IVA Agevolata?
Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'IVA al 10%, dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che presenti in Comune per comunicare o per farti autorizzare l'intervento.
La prima tipologia, (a) manutenzione ordinaria non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%.
La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.
Il Caso della Manutenzione Straordinaria
Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: (b) manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia.
In questo caso devi distinguere tra:
- il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
- l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
- Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori (b.1) ti verrà applicata l'ìva ordinaria al 22%.
- Nel caso (b.2) in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'iva al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.
Come Determinare l'IVA sulla Manutenzione Straordinaria
La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'iva ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".
Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:
- il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
- il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.
Esempio Pratico
Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria. Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.
IVA al 10% negli Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).
Dunque:
- sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato di Iva al 10%
- sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se:
- la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto
- nei limiti previsti per i beni significativi
In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente.
Esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco), anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%. La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.
In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:
- la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
- le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
- le prestazioni rese da professionisti.
Materie Prime e Semilavorati e Iva al 10%
L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo.
Beni Significativi: Definizione e Elenco
I beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate. Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva.
Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.
Attenzione: la categoria dei beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
Beni Significativi e Iva al 10%
La legge 488/99 (art. 7 comma 1 lettera b) ha previsto per i beni significativi che l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
- una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
- la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%
Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Definizione di ‘‘Beni Significativi’’ nella Legge di Bilancio 2018
Con la Legge di bilancio 2018 viene fornita una norma di interpretazione autentica delle disposizioni legislative relative all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% che, sulla base dell’art. 7, comma 1, lettera b), legge n.
Tabella riassuntiva: aliquote IVA per interventi di ristrutturazione
| Tipo di intervento | Aliquota IVA | Condizioni |
|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria | 22% | Semplice sostituzione di sanitari o rubinetti |
| Manutenzione straordinaria | 10% o 22% |
|
| Restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica | 10% | Consegna di copia dell'autorizzazione edilizia |
| Acquisto di beni | 10% | Se acquistati dalla ditta che esegue i lavori nell'ambito di un contratto di appalto |
TAG: #Idraulico
