Ristrutturare casa è una decisione importante, e sapere di poter risparmiare usufruendo dell’IVA agevolata può essere un grande vantaggio. Questa agevolazione fiscale può ridurre l’IVA al 4% o al 10%, a seconda del tipo di intervento.
In entrambi i casi, la detrazione si richiede tramite autocertificazione, dichiarando lo svolgimento dei lavori per ottenere il diritto all’IVA agevolata.
Aliquota IVA Agevolata al 4%
L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile alle spese per opere murarie, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico e opere necessarie per la costruzione della prima casa. Ulteriori sconti sono possibili per interventi di ampliamento della prima casa, a condizione che l’immobile non risulti di lusso.
IVA Agevolata al 10% per Interventi di Manutenzione
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Le condizioni per usufruire di questa agevolazione sono:
- I lavori devono riguardare immobili residenziali.
- I lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- L’IVA agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione.
L’IVA agevolata al 10% si applica ai lavori eseguiti dalla ditta e regolarmente fatturati, che devono consistere in manutenzione ordinaria (solo se tali interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali) e manutenzione straordinaria (fruibili sia sulle parti comuni del condominio che sulle singole unità abitative).
La normativa chiarisce che l’IVA da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione è al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo significa che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente.
Sanitari e Rubinetteria: Quando l'IVA al 10%?
Hai diritto all'applicazione dell'IVA ridotta al 10% su sanitari e rubinetteria se:
- Acquisti prodotti classificati come "beni finiti".
- Acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78.
Sanitari e rubinetteria sono considerati "beni finiti", quindi la prima condizione è soddisfatta.
Quali Interventi?
Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'IVA al 10%, dobbiamo rifarci all'articolo 31 della legge n. 457/78, che considera cinque distinti interventi di recupero:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- Ristrutturazione urbanistica
La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di IVA ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.
E la Manutenzione Straordinaria?
Il caso più critico, e molto diffuso, è la manutenzione straordinaria, come il rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia. In questo caso, devi distinguere tra:
- Il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori.
- L'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
- Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori (b.1) ti verrà applicata l'IVA ordinaria al 22%.
- Nel caso (b.2) in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'IVA al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.
Determinare l'IVA sulla Manutenzione Straordinaria
La legge individua dei "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'IVA ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".
Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera.
Ti potresti trovare in due situazioni differenti:
- Il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'IVA ridotta al 10% sull'intero importo.
- Il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'IVA ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'IVA al 22%.
Esempio di Calcolo
Valore dei beni significativi: 1.500 euro, valore della manodopera: 1.000 euro.
Si applica l'IVA al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria. Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.
Beni Significativi: Definizione e Fatturazione
Un caso particolare è rappresentato dai cd. “beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio Pratico
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
- sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
- sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 - 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
Sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
Indicazioni nella Fattura
Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n. Secondo il dettato della circolare n. “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
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