In questo articolo, analizzeremo tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’IVA al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera. Vedremo come il principio dell’IVA agevolata, che spesso mette in crisi molti per l’apparente difficoltà - garantisco sin d’ora che non lo è! - può essere così sintetizzato: in caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione IVA al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte IVA al 10).

Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’IVA al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di (manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi). Tutta la parte eccedente va al 22%. Questa è la regola di base da seguire.

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Nel prosieguo analizzeremo tutti i dettagli e le casistiche possibili; nella parte finale proponiamo un esempio pratico di determinazione dell’IVA e un esempio di fattura.

Indice

  • Interventi di manutenzione
  • Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
  • Materie prime e semilavorati e Iva al 10%
  • Beni significativi, definizione
  • Beni significativi e Iva al 10%
  • Beni significativi e norma di interpretazione autentica
  • Altri beni
  • SINTESI: come calcolare il valore del bene significativo con Iva al 10%
  • Esempio pratico di Iva al 10% per beni significativi
  • Esempio di fattura infissi Iva al 10

Interventi di manutenzione

L’art. 3 comma 1 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi.

In particolare, alla lettera a) definisce come intervento di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“.

Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece definiti alla lettera b), come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
  • realizzazione nuovi impianti
  • installazione di una caldaia e dell’impianto termico
  • modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento

Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).

Dunque:

  • sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato di Iva al 10%
  • sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se: la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto nei limiti previsti per i beni significativi

In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente.

Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco), anche per la fornitura stessa della caldaia.

Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%.

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.

In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:

  • la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
  • le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
  • le prestazioni rese da professionisti.

Materie prime e semilavorati e Iva al 10%

L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato.

Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo.

Beni significativi, definizione

I beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate.

Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva.

Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per motivi vari sono chiamati diversamente (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).

Attenzione: ribadiamo che la categoria dei beni significativi, che spesso spaventa molti per la complessità della fatturazione, assume rilevanza solo nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Beni significativi e Iva al 10%

La legge 488/99 (art. 7 comma 1 lettera b) ha previsto per i beni significativi che l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
  • la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

Beni significativi e norma di interpretazione autentica

Il concetto di beni significativi è stato oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018).

In particolare, quest’ultima disposizione prevede che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva al 10.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, si pone il problema di verificare se le stesse debbano essere autonomamente considerate o seguire la sorte dei beni significativi.

In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale” (i.e. bene significativo).

In altri termini, le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota non soggetta a Iva al 10%.

Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.

Come si desume dalla relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica, se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).

Altri beni

Le Entrate, con la Circolare 15/E 2018, hanno individuato alcuni casi particolarmente degni di nota, su come individuare i beni; in particolare si tratta di:

  • tapparelle, scuri, veneziane
  • zanzariere
  • inferriate o grate di sicurezza

Tapparelle, scuri, veneziane

Esse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore/costo delle tapparelle non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA al 10%.

In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su entrambi solo se il valore delle tapparelle non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle).

Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.

Zanzariere

Le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti.

In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che è applicabile l’aliquota IVA del 10%.

Pertanto le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, anche qualora siano strutturalmente integrati negli stessi.

Sanitari e rubinetteria: quando l'IVA al 10%?

Su sanitari e rubinetteria hai diritto ad avere l'applicazione dell'iva ridotta al 10% se:

  1. acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
  2. acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78

Per quanto concerne il primo punto: sanitari e rubinetteria sono "beni finiti". La prima condizione è soddisfatta!

Quali interventi?

Veniamo alla seconda condizione. Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'iva al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:

  1. manutenzione ordinaria
  2. manutenzione straordinaria
  3. restauro e risanamento conservativo
  4. ristrutturazione edilizia
  5. ristrutturazione urbanistica

La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che presenti in Comune per comunicare o per farti autorizzare l'intervento

Sotto questa categoria rientrano 2 tipi di interventi:

  • La prima tipologia, (a) manutenzione ordinaria. Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%
  • La seconda tipologia di intervento (b) manutenzione straordinaria. È il caso più complesso e lo affronteremo nel successivo paragrafo. La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.

E la manutenzione straordinaria?

Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: (b) manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia.

In questo caso devi distinguere tra:

  1. il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
  2. l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
  • Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori (b.1) ti verrà applicata l'ìva ordinaria al 22%.
  • Nel caso (b.2) in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'iva al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.

Determinare l'IVA sulla manutenzione straordinaria

La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'iva ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".

Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:

  1. il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
  2. il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.

Esempio: Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria.

Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

IVA agevolata al 10% e Beni Significativi: Esempio Pratico

Volendo quindi fare un esempio pratico, se l’installazione di un condizionatore ammonta a 500 euro, mentre per il semplice acquisto se ne sono pagati 1.000, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 500 euro dell’installazione, più su 500 - dei 1.000 complessivi - spesi per l’acquisto. Sui restanti 500 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%.

Modalità di fatturazione degli interventi agevolati

Riguardo infine alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi.

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L. “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Tabella riassuntiva aliquote IVA per interventi edilizi

Tipologia Intervento Aliquota IVA Condizioni
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 10% Su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, per prestazioni di servizi e cessioni di beni nel contratto d'appalto (nei limiti dei beni significativi).
Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia 10% Su qualsiasi tipologia di immobile, per beni finiti (escluse materie prime e semilavorati) necessari per la realizzazione degli interventi.
Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche 4%
Altri interventi o acquisti al di fuori delle condizioni precedenti 22% Aliquota ordinaria.

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