Le imprese che intendono svolgere un’attività rientrante nell’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale n. 37 del 22/1/2008 devono richiedere l’abilitazione all’esercizio di tali attività.
Per ottenere l’abilitazione, l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali (di cui all’art. Decreto Legislativo N.37 del 2008 Art.
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.
Requisiti Tecnico Professionali
La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.
L’esperienza di lavoro deve rappresentarsi come “pratica sul campo”, e non solo “da ufficio”. Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.
Ecco i requisiti principali:
- a) un’impresa mai iscritta al Registro ditte o all’Albo delle imprese artigiane, prima dell’entrata in vigore della legge n.
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N.
Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".
Per “laurea tecnica specifica” si intende: laurea in ingegneria, in architettura o in fisica.
Per “diplomi di scuola secondaria superiore” si intendono: i diplomi di perito industriale rilasciati dagli I.T.I. (Istituti Tecnici Industriali), i diplomi di maturità professionale (5 anni di studio) e i diplomi di qualifica professionale (3 anni di studio) rilasciati dagli I.P.S.I.A. (Istituti Professionali di Stato per l’Industria e l’Artigianato).
Chi dispone di diploma rilasciato da un I.T.I. o da un I.P.S.I.A. Per “titoli od attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale” si intendono quelli rilasciati dai C.F.P. Chi non può certificare..
Le imprese che intendono svolgere tali attività presentano la segnalazione certificata di inizio attività (Modulo Segnalazione Certificata Inizio Attività) che si compone di due parti.
La prima parte contiene la comunicazione di inizio attività, la designazione del Responsabile tecnico e le dichiarazioni di legge e deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante.
Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. NON VA BENE.
Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante.
Aspetti Normativi e Sanzioni
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n.46, sopracitata, recante le Norme per la sicurezza degli impianti idraulici è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n.
Per la violazione in merito all'articolo 10 della suddetta legge consegue, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa che va da € 50 ad € 500, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
Alla violazione delle altre norme della stessa legislazione, una sanzione amministrativa da circa € 500 a € 5.000, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, ossia la sospensione delle imprese dal Registro imprese o dall'Albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Legge 5 gennaio 1996, n. 25 - Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1996, n.
Ricordiamo, infine, l’art. 5 della legge n. 46/90 (abrogato dal 15 dicembre 1994) e il successivo art. 4 della legge n. 25/96 (non più efficace dal 21 luglio 1997) prevedevano il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per i titolari delle imprese già iscritte al registro ditte o all’albo delle imprese artigiane nel periodo antecedente l’entrata in vigore della legge n.
Tuttavia, considerate le evidenti finalità di salvaguardare la professionalità comunque acquisita con l’attività lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori (art. 3 della Costituzione), il periodo di lavoro prestato da parte di lavoratori dipendenti all’interno di imprese non regolarizzate si ritiene possa costituire titolo idoneo per ottenere il riconoscimento dei requisiti, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare (con attestazioni dell’Ufficio di collocamento, fatture, ecc.) l’esercizio dell’attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all’art.
Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell’art. 1 della legge n.
Lo stesso Ministero dell’Industria (nella Circolare n. 3282/C del 30 aprile 1992, punto 2n), nel raccomandare l’utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della terminologia usata dalla legge n. 46/90, all’art. 1, ha fatto presente che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio posseduto e dell’attività lavorativa effettivamente svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico-professionali all’esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1, della legge n.
Per quanto riguarda l’annotazione delle abilitazioni limitate nei certificati, si ritiene opportuno che risulti l’esatta corrispondenza tra l’attività denunciata e l’abilitazione limitata ottenuta.
È inoltre il caso di precisare che l’eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è abilitato.
In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni.
È evidente quindi, per esemplificare, che un’impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell’abilitazione di cui alla lettera a) dell’art. 1 della legge n.
Premesso che con il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’art. 2549 cod. civ., l’apporto dell’associato può consistere anche in una prestazione lavorativa di carattere tecnico e considerato altresì che, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Industria con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 al punto 4E), tale contratto evidenzia un “rapporto di immedesimazione” tra il titolare dell’impresa e l’associato, si ribadisce, per l’impresa medesima, la possibilità di ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività impiantistica anche secondo tale modalità.
Da più parti è stato inoltre richiesto se, decorso il triennio di attività, l’associante (ossia il titolare dell’impresa) maturi anch’esso i requisiti professionali.
A tale proposito - alla luce dei principi desumibili dalla legge n. 25/96 che evidenziano l’intenzione del legislatore di ampliare i requisiti previsti dall’art. 3 della legge n.
Coerentemente con quanto riportato al precedente punto e con le modalità ivi indicate, anche l’attività lavorativa prestata da parte del titolare, socio prestatore d’opera o amministratore di un’impresa installatrice, in presenza o meno del titolo di studio, può costituire requisito idoneo all’assunzione di responsabilità tecnica, a condizione che l’attività svolta sia formalmente riconducibile a quella propria di un operaio installatore con qualifica di specializzato, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
Colui che è iscritto nell’elenco dei verificatori degli impianti nelle sezioni riservate ai periti industriali, qualora intenda esercitare attività imprenditoriale nel settore impiantistico, necessita di una specifica esperienza lavorativa di almeno un anno in qualità di lavoratore dipendente.
Ciò in quanto l’attività di verificatore non è ricompresa fra i requisiti indicati all’art. 3 della legge n.
In merito alle problematiche relative all’accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall’ impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n.
L’art. 3 della legge n. 46/90, alle lettere b), c) e d), quando fa riferimento a prestazioni lavorative, usa la generica formula “previo periodo di inserimento (…) alle dirette dipendenze (…)”, senza peraltro entrare in merito alla tipologia di contratto lavorativo.
Un soggetto in possesso di idoneo titolo di studio o attestato di formazione professionale, che abbia svolto alle dipendenze di un’impresa del settore il solo periodo di apprendistato può ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali unicamente nelle ipotesi previste all’art. 3, lett. b) e c) della legge n. 46/90, in quanto il citato articolo esclude la validità dell’apprendistato nell’ipotesi di cui alla lett.
Gli obblighi di formazione ai quali è tenuto il datore di lavoro nei confronti del dipendente non possono però ritenersi sostitutivi o assimilabili al requisito indicato alla lettera c) dell’art. 3, della legge n.
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