A partire dal 1° ottobre 2024, è entrata in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro.

Il sistema della Patente a crediti, anche noto come patenti a punti edilizia, è stato introdotto come strumento per migliorare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in conformità con le disposizioni del D.Lgs.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

La Patente a Punti viene istituita nel campo delle costruzioni e dell'edilizia, dove va a ricoprire un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle normative volte alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 1° ottobre 2024, possedere la Patente a Punti diventa quindi un obbligo e un requisito imprescindibile per poter operare all'interno dei cantieri temporanei o mobili in quanto indicatore fondamentale e valutabile dello qualità di aziende e lavoratori autonomi.

Le Pubbliche Amministrazioni considerano il punteggio della Patente come un criterio fondamentale per valutare l'idoneità dell'azienda nella partecipazione a gare d'appalto, bandi pubblici per la concessione di incarichi, nonché per richiedere incentivi e bonus.

Ciò significa che, per aggiudicarsi una gara d'appalto, il possesso della patente sarà un requisito determinante quanto competenza tecnica o l'offerta economica proposta.

La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri.

Ai chi proviene dagli altri paesi dell'Unione Europea o extra Europei, sarà invece richiesto il possesso di un documento equivalente rilasciato nel paese d'origine che, nel caso di aziende di paesi non appartenenti all'UE, dovrà essere sottoposto ad una procedura di riconoscimento secondo la legge italiana.

La normativa prevede che non siano tenute ad essere in possesso della patente edilizia le imprese che abbiano l’attestato di qualificazione Soa di Terzo Livello (a prevederlo è l’articolo 100, comma 4, del Dl n.

Come Richiedere la Patente a Crediti

Con la nota ufficiale n. 376 datata 7 ottobre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sottolineato l’importanza di formalizzare l’istanza per l’ottenimento della Patente a Crediti Edilizia tramite il Portale dei servizi disponibile dal 1° ottobre 2024.

La richiesta della patente a crediti va fatta online all'Ispettorato del Lavoro, ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC.

A partire dal 1° novembre 2024, tutti coloro che non avranno formalizzato l’istanza online non potranno più operare nei cantieri temporanei e mobili.

Fino al 31 ottobre è possibile inviare l'autocertificazione via posta elettronica certificata, ma entro la stessa data sarà comunque obbligatorio accedere al portale dedicato completando l'invio della domanda, pena il non poter operare in cantiere dal 1° novembre.

La procedura per richiedere la patente in formato digitale va effettuata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile con SPID o Carta d'Identità Elettronica.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, direttamente o tramite un delegato autorizzato, come consulenti del lavoro, commercialisti o avvocati.

La procedura è completamente online, con la compilazione dei requisiti e l'autodichiarazione della loro veridicità, senza necessità di caricare documenti.

I richiedenti devono informare il RLS e il RLST entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

È possibile continuare a lavorare in cantiere in attesa della patente, salvo comunicazioni contrarie dall'INL.

All’esito della richiesta il portale dell’Inl genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale una volta completata l’istruttoria sul possesso dei requisiti.

Tuttavia, già dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato (nel caso abbia già accertato l’assenza dei requisiti da parte del richiedente).

Le informazioni relative alla patente sono registrate in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso come previsto dall'art. 19 del D.L. 36/2022.

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Requisiti Necessari per il Rilascio della Patente

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio; l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il riferimento ai “casi previsti dalla normativa vigente”, è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d’esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

L’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive.

In sintesi, i requisiti sono:

  • Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  • Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto.
  • Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs.

Patente a Crediti: Punteggio, Decurtazione e Recupero

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali.

Tuttavia, questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi. Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri.

Si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni.

La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.

Attribuzione dei Punti

Si parte con 30 crediti di base e si può arrivare al massimo di 100 crediti ma solo dopo 40 anni, e a due condizioni: se l’azienda ha 20 anni al momento della richiesta della patente e in 40 anni non ha commesso alcuna violazione.

In ragione dell’anzianità dell’azienda sono attribuiti fino a ulteriori 10 crediti, in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio (fino a 5 anni di anzianità nessun credito, 3 crediti da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni, 10 crediti oltre 20 anni). A questi si aggiungono fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente, in base al principio di un credito aggiunto ogni due anni di attività, in mancanza di violazioni.

Si possono, inoltre, attribuire 40 crediti ulteriori: fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). Fino a 10 crediti ulteriori sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (possesso di Certificazione SOA di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera).

Decurtazione dei Crediti

La patente subisce delle decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Se durante lo stesso controllo ispettivo vengono rilevate più violazioni tra quelle elencate nella tabella, i crediti vengono decurtati fino al massimo del doppio di quanto previsto per la violazione più grave.

A titolo di esempio si citano alcune delle fattispecie (la lista completa è contenuta nella circolare Inl del 23 settembre), tra le quali si prevede il taglio di 5 crediti per omessa valutazione del documento di valutazione dei rischi; il taglio di 3 punti per omessa elaborazione del piano di emergenza e evacuazione, per omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile, per omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza, per mancanza di protezioni verso il vuoto.

Ogni violazione delle disposizioni riguardanti la formazione e l'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti.

Recupero dei Crediti

Attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno definiti i criteri per l'assegnazione di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale, nonché le procedure per il recupero dei crediti persi, come la partecipazione a specifici corsi di formazione.

Sanzioni e Revoca

Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa che va da €6.000 a €12.000 e l'eslusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Il decreto prevede sanzioni severe per le imprese che, in caso di incidenti mortali o che causano lesioni permanenti, siano ritenute responsabili.

La patente per i cantieri edili viene sospesa nel momento in cui in un cantiere si verifica un infortunio dal quale derivi la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale.

Spetta direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro definire quali siano i criteri, le procedure ed i termini della sospensione. I diretti interessati hanno la possibilità di recuperare i punti frequentando dei corsi di formazione (obbligo che deve essere assolto dal titolare dell’impresa).

È prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi, così come previsto dal Decreto Legislativo n.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Accesso ai Dati

La Patente a Crediti per i cantieri raccoglie tutte le informazioni in una sezione dedicata sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'accesso ai dati della patente è consentito solo a soggetti con un interesse qualificato.

L'accesso al portale per verificare se un'impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati.

I soggetti autorizzati all'accesso includono:

  • enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);
  • committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l'idoneità di un'impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d'appalto.

Formazione Obbligatoria

Con l'entrata in vigore della patente a punti obbligatoria per le imprese edili a partire dal 1° ottobre 2024, la formazione sulla sicurezza sul lavoro diventa uno degli elementi centrali per ottenere e mantenere la patente.

Ma chi è obbligato a seguire la formazione? E quali sono i percorsi formativi previsti?

Lavoratori dipendenti: Devono partecipare a corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza, come previsto dal D.Lgs.

I lavoratori autonomi non hanno l'obbligo di partecipare a corsi di formazione formale come i lavoratori subordinati.

Tuttavia, secondo l'Art. 21 del D.Lgs., sono tenuti a:

  • Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge.
  • Munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) e utilizzarli correttamente.
  • Informarsi sui rischi specifici presenti nel cantiere.

I lavoratori devono frequentare corsi di formazione base sulla sicurezza sul lavoro, adattati ai rischi presenti nel cantiere.

Se il datore di lavoro assume il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è obbligato a seguire un percorso formativo che varia in base al livello di rischio dell'azienda (basso, medio o alto).

Per mantenere la patente a punti in regola, è fondamentale che la formazione venga aggiornata periodicamente. La mancata partecipazione agli aggiornamenti può portare alla perdita di punti sulla patente, con il rischio di non poter operare legalmente nei cantieri edili.

La formazione è un requisito indispensabile per ottenere e mantenere la patente a punti nel settore edile, ma non riguarda tutti allo stesso modo. Mentre i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro devono completare percorsi formativi obbligatori, i lavoratori autonomi sono soggetti a regole di sicurezza generali, ma non a obblighi formali di formazione.

Tabella Riepilogativa dei Requisiti per la Patente a Punti Edilizia

Requisito Dettagli Modalità di Attestazione
Iscrizione alla Camera di Commercio Essere iscritti alla CCIAA Autocertificazione
Obblighi Formativi (D.Lgs. 81/2008) Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi Dichiarazione sostitutiva
DURC Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità Autocertificazione
DVR Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto Dichiarazione sostitutiva
Certificazione di Regolarità Fiscale Certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente Autocertificazione
Designazione RSPP Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente Dichiarazione sostitutiva

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