Dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

Cos'è la Patente a Crediti?

La patente a crediti è un nuovo strumento di qualificazione delle imprese, inteso come un sistema per monitorare e regolamentare il comportamento di imprese e lavoratori autonomi, assicurando che rispettino le normative in materia di sicurezza.

A partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi (o imprese individuali senza dipendenti), sia italiane, sia con sede in paesi UE o extra-UE e che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Il provvedimento è inteso come nuovo strumento di qualificazione delle imprese.

Chi è Escluso dall'Obbligo?

Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato.

  • i soggetti in possesso di SOA di III classe, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n.
  • le figure professionali come ingegneri, architetti e geometri sono esonerate dall’obbligo della patente a crediti. Questo perché le loro attività sono considerate prestazioni di natura intellettuale e non richiedono il possesso della patente per operare nei cantieri.

Requisiti per il Rilascio della Patente

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

La Patente Cantieri viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, soggetti a decurtazione in caso di violazioni delle norme di sicurezza.

I requisiti necessari per ottenere la patente includono:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n.
  3. Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.

Il Decreto specifica che i requisiti di cui ai punti 1, 3 e 5 sono da comprovare mediante autocertificazione.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tuttavia, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente.

Punteggio e Decurtazioni

Al momento del rilascio della patente, ad ogni azienda vengono accreditati 30 crediti.

Le violazioni sono classificate in 29 fattispecie, con decurtazioni variabili a seconda della gravità. In caso di inadempienza sulla base dell’art. 27, comma 6 del D.lgs.

L’impresa che scende sotto i 15 punti non potrà proseguire i lavori nel cantiere, altrimenti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria dai 6.000 ai 12.000 euro.

Il decreto prevede anche il caso limite - più grave - in cui un’impresa costruttrice perda tutti e 30 i crediti indicati sulla patente.

La patente per i cantieri edili viene sospesa nel momento in cui in un cantiere si verifica un infortunio dal quale derivi la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale.

Si ricorda inoltre che, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la decurtazione dei punti è accessoria alle sanzioni già previste dal D. Lgs n.

Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D. Lgs n.

Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D. Lgs n.

Esempi di Condotte che Portano alla Decurtazione dei Crediti:

  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n.
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n.
  • Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  • Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle D.

Come Recuperare i Crediti

I diretti interessati hanno la possibilità di recuperare i punti frequentando dei corsi di formazione (obbligo che deve essere assolto dal titolare dell’impresa).

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente e' incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5.

Obblighi del Committente

Con l’introduzione della Patente Cantieri, la Legge 56/2024 modifica anche gli obblighi del committente in materia cantieristica.

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA.

Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Deve essere verificata l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui vengono affidati i lavori.

Inoltre, è necessario chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, che deve essere corredata dalle denunce effettuate all’Inps, all’Inail o alle varie casse edili.

Devono essere comunicati, sempre attraverso una dichiarazione, quale contratto collettivo viene applicato ai lavoratori dipendenti.

Infine, è necessario trasmettere all’amministrazione concedente, prima che inizino i lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del Decreto Legge n.

Sanzioni

Il lavoratore autonomo o l'impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, verrà sanzionata per importi che variano tra 6mila e 12mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

È prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi, così come previsto dal Decreto Legislativo n.

Autocertificazione e Richiesta Tramite Portale INL

Tuttavia, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n.

Sottolineiamo che questo procedimento non rilascia direttamente la patente: il documento che viene prodotto è solamente una ricevuta della avvenuta presentazione dell’istanza.

La patente vera e propria, stando a quanto riportato, sarà visualizzabile a partire dal 1/11 accedendo al servizio dedicato nel portale dei servizi INL.

Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre - data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti - le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale.

In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta.

Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL.

Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità.

Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia.

In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento.

Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024.

Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia.

Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.

Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL.

In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

Delega

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto(qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta.

Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente.

Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

Se un lavoratore autonomo decide di delegare la richiesta della patente a punti, il soggetto delegato dovrà presentare le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore stesso.

Considerazioni Finali

L’introduzione della patente a punti nei cantieri segna un passo importante verso una maggiore responsabilizzazione e sicurezza nei cantieri edili. Per lavorare in conformità alle normative, è essenziale che sia le imprese che i lavoratori autonomi ottengano e mantengano la loro patente a punti.

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