La prescrizione dei crediti commerciali è un tema cruciale per la gestione finanziaria di qualsiasi attività. L’articolo 2934 del Codice Civile stabilisce che, se il creditore non esercita il suo diritto entro un determinato periodo di tempo, tale diritto cessa di esistere.
Generalmente, la norma italiana prevede che la tempistica standard di prescrizione dei crediti commerciali sia di 10 anni. Tuttavia, non esiste un unico termine, e la scadenza varia in relazione al soggetto che emette la fattura e al tipo di attività economica.
Termini di Prescrizione Inferiori a 10 Anni
Esistono diversi casi in cui i termini per la prescrizione sono inferiori a 10 anni. Di seguito elenchiamo alcuni esempi:
- Prestazioni di servizi periodici, le quali devono essere pagate con cadenza annuale o con più rate annuali
- Prestazioni professionali, compenso dell’opera prestata e rimborso delle spese correlative
- Diritti di credito diversi
Come Verificare se un Diritto di Credito è Prescritto
Per verificare se un diritto di credito è prescritto, occorre sapere quanto tempo è trascorso dal giorno in cui tale credito è diventato esigibile fino al giorno attuale. Il valore ottenuto andrà paragonato con quello previsto dalla legge.
Cosa Succede se Non si Paga una Fattura?
Se non si paga una fattura, il creditore potrà agire legalmente richiedendo al giudice un decreto ingiuntivo. Di norma, prima dell’avvio dell’azione giudiziale, potrebbe arrivare un sollecito di pagamento con raccomandata a/r, anche se non è obbligatorio per legge.Se al ricevimento del decreto ingiuntivo, si ritiene di non dover pagare, si hanno 40 giorni di tempo per fare opposizione. Ma se non si agisce e non si paga, l’ingiunzione diventa definitiva e si potrà subire il pignoramento di beni come lo stipendio, il conto corrente o la pensione.
Prescrizione Fattura del Tecnico: Cosa Succede se Non Paghi?
Una volta stabilito che la prescrizione per la fattura del tecnico che ha fatto l’intervento a casa è di 10 anni, possiamo tracciare le fila del discorso. Se non paghi, l’operaio potrà agire nei tuoi confronti chiedendo un decreto ingiuntivo in Tribunale.
Prescrizione Breve Biennale nel Settore Idrico
La prescrizione biennale nel settore idrico, prevista dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., è oggetto di un contenzioso "minore" che inizia a registrare le prime pronunce.
La questione di fondo riguarda la connessione tra la data di emissione della fattura e il periodo di consumo nella stessa indicato. La norma prevede che "(…) il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni" e che "(…) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020".
Arera, invece, impone al gestore di informare l'utente finale che, per le fatture emesse dopo tale data in relazione ad importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, è possibile eccepire la prescrizione.
Orientamenti Giurisprudenziali
A fronte di primi orientamenti dei giudici di pace che accoglievano le tesi degli utenti che eccepivano la prescrizione biennale dei consumi risalenti a più di due anni, una prima pronuncia di appello, quella del Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022 RG n. 2648/2021, ha chiarito che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008).
Secondo il tribunale, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria C.V. n. 756/23
La recente sentenza del giudice di pace del tribunale di Santa Maria C.V. n. 756/23 statuisce chiaramente che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni; invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a consumi antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".
Interruzione della Prescrizione
Per evitare la prescrizione, il creditore deve esprimere in modo chiaro ed ufficiale la volontà di ottenere il pagamento da parte del debitore, attraverso un’intimazione di pagamento. La richiesta formale di adempimento avviene attraverso un sollecito di pagamento.
Non bastano delle semplici telefonate al debitore, ma il sollecito dovrà essere inviato attraverso una raccomandata a/r o tramite PEC, in modo da garantire che il debitore abbia effettivamente ricevuto il sollecito. Dopo aver inviato un sollecito formale, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere.
Anche un’azione giudiziaria va ad interrompere la prescrizione. In questo caso si applicherà la prescrizione per atti giudiziari, che ha durata decennale.
Tabella Riassuntiva dei Termini di Prescrizione
| Tipo di Credito | Termine di Prescrizione |
|---|---|
| Crediti commerciali standard | 10 anni |
| Prestazioni di servizi periodici | 5 anni |
| Fatture emesse dal 01/01/2020 (settore idrico) | 2 anni |
| Fatture relative a consumi anteriori al 02/01/2020 | 5 anni |
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