Recentemente, è stata effettuata una ricerca di informazioni circa la gestione del carico/scarico dei veicoli industriali e componenti (camion, rimorchi, autoarticolati, container, etc.). Il fine di questo lavoro aveva come obiettivo quello di capire come eseguire queste attività mediante l’utilizzo di rampe su cui accederanno i muletti.

Progettazione e costruzione delle rampe

Le rampe devono essere progettate e costruite considerando alcuni aspetti fondamentali:

  • La massa del muletto, anche a pieno carico.
  • La loro adattabilità in base all’altezza del pianale del mezzo da caricare e/o scaricare. Solitamente avviene mediante pompe idrauliche manuali, ma anche elettriche, che alzano determinati martinetti.
  • La loro “fermezza” al fine di evitare spostamenti durante le fasi di percorrimento del muletto.
  • Le previsioni di superfici zigrinate per un maggiore attrito, in considerazione del fatto che la movimentazione avverrà in pendenza.

Sicurezza del pianale e posizionamento del carico

Quanto alla sicurezza del pianale, gli stessi possono tranquillamente reggere il peso del muletto e del carico: nell’insieme, però, non devono superare la massima massa di carico che si ottiene dalla MPC (Massa a Pieno Carico, verificabile dalla carta di circolazione del mezzo, al netto della tara del camion) e dalla tipologia di rimorchio (1, 2, 3 o più assi).

Inoltre, bisogna considerare:

  • Un equilibrato posizionamento del carico (meglio se omogeneo), per evitare problematiche nelle fasi di accelerazione, frenata, sterzata e vibrazioni dovute ai sussulti su strada (buche, binari ferroviari, tombini, dossi, sterrati, etc.).
  • Che le merci vengano imballate al meglio garantendo maggiore immobilità.

Requisiti del muletto

Quanto, infine, al Muletto:

  • Deve avere un montante con un’altezza funzionale all’altezza del camion/rimorchio, al fine di evitare urti contro il camion/rimorchio stesso.
  • Deve essere provvisto di luci anteriori, soprattutto, per l’accesso in camion e rimorchi non apribili, quindi non centinati o telonati.
  • I pneumatici devono essere in efficienti condizioni, così come il muletto nel suo complesso.

Nei tratti in salita il mezzo deve andare in avanti; le discese dalle rampe devono avvenire in retromarcia. Per i carichi che non consentono un’ottimale visibilità in salita, è obbligatoria la presenza di un operatore che indichi il conduttore del muletto nell’esatta direzione.

Normativa e controlli tecnici su strada

Il decreto ministeriale n. disciplina i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali. Di seguito alcuni punti chiave:

  • Art. 1 Oggetto: Definisce l'oggetto del decreto.
  • Art. 2 Ambito di applicazione: Il presente decreto si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE:
    • veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M2 ed M3;
    • veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N2 ed N3;
    • rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l’alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate - veicoli delle categorie O3 ed O4;
    • trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
  • Art. 3 Definizioni: Fornisce le definizioni utili ai fini del decreto, tra cui "veicolo", "rimorchio", "carico", "controllo tecnico su strada".
  • Art. 4 Sistema di controllo su strada: Comprende i controlli tecnici su strada iniziali ed i controlli tecnici su strada più approfonditi.
  • Art. 5 Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo: Stabilisce che l’autorità competente esegue un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali proporzionato al numero complessivo di tali veicoli immatricolati nel proprio territorio.
  • Art. 6 Sistema di classificazione del rischio: Le informazioni riguardanti il numero e la gravità delle carenze rilevate nei veicoli gestiti dalle singole imprese sono inserite nel sistema di classificazione del rischio.
  • Art. 7 Responsabilità: Il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente o la relativa copia o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea certificata o l’originale cartaceo di tale certificato e la relazione relativa all’ultimo controllo tecnico su strada, sono tenuti a bordo del veicolo. Le imprese ed i conducenti di un veicolo sottoposto a un controllo tecnico su strada collaborano con gli ispettori e consentono l’accesso al veicolo, alle sue parti ed a tutta la documentazione utile ai fini del controllo.
  • Art. 8 Ispettori: Definisce i requisiti e le responsabilità degli ispettori.
  • Art. 9 Procedure di ispezione: Nell’identificare i veicoli da sottoporre a un controllo tecnico su strada iniziale, gli ispettori possono selezionare in via prioritaria veicoli utilizzati da imprese aventi un profilo di rischio elevato.
  • Art. 10 Contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada: L’autorità competente provvede affinché i veicoli selezionati siano sottoposti a un controllo tecnico su strada iniziale.
  • Art. 11 Apparecchiature per i controlli: Un controllo tecnico su strada più approfondito si effettua per mezzo di un’unità mobile di controllo o di un apposito impianto per i controlli su strada o in un centro di controllo tecnico.
  • Art. 12 Valutazione delle carenze: Le carenze rilevate nel corso dei controlli tecnici su strada sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
    • carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità;
    • carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità;
    • carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o che hanno ripercussioni sull’ambiente.
  • Art. 13 Controllo della fissazione del carico: Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente.
  • Art. 14 Seguito in caso di carenze gravi o pericolose: Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l’autorità competente dispone che ogni carenza grave o pericolosa, riscontrata in un controllo iniziale o in un control.

Patentini e abilitazioni

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