Vivere in ambienti salubri e con basse concentrazioni di agenti inquinanti è importante per prevenire allergie, problemi respiratori e patologie cardiovascolari. Per non perdere mai di vista l’obiettivo del benessere abitativo, mantenere gli edifici in maniera ottimale e dare la possibilità di verificare che ciascuno spazio abbia la quantità di luce ed aria necessaria, la normativa edilizia e urbanistica ha introdotto il rapporto aeroilluminante.
Sai che cos’è, perché è così importante e come calcolarlo con un software di progettazione edilizia? Scopri questo e molto altro nell’articolo!
Cos’è il rapporto aeroilluminante?
Il rapporto aeroilluminante, con acronimo R.A.I., definisce la quantitĂ di luce solare ed aria che entra in un vano in relazione alla sua superficie pavimentata. In effetti in ciascun ambiente otterremo tale rapporto come:
R.A.I. = superficie finestrata utile / superficie pavimentata
Il rapporto R.A.I. si scompone in:
- R.I. o Rapporto Illuminante, in riferimento alla superficie illuminante utile, ovvero la somma delle superfici vetrate attraverso cui passa la luce;
- R.A. o Rapporto Aerante, in riferimento alla superficie aerante utile, ovvero la somma delle superfici vetrate attraverso cui passa l’aria.
Valutare la quantità di ventilazione e di illuminazione di un ambiente è un requisito importante per definire l’abitabilità e l’uso pubblico e commerciale adeguato di un immobile.
In concreto, quando si parla di rapporto aeroilluminante ci si riferisce al rapporto che collega le estensioni delle superfici finestrate e vetrate dalle quali passa la luce del sole e le superfici pavimentate totali. Un edifico, un ufficio o anche una stanza possono definirsi correttamente aeroilluminanti nel caso in cui il rapporto che intercorre tra i 2 valori è pari o superiore a 1 a 8.
Normativa di riferimento
La norma di legge di riferimento del rapporto aeroilluminante è l’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975. Il rapporto aeroilluminante è normato dal Decreto Ministeriale del 05/07/1975 che all'art. Tale normativa dispone che l’ampiezza delle finestre di un immobile deve assicurare un’illuminazione di luce diurna maggiore al 2% e un rapporto aeroilluminante maggiore allo 0,125.
L’articolo 5 infatti recita che: tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Secondo il D.M. per ciascun locale deve essere garantita la presenza di una finestra così ampia da avere un fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
Quindi, il rapporto tra la superficie pavimentata di questi ambienti e la superficie apribile deve essere sempre maggiore di 0,125.
Le regolamentazioni comunali e regionali nei casi di uffici, negozi e locali commerciali, possono anche abbassare o innalzare questo rapporto. Per questo motivo, prima del calcolo del R.A.I., bisogna informarsi bene sulle precisazioni dei regolamenti comunali e regionali.
I regolamenti per le case private stabiliscono l’obbligo di illuminazione naturale diretta per ciascun vano dell’abitazione, fatta eccezione per i corridoi, i disimpegni e i servizi igienici.
In realtà modifiche meno stringenti a tale decreto sono previste spesso da diverse norme regionali, strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, che inoltre definiscono i valori limite di R.A.I. anche per destinazioni d’uso diverse, ad esempio:
- per sottotetti e mansarde il rapporto tra superficie finestrata utile e superficie pavimentata si abbassa e varia tra 1/10 e 1/16;
- per i locali pubblici, commerciali, negozi, uffici o a destinazione d’uso produttiva, il rapporto R.A.I. soglia si abbassa ulteriormente, aggirandosi in genere intorno ad un valore di 1/24. Questo succede perché in queste tipologie di locali è previsto l’inserimento di impianti di ventilazione meccanica;
- per ripostigli, bagni cechi o cabine armadio possono esserci deroghe e risultare esenti alla verifica stessa, per via della loro superficie molto ridotta.
A titolo esemplificativo, al momento di trasformare un balcone in veranda, il risultato del rapporto aeroilluminante è vincolante per un intervento edilizio a norma di legge.
Ci sono però dei casi particolari, cioè delle eccezioni sul rispetto rigoroso del limite minimo del rapporto aeroilluminante. Tali eccezioni sono riferite agli edifici storici, per i quali è impossibile operare delle modifiche per regolarizzare il rapporto R.A.I.
Da notare che la norma riporta il termine “APRIBILE”, ma spesso i tecnici usano quella architettonica, ovvero il “buco nel muro”, comprensivo quindi di telai fissi.
Ecco, di seguito, l’elenco completo dei valori dei rapporti aero-illuminanti di ogni Regione italiana:
| Regione | Rapporto Aero-Illuminante |
|---|---|
| Abruzzo | 1/8 |
| Basilicata | 1/10 |
| Bolzano | 1/15 |
| Calabria | 1/15 |
| Campania | 1/8 |
| Emilia Romagna | 1/16 |
| Friuli Venezia Giulia | 1/10 se > di 400mt di altitudine 1/12 |
| Lazio | 1/16 |
| Liguria | 1/16 |
| Lombardia | 1/8 |
| Marche | 1/12 |
| Molise | 1/10 |
| Piemonte | 1/8 |
| Puglia | 1/8 |
| Sicilia | 1/8 |
| Sardegna | 1/8 |
| Toscana | 1/16 |
| Umbria | 1/16 |
| Val d’Aosta | 1/8 se centro storico 1/32 |
| Veneto | 1/16 |
A cosa serve il rapporto aeroilluminante?
Il controllo sul R.A.I. ed il rispetto, vano per vano, del suo valore limite deve essere verificato per garantire che in una abitazione vi sia sempre un certo livello di:
- salubritĂ ;
- igiene;
- sicurezza;
- risparmio energetico.
In effetti tale rapporto permette di comprendere la quantità di luce che riceve uno spazio ed i suoi ricambi d’aria quotidiani.
Tale procedura deve essere effettuata per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o di ridistribuzione interna, vi sono alcune deroghe solo per gli edifici storici, realizzati prima del 1975, se l’intervento da realizzare non comporta la modifica di destinazione d’uso.
Il R.A.I. in ambito edilizio rappresenta un fattore imprescindibile per donare agli ambienti igiene, sicurezza e salubrità e per abbattere i costi delle bollette energetiche. Avere in casa un’illuminazione naturale e un riciclo dell’aria adeguati è essenziale per il benessere di chi ogni giorno passa intere ore della giornata nell’ambiente familiare.
Come si calcola il rapporto aeroilluminante?
Per il calcolo di questo valore è necessaria un’equazione matematica, tale da dover generare un risultato in linea con gli standard di agibilità previsti dalla legge. Il rapporto aeroilluminante deve essere calcolato per ogni ambiente di un’abitazione e per farlo è necessario conoscere la superficie netta pavimentata e la superficie finestrata utile:
- la superficie netta pavimentata o superficie utile abitabile è la superficie del vano effettivamente calpestabile, ovvero al netto di murature, pilatri, tramezzi, logge, portici, balconi, terrazze, verande, intercapedini, porte e finestre;
- la superficie finestrata utile è quella apribile, ovvero è la superficie occupata dall’infisso misurata al lordo dei telai delle finestre prospettante su spazi aperti.
Per ottenere il R.A.I. basterà sommare la superficie utile delle finestre presenti nel vano e dividere quanto ottenuto per la superficie netta pavimentata, se tale rapporto è maggiore di 1/8 e dunque maggiore di 0,125, la stanza ha un rapporto aeroilluminante adeguato e rispetta la normativa.
Per l’ottenimento del relativo rapporto basta dividere il totale delle superfici con finestre, per quelle calpestabili e pavimentate. Per un rapporto aeroilluminante accettabile, il risultato della divisione deve essere maggiore al valore 0,125 (rapporto 1 a 8).
Esempio di calcolo
Per capire meglio procediamo con un esempio: immaginiamo di dover calcolare il R.A.I. di una sala da pranzo caratterizzata da una pianta rettangolare di 6,00 m x 4,00 m ed illuminata ed aerata da due finestre di 1,40 m x 1,50 m. Come procedere?
- il primo passo è calcolare la superficie finestrata totale: Sf = Sf1+ Sf2=(1,50 x 1,40)m2+ (1,50 x 1,40) m2= 2,1 m2+ 2,1 m2= 4,2 m2
- successivamente si procede nel conoscere la superficie pavimentata utile, che in questo caso è: Sp= (6,00 x 4,00)m2= 24 m2
- il R.A.I. sarĂ : R.A.I.= Sf / Sp= 4,2 m2 / 24m2= 0,175 > 0,125
Come visto, dato che il rapporto è maggiore del rapporto minimo stabilito dalla legge, l’ambiente presenta un R.A.I. adeguato.
Perché è importante arieggiare ed illuminare bene gli spazi abitativi?
Avere un valore di R.A.I. adeguato, non solo è obbligatorio per norma (nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, modifiche interne o cambio destinazione d’uso di vani e stanze) ma porta all’ambiente interno una serie di benefici:
- corretto ricircolo d’aria: non solo è utile per eliminare l’aria viziata, ma fondamentale per la salvaguardia del comfort e della salute. Gli ambienti chiusi o non bene arieggiati, per colpa spesso di un rapporto troppo basso, sono causa della formazione di vapore acqueo, anidride carbonica e inquinamento interno che possono generare mal di testa, affanno, debolezza e deconcentrazione;
- illuminazione adeguata degli ambienti: l’utilizzo di finestre ampie e ben esposte consente di ridurre l’utilizzo dell’illuminazione e riscaldamento artificiali, con conseguenti risparmi economici ed energetici;
- ricambi d’aria brevi e continui: che non generano dispersioni di calore e garantiscono ambienti privi di germi e batteri, causa del ristagno dell’umidità e della formazione di muffe.
Un R.A.I troppo basso non permette un corretto ricircolo d’aria. Gli ambienti chiusi o male ventilati possono causare la formazione di vapore acqueo, anidride carbonica e altri inquinanti interni, provocando mal di testa, affanno, debolezza e mancanza di concentrazione.
Rapporto Aero-Illuminante e Fattore medio di Luce Diurna
La normativa in materia edilizia fa riferimento anche al Fattore di luce diurna medio, un altro indicatore importante che caratterizza l’illuminazione interna.
Il Fattore di luce diurna medio è calcolato attraverso la media ponderata del FDL (Fattore luce diurna puntuale) sulle superfici interne di tutta la stanza.
Il D.M. 5 luglio 1975 con l’articolo 5 dispone in via principale la verifica del F.L.D.m.
Di fatto è assai raro (perfino impossibile) riscontrare la verifica del Fattore Luce Diurno medio 2% nelle pratiche edilizie, soprattutto quelle del passato; la prassi adottata da ambo le parti (Pubblica Amministrazione, e Tecnici abilitati) ha ritenuto sufficiente limitare la verifica illuminotecnica al rapporto di 1/8, in quanto direttamente e facilmente verificabile da entrambe le parti.
Infatti per il calcolo del FLDm sono necessari diversi calcoli e verifiche di inquadramento da effettuare sempre di volta in volta, con l’ausilio di appositi software.
In sintesi, la verifica con FLDm è basata su verifica tecnica puntuale da farsi stanza per stanza, edificio per edificio, zona per zona, e per questo va considerata come la più precisa e rispondente al reale illuminamento interno.
Non sempre un Rapporto Aero-Illuminante di 1/8 corrisponde a un FmLD del 2%.
Benché il 2% sia il minimo richiesto dalla legge, quindi, si ottengono condizioni ottimali di illuminazione superando il 4%.
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