La presente disamina approfondisce la tematica dell'invarianza idraulica nella regione Friuli Venezia Giulia (FVG), con particolare riferimento alle disposizioni normative che la regolamentano. L'obiettivo è fornire una panoramica esaustiva del quadro normativo e delle sue implicazioni pratiche.
Quadro Normativo Regionale
L'articolo 1, comma 3, dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. introduce disposizioni rilevanti in materia di gestione delle risorse idriche e difesa del suolo. Tale quadro normativo si evolve con il titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n., dedicato alla tutela qualitativa dei corpi idrici.
Approvazione degli Impianti di Depurazione delle Acque Reflue Urbane
L'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n., disciplina l'approvazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. In tale contesto, AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) svolge un ruolo di verifica cruciale, come delineato nei commi successivi:
- Comma 5: AUSIR verifica la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche, la presenza dei contenuti essenziali di cui al comma 2, e l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.
- Comma 6: ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) partecipa alla conferenza di servizi per esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
- Comma 7: Il procedimento si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione o diniego del progetto, entro novanta giorni dalla presentazione.
- Comma 8: Entro trenta giorni dall'approvazione, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
- Comma 9: Il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR).
- Comma 10: Le disposizioni si applicano anche alle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Adeguamento degli Impianti di Depurazione Esistenti
L'articolo relativo agli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti prevede tempistiche specifiche per l'adeguamento degli impianti:
- a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;
- b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;
- c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.
La relazione di corretto funzionamento dell'impianto è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.
Definizioni Importanti
La normativa regionale fornisce definizioni precise di alcuni termini chiave:
- Corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere.
Cartografia e Pubblicazione
La cartografia relativa alle aree di interesse è redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
Sistema Informativo per il Dissesto Idrogeologico
La Protezione civile della Regione realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti.
Piano Regionale di Tutela delle Acque
Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano.
Interventi di Priorità
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
Principio dell'Invarianza Idraulica
Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche.
Manufatti di Attraversamento dei Corsi d'Acqua
Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente.
Autorizzazione alla Proseguimento dell'Esercizio delle Opere di Sbarramento
La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione.
Interventi di Manutenzione dell'Alveo
Gli interventi di manutenzione dell'alveo sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28.
Conferenza dei Servizi
Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n.
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