L’impiantista idraulico è un operaio specializzato addetto all’installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell’acqua e degli impianti igienici e sanitari, nell’edilizia e nelle costruzioni stradali.

Il lavoro idraulico richiede sicuramente a monte una conoscenza di come funziona un sistema idrico, di riscaldamento e condizionamento. Da questo punto di vista, l’idraulico deve essere in grado di stimare le dimensioni, di definire il corretto capitolato tecnico e di definire la capacità che l’impianto deve avere.

Essere un idraulico richiede poi capacità manuali, visto che parliamo di realizzare e posare in opera concretamente un impianto. Oggi non è più un’opzione! Oltre ai requisiti tecnici e alla conoscenza dei sistemi tradizionali, l’idraulico di oggi deve sviluppare nozioni di risparmio energetico.

Le competenze dell’idraulico comprendono la conoscenza della tecnologia, delle nuove tecniche di progettazione e soprattutto dei nuovi componenti esistenti, da includere negli acquisti di materiale per la commessa.

Requisiti Tecnico-Professionali secondo il D.M. 37/2008

Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.

Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. N. 37/2008.

Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve possedere i seguenti requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008:

  • a. a-bis. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
  • b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
  • c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
  • d. Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
  • e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 4 del D.M. 37/2008 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.

Titoli di Studio e Formazione Professionale

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".

È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. 37/2008.

Per “laurea tecnica specifica” si intende: laurea in ingegneria, in architettura o in fisica.

Per “diplomi di scuola secondaria superiore” si intendono: i diplomi di perito industriale rilasciati dagli I.T.I. (Istituti Tecnici Industriali), i diplomi di maturità professionale (5 anni di studio) e i diplomi di qualifica professionale (3 anni di studio) rilasciati dagli I.P.S.I.A. (Istituti Professionali di Stato per l’Industria e l’Artigianato).

Chi dispone di diploma rilasciato da un I.T.I. o da un I.P.S.I.A. possiede i requisiti necessari.

Per “titoli od attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale” si intendono quelli rilasciati dai C.F.P.

Responsabilità e Incompatibilità

Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.

In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione.

Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.

Il Ministero lo ha definito chiaramente: qualsiasi natura o specie.

Esempi di non conformità:

  • Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. NON VA BENE.
  • Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante.

Norme e Sanzioni

La Legge 5 gennaio 1996, n. 25 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1996, n. 15.

Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n.46, sopracitata, recante le Norme per la sicurezza degli impianti idraulici è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 60.

Per la violazione in merito all'articolo 10 della suddetta legge consegue, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa che va da € 50 ad € 500, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Alla violazione delle altre norme della stessa legislazione, consegue una sanzione amministrativa da circa € 500 a € 5.000, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, ossia la sospensione delle imprese dal Registro imprese o dall'Albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Ricordiamo, infine, l’art. cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA.

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