Il D.M. 37/2008, in vigore dal 27/03/2008, ha riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, sostituendo la legge 46/1990.
Il testo a cui fare riferimento è il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90.
Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.
Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica devono essere abilitate, a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.
Dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità degli impianti, redatta e rilasciata al committente ad avvenuta realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, deve essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, come previsto dal successivo art. 11.
Settori di Attività Definiti dal D.M. 37/2008
Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso i settori di attività (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008):
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Si, avete capito bene. Qualsiasi natura o specie. Il Ministero l’ha definito chiaramente.
La Figura del Responsabile Tecnico
Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, è una figura chiave per l'abilitazione di un'impresa impiantistica.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.
Sempre ai fini dell'abilitazione l'impresa deve indicare per quali lettere, tra quelle citate nell'art. 1, è in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Requisiti Professionali del Responsabile Tecnico
I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 includono:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto indipendentemente dal piano di studi adottato.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono svolgere, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (1 anno per le attività di cui alla lettera D), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. A titolo di esempio, sono considerati validi i diplomi di Perito industriale (tutte le lettere a seconda della specializzazione), Tecnico nautico (lettere C/D/G a seconda della specializzazione), Istituti professionali (tutte le lettere a seconda della spacializzazione), ecc.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D).
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.
L’esperienza di lavoro deve rappresentarsi come “pratica sul campo”, e non solo “da ufficio”. Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.
Abilitazioni Limitate
Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore.
Di fatto le “abilitazioni limitate” possono essere ottenute per:
- le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
- le attività di cui alla lettera B;
- le attività di cui alla lettera C.
Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito.
Incompatibilità
NON VA BENE, ad esempio, se Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA.
Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante. Questo è invece accettabile.
Altre Figure Professionali nel Settore Impiantistico
Oltre al Responsabile Tecnico dell'Impresa, è importante considerare altre figure professionali nel settore impiantistico:
- Direttore Tecnico (DT): La figura del Direttore Tecnico riceve regolamentazione all’87, D.P.R. Nel - quasi - silenzio interpretativo assume rilevanza la valutazione del rapporto che intercorre tra l’azienda ed il singolo Direttore Tecnico, sia questo di dipendenza o derivi da un contratto d’opera professionale; a meno naturalmente che tale figura coincida con il titolare/amministratore dell’operatore economico (nel qual caso compiti e responsabilità sono dello stesso, ove non diversamente delegati).
- Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): Il DTC, considerato il ruolo apicale assunto in cantiere, riveste la qualifica di Dirigente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Impiantista Idraulico: L’impiantista idraulico è un operaio specializzato addetto all’installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell’acqua e degli impianti igienici e sanitari, nell’edilizia e nelle costruzioni stradali. Il lavoro idraulico richiede sicuramente a monte una conoscenza di come funziona un sistema idrico, di riscaldamento e condizionamento.
Considerazioni Finali
Già così il quadro appare abbastanza complesso e di difficile gestione per chi non sia esperto in materia, tuttavia le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui si parla di “abilitazioni limitate”.
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