Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici. Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.

Per il settore termoidraulico, il punto di riferimento è la lettera C, che fa riferimento a impianti di:

  • Riscaldamento
  • Climatizzazione
  • Condizionamento
  • Refrigerazione
  • Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
  • Ventilazione ed aerazione dei locali.

Se sei abilitato a certificare impianti di riscaldamento e climatizzazione, potrai ufficialmente dimostrare di aver installato un impianto in modo corretto, secondo le norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente.

L’installatore che ottiene l’abilitazione alla lettera C presso la propria Camera di Commercio viene nominato “Responsabile tecnico”.

Mettiamo il caso che tu abbia deciso di aprire una ditta individuale oppure che tu sia un dipendente di un’impresa che opera nel settore termoidraulico: se non è presente la figura del Responsabile Tecnico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co in gergo comune) dell’impianto non potrà essere rilasciata. Il motivo risiede nell’obbligo di firma da parte del Responsabile Tecnico.

Attenzione, perché l’installatore ha responsabilità contrattuali relative alla conformità dell’impianto.

Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M.

Requisiti Professionali del Responsabile Tecnico

L’installatore termoidraulico nominato “Responsabile tecnico” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/08. Per verificare il possesso dei suddetti requisiti occorre consultare la propria Camera di Commercio. Ad ogni modo, è considerato requisito idoneo uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta.
  • Diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica.
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, relativa a impianti termoidraulici di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento.

Il D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. NON VA BENE.

Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante.

Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”. Per ulteriori informazioni sul rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico, è possibile consultare l'approfondimento.

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi". È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N.

Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve possedere i requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008.

La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.

Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.

Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono svolgere, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (1 anno per le attività di cui alla lettera D), alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

A titolo di esempio, sono considerati validi i diplomi di Perito industriale (tutte le lettere a seconda della specializzazione), Tecnico nautico (lettere C/D/G a seconda della specializzazione), Istituti professionali (tutte le lettere a seconda della spacializzazione), ecc. Per un elenco completo si rimanda al sito della Camera di Commercio.

Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D).

L’esperienza di lavoro deve rappresentarsi come “pratica sul campo”, e non solo “da ufficio”. Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.

Le abilitazioni relative all’attività di installazione di impianti hanno valore su tutto il territorio nazionale. Pertanto, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in altra provincia, la SCIA non deve essere presentata nuovamente, in quanto non occorre dimostrare nuovamente i requisiti (a condizione che l’attività trasferita sia la medesima e non sia variato il responsabile tecnico).

Per ulteriori approfondimenti, nell'area download in calce a questa pagina è disponibile il Manuale contenente i titoli di studio abilitanti per le attivià regolamentate.

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