Il rifacimento del bagno è un intervento comune, specialmente nelle vecchie abitazioni, che richiede spesso lavori edilizi significativi. Prima di avventurarsi in questa ristrutturazione, è fondamentale comprendere le normative e i permessi necessari, ma soprattutto i possibili bonus edilizi e agevolazioni fiscali disponibili.
Quali sono i permessi necessari per il rifacimento del bagno?
Quando si tratta di lavori di ristrutturazione del bagno, è fondamentale comprendere se l’intervento rientra nell’ambito dell’edilizia libera o richiede una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). L’edilizia libera si riferisce a interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un’autorizzazione specifica, mentre la CILA è richiesta per lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgono modifiche sostanziali alle strutture esistenti.
L’Agenzia delle Entrate non ha mai precisato se il rifacimento del bagno esiga la CILA o ricada nell’edilizia libera. L’amministrazione finanziaria si è limitata a dire che le detrazioni fiscali connesse ai lavori in questione sono condizionate dal corretto rilascio ed esibizione del titolo abilitativo edilizio, solo se previsto dalla normativa vigente, ovvero il D.lgs. n. 222/2016.
Il glossario unico delle principali opere realizzabili in edilizia libera indica che rientrano nell’edilizia libera i lavori di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione degli apparecchi sanitari e degli scarichi degli impianti igienici e idro-sanitari.
Diverso è il rifacimento strutturale del bagno, con smantellamento del preesistente e integrale sostituzione di piastrellatura e sanitari con il rifacimento delle condutture e degli scarichi che compongono l’impianto idraulico al servizio del bagno stesso. In tal caso si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria (di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) e all’articolo 6-bis Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia) per il quale è necessaria la CILA, a meno che le Regioni non abbiano inteso estendere anche a tali lavori la disciplina dell’edilizia libera.
Quando è richiesta una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)?
La CILA è richiesta per i lavori di manutenzione straordinaria che comportano modifiche strutturali, come la sostituzione di condutture e scarichi, che vanno oltre l’integrazione dei servizi igienico-sanitari. Dunque, è necessario verificare cosa prevede la disciplina regionale.
Alcuni interventi di ristrutturazione del bagno che non richiedono la presentazione della CILA includono:
- Sostituzione dei sanitari vecchi.
- Trasformazione della vasca inutilizzata in una doccia.
- Tinteggiatura delle pareti.
D’altra parte, alcuni esempi pratici di lavori di ristrutturazione del bagno che richiedono la presentazione della CILA sono:
- Sostituzione totale degli impianti.
- Realizzazione di nuove condutture.
Quali sono le detrazioni fiscali per il rifacimento del bagno?
Le detrazioni fiscali per il rifacimento del bagno spettano indipendentemente dal fatto che rientri nell’edilizia libera o richieda una CILA. Secondo il Decreto Legislativo 222/2016 e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018, è necessario ottenere il titolo abilitativo edilizio corretto per beneficiare delle detrazioni fiscali.
Il bonus ristrutturazione del bagno consiste in una detrazione fiscale Irpef del 50% sul costo complessivo sostenuto dal proprietario dell’immobile. Il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro. La detrazione fa riferimento al più generale bonus ristrutturazioni, proposto dallo stato per l’edilizia, e va spalmato in 10 anni a meno che non si ottenga lo sconto in fattura o con la cessione del credito. I pagamenti devono avvenire con bonifico parlante ossia con l’apposita specifica nella causale del bonifico.
Non è possibile richiedere il bonus bagno per lavori effettuati su strutture utilizzate per attività commerciali o per altri immobili destinati non ad uso abitativo. L’agevolazione spetta sia al proprietario dell’immobile che a chi ha il diritto di godimento o la nuda proprietà. L’agevolazione è ammessa anche per i familiari conviventi.
Il Bonus ristrutturazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
La detrazione spetta per le opere di rinnovamento, messa a norma e rifacimento dell’impianto idrico-sanitario, lavori. La sola sostituzione dei sanitari non permette di sfruttare la detrazione in quanto si tratta di un’opera di manutenzione ordinaria, per la quale però è possibile sfruttare il bonus idrico o, più comunemente detto bonus rubinetti di cui parleremo più avanti.
Nel dettaglio, gli interventi ammessi al bonus ristrutturazione bagno sono:
- Manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari.
- Manutenzione ordinaria, ma solo sulle parti comuni di edifici residenziali.
- Rimozione delle barriere architettoniche, e sono inclusi i lavori per la realizzazione di bagni per disabili.
- Lavori similari effettuati nelle zone colpite da calamità naturali.
È possibile sostituire le vecchie tubature, rifare l’impianto idrico o realizzare da zero un nuovo bagno.
Bonus idrico
Chi non intende effettuare lavori di ristrutturazione nel bagno ma ha la necessità di sostituire soltanto i sanitari e le rubinetterie, può beneficiare del bonus idrico. Grazie a questa agevolazione è possibile ottenere fino a 1.000 euro, il 50% della spesa sostenuta. Non ci sono limiti ISEE.
Edilizia libera: cosa si può fare senza permessi?
Quando parliamo di edilizia libera ci riferiamo a tutti quegli interventi che è possibile realizzare senza necessità di autorizzazioni, titoli o documentazioni. Per tutti i lavori che non rientrano in quest’ambito è infatti obbligatorio seguire precisi iter burocratici, che nello specifico sono la CILA, la SCIA e il Permesso di Costruire. L’edilizia libera comprende sia interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria. Unica regola è il rispetto delle norme vigenti, a garanzia della sicurezza di chi abita o vive l’immobile.
Gli interventi in edilizia libera sono elencati nell’art. 6 del Dpr n. 380/2001 (il Testo Unico dell’Edilizia) e nel D.M. del 2 marzo 2018, che contiene il glossario delle principali opere realizzabili senza titoli abilitativi.
Le opere di edilizia libera vanno comunque realizzate nel rispetto sia delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali che di tutte le normative sull’attività edilizia applicabili: norme antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica, norme di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.
A seguire, alcuni esempi di cosa è possibile realizzare senza nessun titolo o autorizzazione:
- Pavimentare casa: Ripavimentare parzialmente o totalmente casa, compresi giardini, terrazzi o balconi, non richiede nessuna autorizzazione, ma soltanto il rispetto delle norme igienico sanitarie, qualora in un ambiente chiuso si decidesse di costruire una pavimentazione al di sopra della precedente.
- Sostituire le finestre: Sostituire le finestre per lenire l’usura del tempo o migliorare il comportamento energetico della propria casa, non richiede permessi ed è valido per tutte le tipologie di infissi, interni ed esterni.
- Ristrutturare il bagno: Se la tipologia d’intervento si limita alla sola sostituzione dei sanitari o se riguarda il totale rifacimento dell’ambiente (impianto e rifiniture comprese), la ristrutturazione del bagno può richiedere durata e costi differenti, ma anche certificazioni ad hoc. Infatti, se nella maggior parte dei casi ristrutturare il bagno rientra nell’edilizia libera, per gli interventi di manutenzione straordinaria che incidono sulle parti strutturali è necessaria la SCIA, titolo abilitativo richiesto per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo.
- Rifare l’impianto elettrico o la sua messa a norma: Qualora il proprio impianto elettrico necessiti di interventi di riparazione, efficientamento o messa a norma, è possibile svolgere tali lavori autonomamente, dal momento che ognuno di essi rientra nell’ambito dell’edilizia libera.
- Sostituire la caldaia con una pompa di calore: Tra i lavori di edilizia libera rientra anche la sostituzione della caldaia con una pompa di calore. Un’opera di manutenzione ordinaria dalla duplice valenza, mantenere sicuro il proprio impianto di calore e godere di un risparmio energetico importante per se stessi e per l’ambiente.
- Tinteggiare la facciata: A meno di vincoli inerenti particolari edifici o zone del centro urbano, anche la tinteggiatura delle facciate rientra tra le pratiche dell’edilizia libera, e quindi realizzabile senza restrizioni o autorizzazioni.
- Installare nuovi parapetti su balconi e terrazze: Sia che siano da installare, sostituire o riparare, anche i parapetti e le ringhiere rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun ausilio di permessi.
- Costruire o rinnovare elementi da giardino: Quasi tutti i lavori di sistemazione del giardino, come ripavimentazione, installazione di un impianto di irrigazione, costruzione di barbecue in muratura, fontane, fioriere o elementi d’arredo, non richiedono particolari autorizzazioni. Rientrano tra i lavori di edilizia libera anche l’installazione di gazebi, pergolati o coperture leggere.
- Installare colonnine di ricarica per auto elettriche: L’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche rientra tra le possibilità offerte dall’edilizia libera. L’auto elettrica, infatti, viene paragonata a un elettrodomestico e quindi non servono né permessi del gestore di rete, né un nuovo contatore dedicato.
- Installare un impianto fotovoltaico: Impianti fotovoltaici, solari o microeolici. Quando l’installazione avviene sul proprio tetto, o residenza, non serve nessun titolo abilitativo.
- Opere di lattoneria: Non serve alcun titolo abilitativo anche per quanto riguarda la manutenzione o l’installazione di nuove grondaie e tubi pluviali, a patto che questi non modifichino il sistema di scarico. In tal caso serve munirsi di CILA: titolo abilitativo obbligatorio, necessario quando la ristrutturazione di un edificio avviene attraverso opere di manutenzione straordinaria.
- Rimuovere le barriere architettoniche: Tutti gli interventi mirati all’abbattimento di barriere architettoniche, come la costruzione di una rampa di accesso, ascensori o montacarichi, è possibile realizzarli in regime di edilizia libera, a meno che non intacchino la struttura dell’edificio. Nel caso invece di ascensori esterni e visibili potrebbe essere necessaria un’autorizzazione paesaggistica.
- Riparare gli impianti domestici: Rientrano tra i lavori di edilizia libera anche la riparazione o sostituzione di impianti domestici come quelli di scarico e igienico sanitari, di climatizzazione o antincendio, così come l’installazione di controsoffitti in cartongesso, purché non vadano a modificare nessun elemento strutturale.
- Installare inferriate e sistemi antintrusione: Non necessitano di particolari autorizzazioni anche i lavori atti a installare, riparare o sostituire elementi come inferriate o sistemi di sicurezza.
- Riparazione, rinnovamento o sostituzione del manto di copertura: Purché rispettino caratteristiche tipologiche e materiali utilizzati, anche interventi sui manti di copertura, come: sostituzione di tegole, riparazioni di camini, ripristino di fissaggi e tutto ciò che necessiti di una manutenzione periodica, rientrano tra le possibilità dell’edilizia libera.
La semplificazione attuata a livello normativo dal Testo Unico dell’Edilizia ha abrogato la DIA, la super DIA e CIL. Il titolo corretto, dipende dalla tipologia di lavori da eseguire. È chiaro che se si deve eseguire un’opera in edilizia libera è tutto più semplice e la burocrazia molto più snella. Quindi, sì una semplificazione, ma non certamente una totale liberta di intervenire come e dove si vuole.
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