La ristrutturazione del bagno è una decisione impegnativa, che deve essere fatta in modo oculato. Occorre infatti tempo e attenzione per la definizione del progetto, per la scelta dei materiali e soprattutto dei professionisti cui affidarsi.
Valutazione dell'intervento: manutenzione ordinaria o straordinaria?
La prima distinzione da fare, se ti appresti al rifacimento del bagno della tua abitazione, è la valutazione dell’intervento. Vuoi rifare piastrelle e spostare i sanitari, o vuoi solo dare una rinfrescata alle pareti? Devi capire se l’intervento di ristrutturazione ricade nella manutenzione ordinaria o straordinaria.
Esiste una netta differenza nelle procedure da seguire per lavorare bene. Alcuni comuni possono richiedere al massimo la compilazione del Cil. Un discorso molto diverso richiede l’intervento di manutenzione straordinaria del bagno.
La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è definita nel D.P.R. 380/2001 testo unico edilizia. La manutenzione ordinaria comprende interventi che non comportano modifiche strutturali agli edifici o agli impianti preesistenti.
Invece, gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che comportano modifiche sostanziali della struttura o degli impianti esistenti. Fanno parte invece degli interventi di manutenzione straordinaria tutte le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici.
Permessi necessari
Per ristrutturare il bagno da soli servono permessi? La risposta è… dipende. La prima cosa da fare è una corretta valutazione dell’intervento: alcuni tipi di lavori, infatti, rientreranno nella manutenzione ordinaria; altri, invece, nella manutenzione straordinaria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria al bagno non richiedono infatti nessun titolo abilitativo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, è necessario presentare la Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) al Comune da parte di un tecnico abilitato come un geometra, un architetto o un ingegnere.
Quando la ristrutturazione del bagno implica la sostituzione di tubature, impianti e massetto, si tratta di una manutenzione straordinaria che richiede l’ottenimento della CILA, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Al contrario, se l’intervento è di dimensioni più limitate e coinvolge solo la sostituzione di sanitari e rivestimenti, allora si tratta di una manutenzione ordinaria.
Se l’intervento non amplia la superficie della casa, ricade nell’ambito della manutenzione straordinaria e richiede quindi, nei pressi del comune di appartenenza, la presentazione del documento Cila. È una nuova costruzione e richiede un permesso di costruire secondo la normativa del Testo Unico sull’Edilizia.
Esempi pratici: quando serve la CILA
Alcuni interventi di ristrutturazione del bagno che non richiedono la presentazione della CILA includono:
- sostituzione dei sanitari vecchi;
- trasformazione della vasca inutilizzata in una doccia;
- tinteggiatura delle pareti.
D’altra parte, alcuni esempi pratici di lavori di ristrutturazione del bagno che richiedono la presentazione della CILA sono:
- sostituzione totale degli impianti;
- realizzazione di nuove condutture.
Come richiedere la CILA
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), introdotta nell’art. 6-bis del D.P.R. 380/01, non è una richiesta di autorizzazione formale, ma piuttosto una segnalazione che si inoltra al comune competente nel momento in cui si intendono effettuare determinati interventi su un immobile senza modificarne la struttura.
La procedura per la presentazione della CILA prevede il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del comune in cui si trova l’immobile interessato dall’intervento. Alcuni comuni consentono l’invio telematico della documentazione, mentre altri richiedono la consegna manuale o via PEC.
Alla CILA devono essere allegati vari documenti, tra cui:
- relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
- documentazione catastale (visura, planimetria);
- elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
- documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
- documentazione sulla sicurezza;
- documentazione sulla regolarità contributiva;
- ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al comune;
- atto di provenienza;
- documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).
Costi della ristrutturazione
Ristrutturare il bagno può essere un’operazione costosa, ma i prezzi variano in base a moltissimi fattori. Secondo i nostri professionisti, il costo medio per lavori di rifacimento si aggira intorno ai 300 - 1.000 euro al metro quadro, con un costo medio di circa 3.500 euro per la maggior parte dei lavori.
Le realtà che garantiscono alti standard qualitativi si fanno pagare più della media (giustamente), sia per le competenze sia perché rispettano tutte le regole, tutelando in questo modo anche il cliente.
Anche la posizione del cantiere può influire sul costo totale dell’opera. Un esempio lampante riguarda quei locali ubicati nei centri storici, magari zona Ztl, che non hanno finestre sul lato strada e nemmeno un cortile condominiale dove parcheggiare il camion, per il carico/scarico dei materiali.
Tabella dei costi indicativi
| Intervento | Costo medio |
|---|---|
| Cambio vasca-doccia | 700 - 1.500 euro |
| Installazione sanitari | 300 - 1.200 euro |
| Installazione rivestimenti e tinteggiatura | 100 - 400 euro |
| Demolizione e rifacimento massetto | 500 - 1.000 euro |
| Posa piastrelle | 300 - 1.200 euro |
| Installazione punti luce e tracce | 50 - 500 euro |
Bonus e detrazioni fiscali
Il tema delle detrazioni, quando si rifà il bagno, è collegato alla natura dell’intervento. Se l’intervento è di manutenzione straordinaria, invece, è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita documentazione per la detrazione fiscale per ristrutturazione al 50%. Questo ripartito in 10 rate annuali.
Anche le opere di ristrutturazione del bagno finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono ammesse a detrazione. Non dimentichiamo, per concludere, che anche l’acquisto dei mobili del bagno può essere detratto fiscalmente al 50% per un massimo di 10.000 euro.
Per il 2025 l’aliquota è al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati per le abitazioni principali, mentre per le seconde case la detrazione spetta al 36%; in entrambi i casi il massimale di spesa è pari a 96.000 euro.
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