Garantire l'accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all'autonomia personale e al rispetto della dignità dell'individuo.
Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge.
Proprio per questo motivo, oggi vorrei parlarti della normativa e delle prescrizioni di legge sul progetto del bagno per i disabili. Il rispetto delle prescrizioni sui servizi igienici per disabili potrebbe essere richiesto anche dai regolamenti edilizi comunali per altri interventi oppure dal SUAP per l'apertura di attività commerciali, industriali, artigianali o di vicinato.
Normativa di riferimento
La prima cosa da fare, per progettare un bagno per diversamente abili, è consultare la normativa vigente in materia. La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:
- legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- la Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- il D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- il D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Oltre alle norme specifiche, occorre comunque sempre tener conto anche nei piani comunali e delle disposizioni dell’ASL, soprattutto nei casi in cui il bagno è riferito ad un locale aperto al pubblico.
Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.
Dimensioni Minime e Spazi di Manovra
Inoltre, la norma non definisce delle dimensioni minime che il bagno deve rispettare, piuttosto fornisce delle distanze e degli spazi di manovra da osservare per consentire la piena fruizione del bagno, anche per chi accede ai servizi con una carrozzella.
Non esiste una dimensione minima del bagno per disabili, ma occorre rispettare una serie di regole che, indirettamente, qualche limite dimensionale lo impongono. Limiti imposti dall'art. 8.1.6 DM 236 del 1989.
Le dimensioni minime del bagno per disabili devono garantire sufficiente spazio di manovra per chi utilizza una sedia a rotelle.
Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.
- Spazio di manovra in corridoi e passaggi: almeno 150 cm di diametro per consentire una rotazione completa della carrozzina.
Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità.
Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili
Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:
- WC;
- corrimani orizzontale;
- porta con anta scorrevole o con apertura a libro;
- segnaletica situata sulla porta (lato esterno);
- appoggio ribaltabile;
- lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva;
- specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra.
Porta
- Larghezza porta disabili: un accesso facilitato è essenziale per garantire la fruibilità del bagno.
La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
Le porte del bagno devono preferibilmente aprirsi verso l'esterno o essere a scorrimento (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), per evitare che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all'interno, perché ostacolata dalla persona caduta o dalla carrozzina.
L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.
WC e Bidet
- Misure WC per disabili: il wc va posto nella parte opposta all’accesso.
- Sanitari bagno per disabili devono essere preferibilmente del tipo sospeso.
L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989) . Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento.
L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art. 8.1.6).
Per permettere l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, se previsto, deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (art. 8.1.6).
A mio parere, il sistema di scarico dell'acqua deve essere facilmente azionabile e semplice da usare, tipo a pressione su leva o a tiraggio verso il basso. Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet (art. 4.1.6 DM 236 del 1989).
Lavabo
- Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all’accesso.
- Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento.
- Il lavabo deve essere del tipo a mensola.
Per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art. 4.1.6 DM 236 del 1989).
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici (art. 4.1.6).
Doccia e Vasca
La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6).
Occorre installare i maniglioni di sostegno. A mio parere, la dimensione minima ideale del piatto doccia dovrebbe essere di 90 x 90cm, con un'inclinazione del 3% per far defluire l'acqua.
Per far sì che si possa accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio libero di 140 x 80cm (art. 4.1.6 DM 236 del 1989).
In prossimità della vasca, ci devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di emergenza (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), meglio se del tipo con cordicella. Le vasche devono essere dotate, al loro interno, di uno zoccolo o di un sedile, fisso o mobile. Nei casi di adeguamento, la vasca può anche essere sostituita con una doccia a pavimento (art. 4.1.6 DM 236 del 1989).
Corrimano
- Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta).
- Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete.
Per assicurare una solida presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia) è necessario installare opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa (art. 8.1.1).
Pavimentazione
Sarebbe meglio usare utilizzare una pavimentazione antisdrucciolo (obbligatoria nei bagni per disabili ad uso pubblico, art. 8.1.1).
Ausili e agevolazioni
Quando si pensa ai dispositivi per disabili viene naturale immaginarli come degli elementi costosi. In realtà non lo sono, o meglio, il prezzo è superiore rispetto ai sanitari classici, ma nulla di irraggiungibile. Discorso a parte deve essere fatto per la vasca da bagno, che deve essere dotata di sportellino e il cui costo è abbastamza rilevante.
L'agenzia delle entrate, tramite le detrazioni fiscali, permette di recuperare in parte o totalmente le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, tra le quali la realizzazione di un servizio igienico per disabili.
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