L'art. 615-bis del codice penale disciplina le interferenze illecite nella vita privata. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, della l. 8 aprile 1974, n. 98.

La norma tutela la pace e la libertà domestica, come risultato della duplice facoltà di ammissione o di esclusione dalla propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale.

L'espressione "indebitamente" è diversamente interpretata dalla dottrina. E' un'aggravante speciale di tipo soggettivo, che quindi non si applica ai correi che non rientrino nella categoria di cui al comma 4 dell'art. 615-bis cod. pen.

Va comunque precisato che la lesione alla riservatezza viene posta in essere solo quando vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile agli estranei.

Massime relative all'art. 615-bis cod. pen.

Di seguito, alcuni casi giurisprudenziali che chiariscono l'applicazione dell'art. 615-bis cod. pen.:

  • Cass. pen. n. Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute.
  • Cass. pen. n. Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all'interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l'autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l'atto della vita privata oggetto di captazione.
  • Cass. pen. n. L'art. 615-bis cod. pen., che punisce la condotta di chi procura immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgono in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, è configurabile anche nell'ipotesi tentata qualora, adoperando tali strumenti, l'imputato non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui.
  • Cass. pen. n. Integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.
  • Cass. pen. n. Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis c.p. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata.
  • Cass. pen. n. La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615 bis, c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.
  • Cass. pen. n. Il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) richiede il dolo generico, consistente nella volontà cosciente dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la “privacy” altrui.
  • Cass. pen. n. La tutela di cui all'art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) non è estensibile allo stabilimento industriale in cui l'imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata.

Casistiche in cui non si configura il reato

  • Cass. pen. n. Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, in quanto l'art. 615-bis, cod. pen.
  • Cass. pen. n. Non integra il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.
  • Cass. pen. n. Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis c.p.
  • Cass. pen. n. Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p. - richiamato dall'art. 615 bis c.p.
  • Cass. pen. n. Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis c.p.
  • Cass. pen. n. Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l'uso di telecamere installate all'interno della propria abitazione, riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p.
  • Cass. pen. n. Il reato di cui all'art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei.

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