Gli stabilimenti balneari sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata, o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio.

Definizione Legale

Secondo la Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 26, gli stabilimenti balneari sono definiti come:

“Strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta.”

Requisiti Strutturali e Funzionali

Gli stabilimenti balneari devono possedere specifici requisiti strutturali e funzionali per garantire un servizio adeguato e sicuro ai bagnanti. Ecco un elenco dei principali requisiti:

  • Attrezzature da spiaggia: Posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile.
  • Cabine e/o spogliatoi.
  • Punto di ristoro: Chiosco, bar, ristorante, ecc.
  • Servizi igienici: Separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili.
  • Docce: Almeno una doccia ogni cinquanta ombrelloni.
  • Percorsi accessibili: Uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili.
  • Accesso autonomo: All’arenile e ai servizi.
  • Dispositivi per il risparmio idrico ed energetico.
  • Delimitazioni: Che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare.
  • Servizio di accoglienza.
  • Pulizia della spiaggia: Assicurata almeno una volta al giorno.
  • Raccolta differenziata: E smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia.
  • Sistemi di sicurezza: Attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente.
  • Posti auto riservati: Per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio.
  • Esposizione della tabella: Dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico.

Attività e Servizi Offerti

Oltre ai requisiti strutturali, gli stabilimenti balneari possono offrire una vasta gamma di attività e servizi per migliorare l'esperienza dei clienti:

  • Attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia.
  • Allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione.
  • Spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica.
  • Area comune attrezzata per il gioco e per lo svago.
  • Servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, wellness.
  • Spazi destinati ad aree verdi.
  • Servizi di animazione ed intrattenimento.
  • Attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse.
  • Baby parking, baby-sitting e nursery.
  • Spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Ulteriori Disposizioni

I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare. Le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

Classificazione degli Stabilimenti Balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti posseduti, con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l’assegnazione a una determinata classe la struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe elencate nell’allegata tabella G bis.

A partire dal 1° gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. La classificazione ha validità quinquennale.

Obblighi dei Gestori

È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:

  • Cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis.
  • Tariffario delle prestazioni.
  • Ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia.
  • Ordinanza della Capitaneria di Porto.
  • Elenco della tipologia dei servizi offerti.
  • Regolamento interno dello stabilimento balneare.
  • Numeri di telefono per emergenze.
  • Numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione.

TAG: #Bagni

Potrebbe interessarti anche: