L’attività quotidiana di un idraulico è estremamente versatile e comporta una serie di rischi professionali a cui è necessario prestare la massima attenzione. Che si tratti di manutenzione di tubature, installazione di impianti sanitari o interventi di riparazione in ambienti residenziali o industriali, gli idraulici sono esposti a pericoli che possono variare dal contatto con sostanze chimiche, cadute, tagli, ustioni e altri infortuni.
Obblighi del Datore di Lavoro e Documentazione Necessaria
Per le attività con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione) o con soci lavoranti, è fondamentale rispettare i seguenti obblighi:
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): Documento presente in azienda che tiene conto della tipologia di attività, attrezzature, macchine e dimensione aziendale, nonché dei rischi e fattori di rischio eventuali, presenti e correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa, dei dispositivi presenti e delle procedure di miglioramento da attuare.
- Rischio Amianto: Una condizione importante riguarda le attività di manutenzione di impianti datati, caratterizzati spesso dalla presenza di amianto. Soprattutto gli impianti realizzati prima del 1992 presentano tubi coibentati con amianto, mentre condotte di scarico, camini e vasi di espansione possono essere stati realizzati in eternit.
- ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA
- Covid-19: Implementazione DVR con Modulistica e cartelli vari come da specifica normativa vigente.
- Datore di Lavoro/Amministratore: Deve svolgere un corso RSPP o nominare un responsabile RSPP esterno. Esempio RSPP esterno settore idraulica, deve essere in possesso del CORSO RSPP MODULO A + B + C.
- Formazione art.37: Va effettuata a TUTTI I LAVORATORI e SOCI LAVORANTI per una durata di 16h (rischio alto) ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. Da effettuare al momento della sua assunzione in azienda e ripetuta ed eventualmente aggiornata in occasione ed in funzione di nuovi rischi non valutati. La formazione si divide in GENERALE e SPECIFICA.
- Informazione art.36: Va effettuata dal Datore di Lavoro ed RSPP tramite apposito Verbale esclusivamente al momento dell' assunzione e non va ripetuta ammenochè non vi sia un cambio di mansione e dunque nuovi rischi non precedentemente riferiti.
- Addetto/i Antincendio e alle Emergenze: Il datore di lavoro deve nominare, formare e addestrare con un corso di 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro. Questa figura non può essere delegata ad altri esterna.
- Addetto/i al Primo Soccorso: Il datore di lavoro deve nominare, formare e addestrare con un corso di 12h (corso primo soccorso) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro. Questa figura non può essere delegata ad altri esterna.
- Ulteriore - Formazione Specifica (nel caso in cui le lavorazioni riguardano ulteriori rischi):
- Sulle attrezzature, macchinari, ove presenti (esempio- carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) utilizzate in occasione di lavoro su mezzi meccanici;
- Per operatori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi nei cantieri mobili;
- Per operatori addetti al posizionamento, rimozione della segnaletica stradale, in occasione di lavori presso sede stradale;
- Per operatori elettrici che eseguono lavori fuori, in prossimità e sotto tensione elettrica.
- Sui rischi specifici e qualifiche per gli operatori impegnati in attività di installazione e manutenzione sugli impianti alimentati da fonti d'energia rinnovabile.
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): Viene eletto un lavoratore tra i lavoratori all'interno della stessa azienda. Al Rappresentante eletto va fatta formazione relativa al suo ruolo, per un monte ore pari a 32, da aggiornare ogni anno e va fatta comunicazione all' Inail tramite comunicazione telematica.
- Sorveglianza Sanitaria: Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria tramite visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa.
- Apprendisti: Qualora siano presenti lavoratori con contratto di apprendistato va espletata una formazione, così come previsto dal Piano Formativo Individuale (PFI).
- Verifica messa a Terra Impianto Elettrico: Solo in presenza di magazzino, punto vendita e/o ufficio deve avere i requisiti previsti dalle attuali disposizioni di legge per impianto a regola d'arte ossia Certificato di Conformità e di seguito Certificato di Verifica di messa a terra eseguita da un tecnico abilitato o ex Ispsel -INAIL.
- Video Sorveglianza: Prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza è obbligatorio inviare progetto, mappatura, e istanza all'ufficio Territoriale e soprattutto informare i dipendenti.
- Impianto Antincendio: In base alla superficie occupata occorre presentare un progetto ai vigili del Fuoco che stabiliranno se va progettato impianto antincendio.
- Cartellonistica: Bisogna installare diversi cartelli da stabilire dopo sopralluogo sufficienti a garantire un' efficace segnalazione all' utenza.
- Cassetta Pronto Soccorso: Va installata una Cassetta di pronto soccorso in ogni attività produttiva e/o punto vendita in funzione dei dipendenti presenti.
- Estintori: Vanno collocati in rapporto alla superficie e al tipo di rischio. Installare un numero di estintori adeguato ai metri quadrati dell'attività e alla predisposizione degli stessi.
- Altri documenti: Libretti d'uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, DUVRI (se necessario), schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio.
- Area rifornimento: A seconda della capacità della cisterna di gasolio, andrà presentata la SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
- DPI (Dispositivi di Protezione Individuali): Tutti i dipendenti dovranno essere muniti di dispositivi DPI adeguati alla mansione.
- Modulistica: A tutti i dipendenti dovrà essere consegnata la modulistica prevista.
Misure di Prevenzione e Protezione
Oltre agli obblighi documentali e formativi, è essenziale adottare misure concrete per la prevenzione dei rischi:
- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
- Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 71 del D.lgs.
- Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art.
- Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs.
- Durante i lavori, verificare che gli utensili inutilizzati siano tenuti attaccati ad apposite cinture (Allegato VI, Punto 1.7 del D.lgs.
- Effettuare periodica manutenzione delle attrezzature (Art. 71 comma 4 del D.lgs.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs.
- Non stendere cavi, condotte, manichette, ecc.
- Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.
- Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione (Art. 168 del D.lgs.
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.lgs.
- Scollegare la linea elettrica e assicurare un’adeguata protezione (Art. 82 del D.lgs.
- Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (,Allegato IV punto 2.2 del D.lgs.
- Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.
- Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio.
- I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
- I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano l'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati.
- I lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare l'esposizione accidentale alle radiazioni suddette.
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
L’uso di DPI adeguato è essenziale per ogni idraulico che vuole operare in sicurezza e ridurre al minimo i rischi di infortunio. Ogni intervento richiede una valutazione del contesto lavorativo e l’adozione dei dispositivi di protezione correttiva.
- Uno dei DPI più importanti per un idraulico sono i guanti di protezione.
- Guanti in gomma pesante o neoprene, resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritantiArt 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
- Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi.
- Le calzature antinfortunistiche sono un altro elemento essenziale per un idraulico.
- Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioniArt 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
- Durante la saldatura di tubazioni o l’uso di prodotti chimici corrosivi, l’idraulico può essere esposto a schizzi di liquidi o scintille che potrebbero colpire il viso.
- Gli occhiali protettivi o una maschera da vista sono per proteggere gli occhi da possibili infortuni.
- Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione lateraleArt 75 - 77 - 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
- Gli occhiali protettivi o una maschera da vista sono per proteggere gli occhi da possibili infortuni.
- Gli idraulici lavorano spesso in ambienti dove possono essere esposti a sporcizia, umidità o prodotti chimici.
- Indumenti di protezione.
- In ambienti rumorosi, come cantieri o impianti industriali, l’idraulico deve proteggere il proprio udito dall’esposizione prolungata a rumori intensi, come il funzionamento di macchinari o compressori.
- I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituireArt 75 - 77 - 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs.
- Protettori dell'udito.
- Molti interventi idraulici richiedono di lavorare in posizioni scomode o inginocchiati a terra per lunghi periodi.
- In ambienti dove ci sono polveri, vapori chimici o gas tossici, è necessario indossare maschere di protezione respiratoria.
- Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
- Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosiArt 75 - 77 - 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
- perforazioneArt 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
Obblighi del Datore di Lavoro: Articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29. L’articolo 17, definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR);
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo la modalità “classica”. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:
- rischi legati a stress lavoro-correlato
- rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi
- rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 29 L’articolo 29 introduce la modalità redazione del DVR secondo le procedure standardizzate. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività:
- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
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