La necessità di ricorrere a un idraulico può sorgere in diverse situazioni, sia per interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria. Comprendere quando è il momento di chiamare un professionista e conoscere le normative pertinenti può aiutare a gestire al meglio le problematiche idrauliche e a beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali.

Direttiva Allertamento e Previsione dei Rischi Idrogeologici

Ricorrono i vent’anni della cosiddetta Direttiva allertamento, ossia la direttiva che ha stabilito organizzazione e funzioni che garantiscano le attività di previsione e monitoraggio di potenziali eventi quali alluvioni, frane e temporali, al fine di supportare, anche attraverso il preannuncio, gli attori del sistema di protezione civile nella predisposizione di misure di riduzione del rischio.

Il 27 febbraio 2004, quasi vent’anni fa, venivano per la prima volta definiti i cosiddetti “indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”. In altre parole, venivano per la prima volta individuate le azioni, le procedure e gli strumenti, nonché l’organizzazione, per fronteggiare alcuni rischi (nello specifico quelli idrogeologici e idraulici, come frane e alluvioni), distinguendo due fasi: quella dedicata alla previsione dell’evento e quella inerente al monitoraggio della situazione in atto.

La Direttiva nasce per fronteggiare i numerosi eventi catastrofici che hanno colpito il territorio nazionale e in particolare in seguito alla catastrofe che colpì i comuni campani di Sarno, Siano, Quindici e San Felice a Cancello, avvenuta nel maggio 1998. In quell’occasione, precipitazioni di elevata intensità portarono a una serie di colate rapide di fango che provocarono la morte 161 persone.

Un evento di tale portata rese evidente e non più rinviabile la necessità di costruire un sistema adeguato a far fronte a questo tipo di fenomeni, identificando le aree soggette al rischio, anticipando - nei limiti delle conoscenze e della predicibilità dei fenomeni stessi - la possibilità che vi si verifichi un disastro, monitorando le situazioni di pericolo e mettendo in atto tutte le possibili azioni di mitigazione e contrasto per tutelare la popolazione.

«La Direttiva ha dettagliato l’organizzazione e i compiti dei centri funzionali decentrati (regionali e provinciali) del Sistema di protezione civile definendo le zone di vigilanza, omogenee dal punto di vista meteo-climatico, e zone di allertamento, omogenee dal punto di vista dei potenziali effetti al suolo sulle quali effettuare le valutazioni di rischio», spiega Antonio Gioia, referente dell’ambito Pianificazione e Procedure di Fondazione CIMA.

Secondo questo schema, dunque, tutto parte dalle previsioni meteorologiche, che individuano la possibile precipitazione nelle zone di vigilanza. Sulla base di tale previsione, i settori e gli uffici dei centri funzionali competenti per l’idrologia compiono una valutazione di criticità, che a sua volta può portare all’emanazione di un’allerta e alla sua diffusione sul territorio da parte della protezione civile regionale.

«È proprio l’emanazione dell’allerta a innescare le azioni di monitoraggio e sorveglianza che contraddistinguono la Direttiva: è da questo momento, infatti, che gli enti competenti sono chiamati a monitorare la situazione e definire lo scenario in atto - ossia a verificare se e come ciò che sta accadendo è conforme alla previsione iniziale.

Il percorso di costruzione del sistema dei centri funzionali decentrati non è stato breve e, nelle more dell’attivazione delle strutture regionali, le attività previste dalla Direttiva sono state svolte - tranne poche eccezioni - dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Ma, fino a pochi anni fa, vi era uno scoglio ancora più significativo da superare, dovuto alla mancanza di un glossario e di un lessico condiviso tra i diversi enti regionali: ciascun centro funzionale, di fatto, adottava terminologie, codici e livelli differenti per riferirsi alle allerte emanate.

«Questo problema è stato affrontato con l’importante integrazione alla Direttiva allertamento costituita dalle indicazioni operative emanate nel 2016. Queste, anche in riferimento a uno standard internazionale, definiscono in modo univoco la comunicazione delle criticità sul territorio», spiega Gioia. Nascono così le allerte come le conosciamo ora, contraddistinte dal codice colore giallo, arancione e rosso.

Le indicazioni operative del 2016 aggiungono un terzo scenario di valutazione delle criticità. Se, infatti, la Direttiva originale era focalizzata sul rischio idrogeologico e idraulico, nel 2016 si aggiunge anche la criticità idrogeologica dovuta a eventi temporaleschi.

C’è ancora qualcos’altro, oltre alla questione “forma e colore”. Nelle indicazioni operative del 2016, infatti, si stabiliscono anche le fasi di attivazione del sistema, che prima erano delegate a livello regionale.

«In sostanza, sono state prodotte delle linee guida per supportare l’attivazione minima dei sistemi di protezione civile, dette fasi operative. In altre parole, ciascun livello territoriale (regionale, provinciale e comunale) può e deve adottare, anche nel preannuncio dell’evento, delle azioni minime per i diversi livelli di allerta. Non vi è però automatismo tra il livello di allerta e la corrispondente fase operativa», spiega Gioia.

Può sembrare controintuitivo, ma in realtà questa strategia rende il sistema più flessibile, perché di fatto prevede una valutazione del codice colore per l’allerta che è strettamente tecnico-scientifica, associata a una risposta che deve tenere in considerazione anche le informazioni provenienti dalla sorveglianza sul territorio, la capacità di risposta, la presenza di condizioni di vulnerabilità preesistenti che possono influenzare l’impatto dell’evento, eventuali fattori contingenti che possono aumentare l’esposizione al rischio (ad es., eventi sportivi, culturali, sociali in grado di incrementare significativamente il numero di persone potenzialmente a rischio) e così via.

«Tutto questo percorso, dalla nascita della Direttiva alla sua piena applicazione, fino agli ultimi aggiornamenti che ne hanno consentito l’omogenizzazione a livello nazionale, ha un obiettivo di base: garantire un’attivazione graduale e coordinata del sistema di protezione civile che, partendo dalla previsione, arrivi poi fino alla cittadinanza, in modo chiaro, comprensibile e univoco, consentendo - note le potenziali condizioni di pericolosità e rischio - a ciascun individuo di adottare consapevolmente le misure di auto-protezione», conclude Gioia.

IVA Agevolata per Interventi di Recupero del Patrimonio Immobiliare

La normativa che disciplina l’imposta sul valore aggiunto (IVA) prescinde da quelle che regolano le detrazioni fiscali. Così, il fatto che i prodotti e servizi sottoposti ad IVA facilitata siano utilizzati per le detrazioni di imposte sui redditi, non è determinante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Le cessioni di beni (materiali e prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera e altre specifiche prestazioni) effettuate per la realizzazione degli interventi ammessi alle detrazioni per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni edilizie, sono assoggettate all’IVA in base alle aliquote previste per i cosiddetti "interventi di recupero del patrimonio immobiliare".

La definizione dei casi in cui l’aliquota agevolata è applicabile è piuttosto complessa. Un primo riferimento è la circolare 71/2000 dell’Agenzia delle Entrate, mentre la più autorevole fonte di stabilizzazione del regime agevolato per interventi di manutenzione realizzati su immobili residenziali (detrazioni ristrutturazioni edilizie) è la Finanziaria 2010.

La base del ragionamento è che si applica il 10% alla manodopera e ai prodotti e materiali necessari all’esecuzione dei lavori, mentre si applica il 22% alle prestazioni professionali e ai beni "significativi" (cioè i prodotti finiti di un certo "valore" acquistati da terzi). Questa regola base è però stata assoggettata, negli anni, ad una serie di distinguo e di precisazioni contenute in diverse leggi e circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Il quadro che ne risulta - non del tutto privo di ambiguità - può essere riassunto nei punti che seguono.

Fornitore Unico

Se il fornitore dei beni e dei servizi necessari all’intervento è unico - e si configura quindi come "appaltatore" dell’operazione complessiva - non è più rilevante la distinzione rispetto a chi fornisce i beni all’utilizzatore finale e l’intera fornitura può essere assoggettata a IVA 10%, con i limiti previsti nei capoversi seguenti.

Attenzione però: se i beni vengono acquistati separatamente e dunque non fatturati dall’appaltatore, essi tornano ad essere assoggettati all’IVA 22%.

Beni Significativi

Anche all’interno di una fornitura unica (appalto) vi sono comunque dei limiti all’applicazione dell’IVA facilitata: la più importante è quella relativa ai "beni significativi".

L'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Esempio:

  • Costo totale dell’intervento: 10.000 euro
  • Prestazione lavorativa: 4.000 euro
  • Costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni ed interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
  • sanitari e rubinetteria da bagno
  • impianti di sicurezza

Con la Circolare 12 luglio 2018, n. 15/E, l'Agenzia delle entrate, chiarische che "l’elenco deve considerarsi tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale.

Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), al comma 19, ha fornito "un'interpretazione autentica" su come determinare il valore dei beni significativi a cui applicare l'IVA agevolata, quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

La legge ha precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

Nel caso in cui vengano forniti parti staccate di un manufatto (per esempio di infissi, caldaie, ecc.), nel determinarne il valore occorre verificare se tali parti abbiamo o meno un'autonomia funzionale rispetto al manufatto stesso. Se la parte in questione è utile al normale funzionamento del manufatto, allora è considerata come sua parte integrante e va ricompresa nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione.

Nella Circolare 12 luglio 2018, n. 15/E, l'Agenzia delle entrate fa l'esempio dell'installazione di infissi forniti insieme a parti staccate, come, ad esempio, tapparelle o altri sistemi oscuranti. Ai fini della determinazione del valore degli infissi in quanto beni significativi, bisognerà verificare se queste parti sono utili alla normale funzionalità dell'infisso. Se così è, allora il valore della parte staccata va ricompresa nel valore dell'infisso, intesto come bene significativo.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la Circolare 12 luglio 2018, n. La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) e la Circolare 12 luglio 2018, n.

Tutto quanto finora precisato, si applica dal 1° gennaio 2018.

Ulteriori Precisazioni

  • Vi sono regole specifiche che riguardano "le cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica quella solare".
  • prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Adempimenti per l'IVA Agevolata

Per usufruire dell’aliquota agevolata non occorre alcun adempimento particolare: è sufficiente una dichiarazione scritta del committente all'impresa che effettuerà i lavori in cui richiede che venga applicata in fattura l'aliquota IVA agevolata.

Detrazione dell'IVA

Dunque se per un intervento con massimo di importo detraibile di 60.000 euro si ha una fattura di 55.000 euro + iva 10% (euro 550), il privato potrà chiedere la detrazione di 55.550 euro, mentre l'azienda (o il professionista con partita IVA) potrà chiedere solo la detrazione di 55.000 euro, cioè dell'imponibile.

Un caso particolare di non detraibilità dell'IVA: accade di frequente che una azienda (o più probabilmente un libero professionista) installi pannelli solari che, oltre alla proprio ufficio, forniscono acqua calda anche a privati.

Rispetto a tali impianti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, essendo l’IVA detraibile solo dalle società o dai professionisti iscritti ai registri IVA, la detraibilità sussite solo se l’impianto è utilizzato nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Intestazione Fatture e Modalità di Pagamento

Le fatture dell’appaltatore o dei singoli fornitori devono essere intestate allo stesso soggetto che richiederà la detrazione e che effettuerà il pagamento.

Tutte le fatture inerenti gli interventi per i quali vengono richieste le detrazioni (Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus casa, Bonus facciate, ecc.) devono essere saldate mediante bonifico bancario o postale, servendosi di uno specifico modello fornito dalle Poste o dalla banca sia allo sportello, sia in modalità on line.

Nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente che vuole accedere alle detrazioni, deve essere la società finanziaria stessa che, nel momento in cui paga il corrispettivo al soggetto fornitore con bonifico bancario o postale, a indicare la causale del versamento, gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (punto 4.4 della Circolare Agenzia delle entrate n.

Condomìni

Ritenendo superate le indicazioni fornite con la Circolare n. 11/E del 2014 e con la Risoluzione n. 74/E del 2015, con la Circolare n. 3/E del 2016, per gli interventi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, l'Agenzia delle entrate consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio.

Dal 2010 vige la ritenuta d’acconto del 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le divere detrazioni d’imposta dedicate agli interventi sugli edifici (Bonus casa, Ecobonus, Superbonus 100%, Bonus facciate, ecc.). L'aliquota della ritenuta ammonta all'8%.

Conservazione della Documentazione

È importante conservare con cura gli originali delle fatture o le ricevute fiscali pagate, nonché le ricevute dei relativi bonifici bancari: in fase di dichiarazione dei redditi verranno allegate delle fotocopie, ma in caso di controlli fiscali il beneficiario della detrazione dovrà esibire i documenti originali.

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