L’attività di impiantistica riguarda la realizzazione degli impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all´applicazione del D.M. impianti di protezione antincendio. Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici.
Questa normativa che ricade più in generale nell’ambito di tutti gli impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento, e climatizzazione, idrosanitari, a gas, di sollevamento e di protezione antincendio è quella che ha sostituito la vecchia 46/90 utilizzata appunto prima dell’ anno 2008.
Il decreto 37/2008 prevede la stesura della certificazione di corretta posa ogni qualvolta l’impianto sia interessato da un intervento di manutenzione straordinaria o da una ristrutturazione anche parziale. La dichiarazione di conformità deve essere fatta per ogni tipologia di edificio e per ogni impianto di nuova realizzazione.
Il proprietario di casa o chiunque commissioni un lavoro sugli impianti è tenuto a controllare il possesso dei requisiti come al D.M 37/2008 , richiedendo all’impresa o all’installatore copia della visura camerale dove vengono riportate le abilitazioni possedute .E’ obbligatorio possedere la certificazione in ogni caso sia per quanto riguarda l’impianto gas che per l’impianto elettrico e anche se ancora ad oggi una gran parte di proprietari di casa non ce l’hanno ,gli stessi devono provvedere nel più breve tempo possibile ad adeguare gli impianti.
Per gli impianti preesistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto occorre far stilare ad un professionista una dichiarazione di rispondenza, cioè una relazione tecnica accurata e asseverata. Si riconoscono dalla visura camerale le aziende abilitate al rilascio della dichiarazione di rispondenza, quelle in cui il responsabile tecnico abbia maturato i propri requisiti per un periodo di almeno 5 anni.
Dichiarazione di Conformità: MODELLI e Requisiti
La dichiarazione di conformità deve essere redatta dalla ditta installatrice e consegnata al proprietario dell’immobile dopo aver effettuato i controlli ai fini della sicurezza a fine lavori. Si utilizzano i moduli allegati al DM. 37/2008 e occorre presentare una certificazione per ogni impianto. L’installatore dell’impianto deve essere un tecnico iscritto all’albo e avere i requisiti previsti per legge.
Il proprietario di casa è tenuto a verificare che la ditta a cui affida i lavori sia certificata tramite una recente visura camerale. Firmando la dichiarazione di conformità si attesta sotto la propria responsabilità che l’impianto soddisfa tutti i requisiti richiesti dalle norme tecniche e dalla legislazione europea e italiana del settore.
Il documento deve contenere i dati dell’impianto in oggetto (caldaia, impianto gas, impianto elettrico o impianto idrico sanitario), del proprietario dell’immobile, del tecnico responsabile dell’installazione e del committente dei lavori. Inoltre si indicano i materiali impiegati, la disposizione dell’impianto, le procedure seguite durante la messa in opera e i riferimenti normativi.
Sono previsti per legge alcuni allegati obbligatori, come la relazione tipologica sui materiali usati, lo schema d’impianto o il progetto e il certificato di iscrizione dell’impresa installatrice alla Camera di Commercio.
Si rilascia la dichiarazione di conformità in cinque copie, di cui:
- una con allegati e firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell’impresa installatrice da consegnare al committente;
- una con gli allegati da consegnare all’effettivo fruitore dell’impianto;
- una firmata dal committente come ricevuta per l’installatore;
- due da depositare a cura dell’installatore presso lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente che provvederà a sua volta ad inoltrarlo alla camera di commercio industria e artigianato di competenza.
Allegati Obbligatori per Impianto Gas
Tra gli allegati obbligatori previsti per la modifica o la realizzazione di un impianto gas ricoprono particolare importanza i documenti per accertamenti degli impianti richiesti da gli enti di fornitura di luce e gas. In questi anni per chi si ritrova a chiedere una fornitura di gas con l’installazione di un nuovo contatore gli adempimenti burocratici sono sempre impegnativi.
Sebbene la pratica di invio degli allegati della delibera sia stata snellita consentendone il caricamento sul portale dell’italgas, non è raro vedersi respingere le pratiche anche solo per cavilli tecnici. Nei moduli degli allegati obbligatori vanno inseriti e descritti gli apparecchi a gas installati come caldaie a condensazione, piani cottura, predisposizioni effettuate per allacci futuri.
In particolare per gli interventi che riguardano l’installazione di caldaie a condensazione sull’allegato devono essere indicate le modalità di evacuazioni dei fumi. Nel caso in cui i fumi evaquati non vadano a tetto si indicherà sull’allegato che lo scarico a parete della caldaia rispetta le distanze minime e i regolamenti comunali.
Gli accertamenti documentali che devono effettuare gli enti che erogano gas per attivare le nuove forniture, da luglio 2014 riguardano anche molti casi di impianti esistenti per i quali sia stata sospesa la fornitura del gas per una perdita riscontrata o come nel caso in cui si richiede di spostare il contatore dall’interno all’esterno della casa.
In molti non sanno che l’operatore dell’Italgas che viene a spostare il contatore è tenuto a piombare l’impianto fino a quando l’installatore o l’idraulico che effettua la modifica non produca tutta la documentazione richiesta della delibera 40/14. Solo dopo il controllo e l’esito favorevole degli allegati può essere spiombato il contatore e solo allora si rilascia la dichiarazione di conformità.
Per non incombere in bocciature o ritardi per l’attivazione della fornitura, gli operatori devono conoscere bene la Delibera 40/14 studiando sia la Linea Guida n.
Requisiti del Responsabile Tecnico
Per il settore termoidraulico, il punto di riferimento è la lettera C, che fa riferimento a impianti di:
- Riscaldamento;
- Climatizzazione;
- Condizionamento;
- Refrigerazione;
- Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense;
- Ventilazione ed aerazione dei locali.
Se sei abilitato a certificare impianti di riscaldamento e climatizzazione, potrai ufficialmente dimostrare di aver installato un impianto in modo corretto, secondo le norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
L’installatore che ottiene l’abilitazione alla lettera C presso la propria Camera di Commercio viene nominato “Responsabile tecnico”. Mettiamo il caso che tu abbia deciso di aprire una ditta individuale oppure che tu sia un dipendente di un’impresa che opera nel settore termoidraulico: se non è presente la figura del Responsabile Tecnico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co in gergo comune) dell’impianto non potrà essere rilasciata. Il motivo risiede nell’obbligo di firma da parte del Responsabile Tecnico.
Attenzione, perché l’installatore ha responsabilità contrattuali relative alla conformità dell’impianto. L’installatore termoidraulico nominato “Responsabile tecnico” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/08. Per verificare il possesso dei suddetti requisiti occorre consultare la propria Camera di Commercio.
Ad ogni modo, è considerato requisito idoneo uno dei seguenti:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, relativa a impianti termoidraulici di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento.
Ambiti di Attività e Abilitazioni Limitate
Il testo a cui fare riferimento è, come sarà noto a molti, il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90. Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008) i settori di attività:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica (ad eccezione della manutenzione ordinaria o degli uffici tecnici di imprese non installatrici che svolgono le loro attività internamente all’azienda) in uno, o più, dei settori appena citati, devono essere abilitate: a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.
Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore. Di fatto le “abilitazioni limitate” possono essere ottenute per:
- le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
- le attività di cui alla lettera B;
- le attività di cui alla lettera C.
Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito.
Requisiti Tecnico Professionali
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.
I requisiti sono:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".
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