Realizzare un bagno a norma significa rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che stabiliscono requisiti precisi in merito all’aerazione e all’illuminazione. Tuttavia, diversa è la questione nel caso di bagni esistenti, ciechi, che devono essere messi a norma.
La normativa sul bagno cieco si rifà ai regolamenti comunali di igiene edilizia, i quali affermano che la stanza da bagno principale deve avere una finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento. In alternativa, un bagno cieco deve avere un sistema di aspirazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.
Normativa Nazionale e Regionale
Il Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975, all’art. 7 stabilisce che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Secondo l'articolo 109 del nuovo regolamento edilizio, infatti, tutte le unità immobiliari possono essere dotate unicamente di locali bagno ciechi con aerazione attivata: l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
Requisiti Essenziali per un Bagno Cieco a Norma
Per essere a norma di legge, il bagno cieco deve rispettare alcuni requisiti imprescindibili, necessari a garantire la salubrità dell’ambiente.
- Aerazione: Fondamentale per evitare muffa, umidità e cattivi odori.
- Illuminazione: Riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati.
Aerazione Attivata: Ventilazione Meccanica Controllata (V.M.C.)
In sostituzione dell’areazione naturale è ammessa la cosiddetta areazione attivata anche nei locali bagno. Per areazione attivata si intende la ventilazione di ambienti della casa che non possono godere dell’areazione naturale e nei quali il ricambio dell’aria viene assicurato immettendo una determinata portata d’aria esterna ed estraendo conseguentemente un’equivalente portata d’aria viziata.
Anche gli alloggi con superficie non superiore ai 70 metri quadri e privi di V.M.C. possono essere dotati di locali bagni ciechi con aerazione attivata (in espulsione continua 6 vol./h per i soli interventi edilizi maggiori; o in alternativa in aspirazione forzata intermittente a comando automatico 12 volumi/ora solo negli altri interventi).
Per i locali bagno ciechi inoltre l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.
Interventi in Condominio
Particolarmente complesso è il caso in cui ci si trovi a fare i lavori in un condominio: quali permessi servono? Per aprire una finestra, è necessario il consenso di tutti i condomini e dei vicini oppure prevalgono le esigenze igienico-sanitarie? L’apertura di finestre deve rispettare la normativa dettata dal regolamento edilizio comunale nonché quella dettata dal Codice civile in materia di apertura di luci e vedute.
Regolamento Edilizio di Milano: Aggiornamenti e Novità
A Milano, è entrato in vigore il 26 novembre 2014 il nuovo Regolamento edilizio che ha aggiornato dopo 15 anni la legge di riferimento per chi costruisce o ristruttura la propria abitazione.
Il Regolamento del 2014 conferma che per i locali bagno con aerazione naturale deve esserci una finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 metri quadri, ad eccezione dei bagni di ciechi.
Nel caso manchi l’areazione naturale e vi sia quella attivata, tutte le unità immobiliari se sono attrezzate con V.M.C. possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco.
Tabella Riepilogativa dei Requisiti di Aerazione
| Tipo di Aerazione | Coefficiente di Ricambio Minimo | Note |
|---|---|---|
| Espulsione Continua | 6 volumi/ora | Per interventi edilizi maggiori |
| Aspirazione Forzata Intermittente | 12 volumi/ora | Con comando automatico e temporizzazione adeguata |
Finestre e Alternative
Se non ci sono altre possibilità, anche la semplice scelta di una finestra fa la differenza. Queste finestre possono aprirsi come qualsiasi finestra, ma sono dotate di un meccanismo che permette di aprirle per inclinazione verso l’interno (movimento a battente). Diciamo che è l’ultima spiaggia a disposizione.
Considerazioni Finali
Per realizzare o ristrutturare un immobile, oltre ai vari permessi e titoli abilitativi, occorre rispettare una serie di requisiti tecnici e igienico-sanitari che rendono sicura e vivibile un’abitazione come la superficie minima degli ambienti (camere da letto, bagni… ) e l’agibilità dei locali sottotetti e seminterrati. Tutti requisiti che devono essere specificatamente indicati nel cosiddetto Regolamento edilizio di cui si dota ogni Comune.
TAG: #Bagno
