Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria rappresenta un accordo fondamentale per il settore.
Il giorno 2 agosto 2006, in Roma, è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 1 agosto 2002 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di legge intervenute.
Struttura della contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda.
Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio.
Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il Cirl ha durata triennale.
Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl.
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31.12.2011.
Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art.
Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell’andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
In relazione all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l’analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l’intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia. La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all’anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull’attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.
Le parti si impegnano a costituire la suddetta commissione entro il 30 giugno 2011 ed a finire i lavori entro il 31 dicembre 2012.
Considerate che all’atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti-in Parlamenti, Manon ancora approvati, disegni di legge per un’organica riforma del mercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dei suddetti-provvedimenti di legge-per-concordare gli aspetti-demandati alla contrattazione collettiva per apportare alle norme contrattuali le modifiche elo integrazioni necessarie.
Le parti firmatarie ribadiscono l’impegno di cui al CCNL 1 agosto 2002, ed in sede di stesura del presente accordo di rinnovo, armonizzeranno i testi con quelli definiti-nei-CCNL contigui.
A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’Art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l’impatto sull’oganizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull’occupazione e l’economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, nonché per garantire l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle 00.SS comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
A decorrere dal 1 agosto 2006 Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate annuali oltre le 150, spetterà un permesso retribuito di 7 giorni di calendario, mentre al lavoratore con meno di 150 giornate annuali, ma più di 100 giornate annuali, spetterà un permesso di 5 giorni di calendario a decorrere dalla data di firma del presente accordo.
Minimi retributivi
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1.08.2006 e dal 1.01.2007 e la scadenza del biennio economico il 31.12.2007.
La parte che ha ricevuto la piattaforma per il rinnovo dovrà darne riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la trattativa avrà inizio almeno 30 giorni antecedenti la sua scadenza.
Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Fondo Pensione e Assistenza Sanitaria Integrativa
E’ istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop.
Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL siano sottoscritti da almeno due delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che stipulano il CCNL 16 luglio 1998.
Le Parti concordano di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2003, una forma di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il fondo “FILCOOP SANITARIO”, a favore degli impiegati e operai a tempo indeterminato.
A decorrere dal 1.01.2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia , anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di euro 36 annui di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 24 mesi.
Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l’esecuzione di un’opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L’apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/00 l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Per la nascita di un figlio o in caso di adozione spetta al padre un giorno di permesso retribuito a decorrere dalla data di firma del presente accordo.
L’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,44% del minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo le...
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