Il DURC di Congruità è un documento che attesta la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Questo sistema di verifica è stato introdotto per combattere il lavoro irregolare, il lavoro nero e il dumping contrattuale negli appalti pubblici e prevenire che chi si aggiudica l’appalto possa trasferire sui dipendenti il peso dei ribassi offerti per aggiudicarsi i contratti.

Il D.M. 143/2021 definisce le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa.

Ambito Applicativo della Verifica di Congruità

L’art. 2 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata si applica:

  • in relazione ai lavori pubblici di qualsiasi importo;
  • in relazione ai lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 Euro.

Per il calcolo del “valore complessivo dell’opera” bisogna fare riferimento:

  • negli appalti pubblici, al valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso (inclusi gli oneri della sicurezza);
  • negli appalti privati soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa, mentre negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA.

È utile ricordare che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tuttavia, nel diverso caso in cui sia un’impresa edile (cioè, che svolge attività incluse nell’Allegato X) ad occuparsi dell’acquisto e della posa in opera (dei serramenti, per rimanere all’esempio) anche tale attività dovrà adempiere agli obblighi.

Indici di Congruità della Manodopera

L’art. 3 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Per la declaratoria con la descrizione delle lavorazioni di riferimento per ciascuna categoria, si rinvia alla Tabella A dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici.

Rilascio del DURC di Congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità, sono da svolgersi tramite le procedure disponibili su “CNCE_EdilConnect” (www.congruitanazionale.it), lo strumento che il sistema nazionale edile ha messo a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione dell’art. 3 del D.M. 143/2021, comma 4.

L’utilizzo del portale EdilConnect è obbligatorio (art. 3 del D.M. 143/2021, comma 4) e il sistema consente l’accesso a tutte le imprese, iscritte o meno in Cassa Edile.

Le imprese affidatarie dovranno quindi inserire in EdilConnect il cantiere soggetto a congruità, indipendentemente dalla natura, dal CCNL applicato e dalla forma giuridica (art. 3 del D.M. 143/2021, comma 2), e comunicare informazioni quali: il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili previsti, la committenza e gli eventuali subappalti e sub-affidamenti, eventuali varianti.

Modalità per la Verifica di Congruità

La verifica di congruità:

  • per i lavori pubblici, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • per i lavori privati, deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, vengono evidenziate analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità; al contrario, in mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC online, di cui al D.M. 30/01/2015 (art. 5 del D.M. 143/2021, comma 6).

Ai fini del raggiungimento della congruità possono concorrere anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese, nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc.).

Obblighi del RUP e del DL e Relative Sanzioni

L’art. 29 del D.L. 02/03/2024, n. 19, ha previsto, al comma 10, che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o il committente (negli appalti privati), verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021, sopra illustrate.

I commi 11 e 12 dell’art. 29 del D.L. 19/2024, come modificati dal D.L. 60/2024, prevedono le seguenti sanzioni:

  • negli appalti pubblici (senza soglia di importo), l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del RUP in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.
  • negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 Euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori (ove nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina), dell’attestazione di congruità.

FAQ sul DURC di Congruità

Per determinare l’assoggettabilità o meno di un’opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente assegni direttamente a più imprese affidatarie le diverse lavorazioni del medesimo cantiere è necessario che tutte le imprese che svolgono fasi edili gestiscano il DURC di Congruità , anche laddove il singolo lavoro affidato ad un’impresa valga meno di 70.000 euro ?

L'art. 2, co. 3 del DM dispone che rientrano nel Durc di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro.

Per valore complessivo dell’opera deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare comprensiva ( come recita l’art.99 del D.lgs.81/08) degli eventuali aggiornamenti dovuti ad ingressi programmati nel medesimo cantiere successivi alla data di invio della notifica.

Per la soglia complessiva nel privato ( 70 mila euro ) rileva qualunque costo anche non riferibile a lavori edili in senso stretto, come indicato nella notifica preliminare .

La soglia complessiva del cantiere deve intendersi “dinamica” e quindi và sempre monitorata dall’impresa affidataria e al suo superamento anche in una fase successiva alla notifica preliminare l’opera/il cantiere viene trascinato nell’ambito di applicazione ( solo se iniziato dopo il 1 novembre 2021) di questa normativa e quindi ne và ricercata la congruità.

Il soggetto deputato a rilasciare il Durc di congruità per il singolo cantiere identificato nel portale dedicato “Edilconnect” è anche l’Edilcassa Veneto, insieme a tutte le alte casse edili del sistema nazionale CNCE, sulla base delle informazioni dichiarate dall’impresa principale/affidataria in relazione al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici.

CNCE_EdilConnect: Semplificazione per Piccole Manutenzioni

CNCE ha fornito importanti chiarimenti sulla procedura da seguire per le manutenzioni fino a 10mila euro nei contratti affidati attraverso lo strumento dell’accordo quadro.

In pratica, per i piccoli affidamenti di manutenzione (fino a 10mila euro) è ammessa una deroga alla regola generale sui contratti affidati attraverso un accordo quadro, secondo la quale “si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro indicando in Cnce_Edilconnect anche il Cig dell’accordo quadro“.

Tale prescrizione, pertanto riguarda solo “i contratti applicativi di manutenzione di importo superiore ai 10.000 euro“.

DURC online e Certificato di Congruità: Differenze

  • Il certificato di congruità è riferito al singolo appalto e a tutti i soggetti in esso operanti (edili), pur rilevando l’eventuale irregolarità nei confronti dell’impresa affidataria (emissione del successivo DOL irregolare).
  • Il DOL_Durc on Line: è riferito alla singola impresa e alla regolarità della stessa rispetto a Inps, Inail e Casse Edili/Edilcasse.

Come Richiedere il DURC di Congruità

Dal 1° marzo 2023 le imprese ed i committenti ricevono un alert, ossia un avviso automatizzato, al fine di adempiere agli obblighi necessari per ottenere il DURC di congruità. Una PEC avvisa l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalti pubblici) che l’appalto è soggetto a verifica della congruità; lo scopo è, quindi, sensibilizzare i soggetti coinvolti nella richiesta dell’attestazione di congruità da richiedere con l’ultimo SAL e prima del saldo finale per tutti i cantieri, pubblici e privati.

Verifica dell’Attestazione di Congruità con Edilconnect

Alla CNCE è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE.

Tale sistema, individuato nella piattaforma CNCE_Edilconnect, permette di:

  • caricare i cantieri oggetto di congruità
  • inserire tutti gli attori che partecipano al singolo appalto e di misurarne durante tutta la durata dei lavori la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da permettere anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e permettere, infine, ai soggetti deputati dalla norma, di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione.

CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione del D.M. 143/2021, per svolgere tutte le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità.

Tabella Indici di Congruità

Di seguito una tabella riassuntiva degli indici di congruità:

Categoria di Lavoro Indice di Congruità
Edilizia Residenziale X%
Edilizia Industriale Y%
Infrastrutture Z%
Restauro e Risanamento Conservativo W%

Considerazioni Finali

Il DURC di congruità rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la regolarità e la trasparenza nel settore edile. La sua corretta applicazione contribuisce a combattere il lavoro irregolare e a tutelare i diritti dei lavoratori.

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